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Numero d'incarto:
16.1995.183
Data decisione, Autorità:
19.12.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00183
.
Lugano
19 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 23 marzo 1994 presentato da
__________ patr. __________
contro
la
sentenza 10 febbraio 1994 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa a procedura ordinaria inappellabile
promossa con istanza 26 novembre 1991 da
__________ patr. __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 3’883.30 oltre accessori a titolo di
risarcimento danni, domanda che il primo giudice ha accolto;
considerato
che questa Camera ha emesso un primo giudizio il 23 dicembre 1994, accogliendo
il ricorso, ovvero modificando il dispositivo del giudizio di prima sede con la
pronuncia della reiezione dell’istanza;
preso
atto della sentenza 27 ottobre 1995 della Prima Corte civile del Tribunale
federale che ha accolto il ricorso di diritto pubblico presentato da
__________, annullando la sentenza di questa Camera, onde si impone una nuova
decisione del ricorso per cassazione,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 26 novembre
1991 __________, proprietaria della vettura __________ targata __________ che
nel frangente che ci occupa era guidata dal marito __________, ha convenuto in
giudizio il __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’883.30,
importo corrispondente ai danni subiti dal veicolo durante un lavaggio
effettuato presso l’autolavaggio automatico della convenuta il 27 luglio 1991.
A comprova dell’ammontare
dei danni subiti al lato anteriore sinistro della vettura (in particolare allo
spoiler, al faro antineb-bia, agli angoli del paraurti, al lampeggiatore, al
parafango e al frontalino laterale) l’istante ha prodotto le fatture 31 ottobre
1991 del __________ (fr. 3’230.30 per la riparazione del veicolo e fr. 325.-
per il noleggio di un veicolo sostitutivo) e la fattura 22 ottobre 1991 della
__________ per l’allestimento di una perizia (fr. 328.-).
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria negando ogni sua responsabilità per il danno fatto valere
da controparte non essendovi prova alcuna che questo sia avvenuto all’interno
del suo autolavaggio. Essa ha contestato inoltre l’ammontare del danno,
considerato eccessivo.
-
Con sentenza 10 febbraio
1994 il primo giudice, previa valuta-zione delle risultanze istruttorie dalle
quali ha dedotto che il veicolo dell’istante è stato danneggiato all’interno dell’autola-vaggio
della convenuta, ha accolto l’istanza ritenendo compro-vati i presupposti di
cui all’art. 58 CO con particolare riferimento al difetto dell’opera,
costituito dalla rottura della spazzola dell’ autolavaggio, e al nesso di
causalità tra questo difetto e il danno fatto valere dall’istante.
-
In data 23 marzo 1994 il
__________ ha impugnato la decisione pretorile postulandone l’annullamento
sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La
ricorrente rimproverava al primo giudice di aver arbitraria-mente valutato le
prove ed erroneamente applicato il diritto, in particolare per avere sussunto
il caso di specie all’art. 58 CO anzichè alle norme sul contratto di locazione
o di appalto. L’insorgente rimproverava inoltre al primo giudice di aver
ritenuto provato il danno e il nesso di causalità tra lo stesso e l’arresto
dell’impianto di autolavaggio, danno che controparte non ha neppure allegato contravvendo
così all’art. 292 CPC.
Con osservazioni 22 aprile
1994 la controparte si è opposta all’accoglimento del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- La ricorrente rimprovera al
primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale sussumendo
la fattispecie che ci occupa all’art 58 CO anzichè alle norme sul contratto di
locazione o di appalto.
Su questa censura val la
pena di ripetere quanto espresso da questa Camera già in data 23 dicembre 1994.
Rettamente la ricorrente
non condivide l’impostazione giuridica scelta dal segretario assessore: non si
può dubitare che un impianto di lavaggio come quello in esame costituisca
opera, ma ciò poco importa dal momento che fra le parti si è instaurato un
tacito rapporto contrattuale che fa escludere l’applicazione dell’art. 58 CO.
Dietro pagamento infatti, la convenuta offre la possibilità alla sua clientela
di usufruire dell’istallazione di lavaggio, oppure si può dire che effettui -
per il tramite della sua istallazione - il lavaggio di vetture: può trattarsi
di locazione o piuttosto di appalto, come appare in Schlosser/Villa, Les
contrats de service, Cedidac 25, n. 33).
Il fatto che sia stato il marito dell’istante a disporre del veicolo per il
lavaggio nulla può mutare sia in funzione della conclusione del contratto, sia
riguardo alla legittimazione attiva dell’istante a procedere nei confronti del
garage (cfr. art. 32 cpv. 2 CO).
- Accertata dalla Corte
federale l’esistenza di un nesso di causalità tra l’arresto dell’impianto di autolavaggio
e il danno fatto valere dall’istante (pag. 7 e 8 sentenza federale), e ciò a
conferma della corretta valutazione delle risultanze istruttorie operata dal
primo giudice, rimane da verificare la censura ricorsuale relativa alla prova
del danno.
Ai fini della
quantificazione del danno subito, l’istante ha prodotto la perizia doc. C e le
fatture doc. D, E e F.
Queste prove documentali
non sono mai state chiaramente contestate dalla convenuta la quale, in sede di
risposta, si è limitata a osservare: “ si contestano gli eccessivi costi di
riparazione, di perizia e di noleggio prolungato”. Esprimendosi in siffatto
modo vago e generico, la convenuta non ha esplicitato alcuna ragionevole
argomentazione atta a inficiare la fedefacenza delle prove prodotte
dall’istante (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 170, n.2).
Ne discende, che in
assenza di una precisa e puntuale contestazione dei danni fatti valere
dall’istante, le prove da questa allegate a sostegno delle proprie pretese
devono essere
ammesse (art. 170 cpv. 2
CPC), senza che si possa pretendere dall’istante la produzione di ulteriori
mezzi di prova come sembra ritenere l’insorgente.
La convenuta, non può
quindi prevalersi in questa sede di contestazioni che andavano semmai proposte dinnanzi
al primo giudice (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Altrettanto dicasi del
rimprovero mosso all’istante di aver violato l’art. 292 lett. c CPC omettendo
di fornire una descrizione dei danni, rimprovero peraltro infondato essendo
possibile desumere con sufficiente chiarezza dal contenuto dell’istanza quale
sia l’oggetto della domanda.
- Ne discende pertanto che la
decisione impugnata, nella quale non è ravvisabile alcun motivo di cassazione
non può essere annullata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
23 marzo 1994 del __________ è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.-
b) spese
fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dalla
ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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