Late civil cassation complaint declared inadmissible

16.1995.192Altro tribunale19 dic 1995Dismissed

Sintesi

The Ticino Civil Cassation Chamber held that the cassation complaint against a peace judge's partial award for vehicle-rental damages was filed too late. The 20-day time limit under Article 328(1) CPC is mandatory and cannot be extended. Since the appellant did not invoke restitution in integrum under Article 137(b) CPC, and the husband's illness was not an unavoidable legal impediment, the complaint was declared inadmissible. Costs of CHF 50 were charged to the appellant.

Regest

Art. 328 cpv. 1 CPC; ricorso per cassazione intempestivo; termine legale improrogabile. Il termine di 20 giorni per il ricorso per cassazione in causa civile inappellabile è perentorio e non suscettibile di proroga. L’inosservanza del termine può essere sanata soltanto mediante restituzione in intero ai sensi dell’art. 137 lett. b CPC, presupponendo un impedimento grave e non evitabile che abbia reso impossibile l’agire in tempo utile. La mera malattia di un coniuge, ancorché comprensibile sul piano umano, non integra di regola tale impedimento (consid. 1). Quando il gravame è manifestamente tardivo, la Camera può statuire con motivazione sommaria e senza contraddittorio ulteriore (art. 313 bis CPC in relazione con l’art. 313 cpv. 1 CPC).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.192

Data decisione, Autorità: 19.12.1995, CCC

Incarto n. 16.95.00192

Lugano 19 dicembre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 novembre 1995 presentato da


contro

la sentenza 19 aprile 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 7 ottobre 1993 nei confronti della


con la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr, 246.- oltre accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 7 ottobre 1993 __________ ottenere il pagamento di fr. 226.- oltre accessori a saldo delle pretese di risarcimento danni di sua spettanza in particolare delle spese per il noleggio di un veicolo sostitutivo a dipendenza di un incidente della circolazione stradale cagionato da un conducente assicurato per la RC presso la convenuta;

che la convenuta ha riconosciuto all’istante il diritto ad un veicolo sostitutivo per la durata di 6 giorni mentre contesta il noleggio per il fine settimana;

che con il querelato giudizio - risalente allo scorso 19 aprile - il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 123.-, riconoscendo all’istante il diritto a 7 giorni di noleggio anzichè agli 8 richiesti;

che con atto ricorsuale datato 6 novembre 1995 __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendo che venisse integralmente accolta la sua pretesa risarcitoria;

che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC, trattandosi come in concreto di una procedura ordinaria inappellabile, il ricorso per cassazione si propone entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza;

che nella concreta fattispecie la ricorrente giustifica il ritardo in quanto impossibilitata per gravi motivi famigliari (malattia del marito) ad inoltrarlo in tempo utile;

che il termine di venti giorni per ricorrere in cassazione, che il CPC non prevede venga menzionato nella sentenza, è un termine improrogabile in quanto fissato dalla legge;

che i casi di oggettiva impossibilità ad agire in tempo utile sono espressamente regolati mediante l’istituto della restituzione in intero contro il lasso dei termini;

che secondo l’art. 137 lett. b CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se la parte dimostra di essere stata impedita di agire in tempo utile a causa di un fatto grave che non poteva essere evitato;

che nella concreta fattispecie la ricorrente non ha fatto uso di questo istituto;

che comunque la malattia del marito, ancorchè comprensibile motivo di preoccupazione, non costituisce un impedimento che possa rientrare nella fattispecie dell’art. 137 lett. b CPC (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 137, n. 9);

che pertanto il ricorso è manifestamente tardivo e non merita ulteriore approfondimento;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 6 novembre 1995 __________ è irricevibile.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del Cicolo di Lugano

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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