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Numero d'incarto:
16.1995.162
Data decisione, Autorità:
19.12.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00162
Lugano
19 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 30 ottobre 1995 presentato da
__________ rappr. __________
contro
la
sentenza 19 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 24 luglio 1995 nei confronti di
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 24 luglio 1995 il __________ ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per il recupero di fr. 2’567.25, importo corrispondente
all’imposta comunale 1987 oltre interessi e accessori;
che
quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione 29
novembre 1991 relativa all’imposta cantonale 1987-88 (doc. B), regolarmente
passata in giudicato, e il conteggio allestito dall’istante il 27 luglio 1993
(doc. C) con l’indicazione “cresciuto in giudicato”;
che
all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso;
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non
considerando la documentazione agli atti un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF, in particolare non menzio-nando il doc. C i rimedi di diritto nonchè
l’attestazione del passaggio in giudicato;
che con il presente
tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento; il ricorrente rimprovera in sostanza al primo
giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale negando alla
documentazione allegata all’istanza il carattere di titolo esecutivo;
che la documentazione
prodotta con il ricorso (facsimile bolletta comunale) deve essere estromessa
dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la
facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove;
che per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità
(DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a);
che nella procedura di
rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che questo esame tende ad
accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione
prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni
opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che
in particolare, l'esame inteso ad accertare se la documen-tazione prodotta può
essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti:
regolarità e autenticità della forma del titolo, regolarità della sua
intimazione e sua forza di cosa giudicata;
che
l’art. 222 della vecchia LT (in seguito vLT), applicabile alla presente
fattispecie in virtù della norma transitoria di cui all’art. 326 cpv. 2 LT,
sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle
autorità fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai
sensi dell’art. 80 LEF;
che l’art. 243 vLT
legittima i Comuni a prelevare un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle
persone fisiche, un’imposta sull’ utile e sul capitale delle persone giuridiche,
un’imposta immobiliare e un’imposta personale;
che in quest’ambito il
Comune non gode di un potere di imposizione diretto bensì derivato e limitato
al prelievo delle imposte designate dal legislatore cantonale e nella misura da
questo prevista;
che secondo la LT
l’imposta comunale è prelevata in un percento dell’imposta cantonale base,
ossia in funzione del moltiplicatore che viene stabilito annualmente dal
Municipio (art. 246 cpv. 1 vLT e art. 162 LOC);
che
nel caso concreto il convenuto non ha impugnato la notifica di tassazione 29
novembre 1991 relativa all’imposta cantonale 1987 - 88 che, come detto,
costituisce la base di calcolo dell’ imposta comunale, ragione per la quale una
contestazione del quantum d’imposta comunale non è più proponibile;
che
la decisione impugnata che ha negato il rigetto definitivo dell’opposizione non
potendo equiparare il conteggio di cui al doc. C a una bolletta comunale in
quanto carente dei mezzi di impugnazione nonchè dell’attestazione di passaggio
in giudicato, non può essere condivisa;
che
infatti, ritenuto che per la maggior parte dei Comuni ticinesi, tra i quali
quello di __________, la bolletta d’imposta viene allestita a opera del Centro
cantonale di informatica di __________ e dallo stesso notificata al
contribuente, per il Comune diviene praticamente impossibile produrre in
giudizio una copia di simile documento;
che
quindi, a comprova dell’ammontare del proprio credito di imposta, il Comune può
solo produrre, oltre evidentemente alla notifica di imposta cantonale passata
in giudicato, un conteggio simile a quello che ci occupa, conteggio sul quale
figurano tutti i dati necessari per il calcolo dell’imposta, ossia l’ammontare dell’
imposta cantonale base (fr. 3’827.90 non più contestabile), nonchè il
moltiplicatore di imposta in vigore nel __________ nel 1987 (80%);
che per quanto attiene
agli interessi di mora e alla tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art.
219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta
comunale), gli stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura
richiesta, rimasta incontestata dalla controparte;
che
ne discende che la documentazione allegata all’istanza, alla quale l’escusso
non ha opposto nessuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare al
contraddittorio, costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in
esecuzione;
che
la decisione impugnata deve quindi essere annullata ricorrendo gli estremi dell’art.
327 lett. g CPC;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
dichiara:
I. Il
ricorso per cassazione 30 ottobre 1995 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 19 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente
pronuncia:
- L’istanza è accolta.
Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta
da __________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano.
- La tassa di fr. 60.-, da anticipare dalla parte istante, deve essere
posta a carico del convenuto con l’obbligo di rifondere all’istante
fr. 50.- a titolo di indennità.
II. Le
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 90.-, già anticipati dal
ricorrente, vanno poste a carico di __________ il quale rifonderà al __________
l’importo di fr. 100.- quale indennità di questa sede.
III. Intimazione
a:
__________ - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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