Cassation rejected for lack of executable title identity

16.1995.158Altro tribunale19 dic 1995Dismissed

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Appellate Court rejected a creditor's cassation appeal against the Lugano Pretura's refusal to grant definitive dismissal of a debtor's objection in debt collection proceedings for AVS contributions. The court held that new documents and new arguments raised for the first time on cassation were inadmissible. It further agreed with the first judge that the enforcement title did not match the debtor named in the debt collection order, so the title lacked the necessary enforceable identity. The alleged corporate-name change was raised too late and, in any event, would not help. Costs of CHF 100 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 80 LEF; definitive dismissal of objection requires an enforceable title showing identity between creditor, debtor and claim in the title and in the debt collection documents; the court examines these requisites ex officio at every stage (consid. ...). Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; new facts, evidence and objections are inadmissible on cassation. A later invoked change of corporate name cannot be considered if raised belatedly and does not cure the lack of identity where the discrepancy remains between the title and the debt collection order. Under Art. 313 bis CPC the cassation court may reject a manifestly unfounded or inadmissible appeal by brief reasoning without inviting observations.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.158

Data decisione, Autorità: 19.12.1995, CCC

Incarto n. 16.95.00158

Lugano 19 dicembre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 ottobre 1995 presentato da


contro

la sentenza 12 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 agosto 1995 nei confronti di

__________ rappr. __________

con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 17 agosto 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 4’653.95 oltre accessori, corrispondenti a contributi AVS dovuti dalla convenuta per il periodo 1991-93;

che all’udienza di contraddittorio l’escussa non ha fatto atto di comparsa;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non essendovi agli atti un valido titolo esecutivo tale da legittimare una procedura esecutiva nei confronti della convenuta;

che con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento per il fatto che il primo giudice avrebbe a torto negato l’identità tra la __________ e la __________ essendo semplicemente intervenuta una modifica della ragione sociale;

che la documentazione prodotta per la prima volta con l’atto ricorsuale deve essere estromessa dall’ incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);

che questo esame tende ad accertare se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta;

che nella concreta fattispecie, come correttamente concluso dal primo giudice non vi è identità tra la debitrice indicata nella decisione 21 settembre 1994 della __________ prodotta a valere quale titolo esecutivo (____________________e quella figurante sul PE, ossia la __________

che l’eccezione sollevata solo in questa sede dall’istante secondo la quale trattasi della stessa persona giuridica essendo semplicemente intervenuta una modifica della ragione sociale da __________ in __________, non può essere considerata in quanto tardiva, ciò a maggior ragione nell’ipotesi che la modifica della ragione sociale sia effettivamente avvenuta nel dicembre 1993 quindi ben prima che l’istante desse avvio alla presente procedura esecutiva;

che di conseguenza la sentenza impugnata, basata su una corretta interpretazione della documentazione agli atti, deve essere confermata;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso 17 ottobre 1995 __________ è respinto.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- sono poste a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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