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16.1995.181 ΓÇó Cassation appeal rejected in debt enforcement summary proceedings
16.1995.181Altro tribunale20 dic 1995Dismissed
The appellant challenged a first-instance order granting definitive dismissal of his objection in debt-enforcement proceedings, arguing that he had been unable to collect the summons and therefore could not attend the contradictory hearing. The cassation court held that a registered judicial notice is deemed served according to the postal holding rules and that the appellant’s own failure to follow the proceedings was not an objective impediment. The alleged violation of the right to be heard therefore failed. The appeal was dismissed and no court fees were charged.
Art. 313 bis CPC in relation with Art. 313 cpv. 1 CPC and Art. 327 lett. e CPC; service of a registered judicial summons and right to be heard. A registered judicial notice is deemed served when collected at the post office or, failing collection, on the last day of the seven-day holding period. A party cannot rely on a violation of the right to be heard when its own conduct, even if negligent or distracted, caused the failure to attend the hearing; only an objective impediment may justify non-appearance. The cassation court may reject manifestly unfounded or inadmissible appeals by brief reasoning without inviting observations (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.181
Data decisione, Autorità: 20.12.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00181
Lugano 20 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice Giani, astenuto)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 novembre 1995 presentato da
contro
la sentenza 9 novembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 30 settembre 1995 da
__________ rappr. __________
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 30 settembre 1995 lo __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 150.-, importo corrispondente alle tasse di giustizia poste a carico del convenuto con sentenza 8 novembre 1994 del Consiglio di Moderazione;
che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la sentenza 8 novembre 1994 del Consiglio di moderazione regolarmente notificata al convenuto e con l’attestazione della crescita in giudicato;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esisten-za di un valido titolo esecutivo al quale il convenuto non ha opposto eccezioni non essendosi presentato all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, dolendosi di non aver potuto partecipare all’udienza in quanto impedito per seri motivi di ritirare la citazione;
che l’invio giudiziario a mezzo raccomandata, nel caso in cui il destinatario non può essere raggiunto e viene posto l’avviso nella bucalettere, si considera notificato al momento in cui esso viene effettivamente ritirato all’ufficio postale o, in caso di mancato ritiro, l’ultimo dei sette giorni del periodo di giacenza (DTF 100 III 3; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124 n. 4);
che i motivi addotti dal ricorrente a sostegno del mancato ritiro della citazione e conseguente mancata partecipazione al contraddittorio, ancorchè seri, non costituiscono impedimento oggettivo, tale da giustificare la mancata presenza all’udienza, tanto che lo stesso ricorrente ammette “di essere stato distolto” dal seguire la procedura giudiziaria in corso;
che quindi il ricorrente non può prevalersi di una violazione del suo diritto di essere sentito quando egli stesso - involontariamente - ne è stato la causa;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse nè spese di giustizia
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 13 novembre 1995 __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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