Cassation granted; debt and definitive opposition removal ordered

16.1995.155Altro tribunale12 ago 1996Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal upheld a cassation complaint against a Lugano peace judge’s decision. The appellant had sued for CHF 30 plus default interest and definitive removal of the debtor’s opposition. The Chamber rejected the alleged violation of the right to be heard, but found the first judge’s reasoning arbitrary because the established debt could not be offset against legal fees not invoked by the respondent. The original judgment was annulled and replaced with an order requiring payment of CHF 30 plus 5% interest from 1994-05-10 and definitive removal of opposition; costs were allocated against the respondent and appeal costs against the appellant.

Massima Omnilex

Art. 176 cpv. 3 CO, Art. 102 cpv. 2 CO, Art. 104 cpv. 1 CO; cassation for arbitrary assessment of evidence and limits of set-off in the judgment basis. A court may refuse evidence whose taking is irrelevant or unnecessary when the file already permits judgment; no violation of the right to be heard is established absent a substantiated procedural reservation. However, a decision is arbitrary where it acknowledges a debt yet dismisses the claim on the basis of a set-off not raised by the defendant and thus decides outside the scope of the pleadings. In the absence of a contrary agreement, default interest runs at the statutory rate from the due date. Costs follow the outcome of the proceedings.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.155

Data decisione, Autorità: 12.08.1996, CCC

Incarto n. 16.95.00155

Lugano 12 agosto 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 settembre 1995 presentato da


contro

la sentenza 13 settembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 14 giugno 1994 nei confronti di


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 30.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 14 giugno 1994 la , titolare della “ ” ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 30.- a saldo della fattura emessa il 22 aprile 1994 per l’acquisto da parte di quest’ultima di capi d’abbigliamento per un valore di fr. 1’010.-;

che la convenuta osserva di aver dovuto acquistare la merce in discussione, con l’accordo di controparte di rivenderla, al fine di recuperare l’importo di fr. 980.- a lei dovuto da __________ - direttore dell’istante - a saldo del prezzo di un anello da questi acquistato (cfr. fattura 23 dicembre 1993);

che avendo dovuto vendere la merce sottocosto, la convenuta ritiene liquidati i reciproci rapporti di dare e avere con la conseguente estinzione del suo debito di fr. 30.- nei confronti dell’istante;

che con il querelato giudizio il primo giudice, pur ammettendo che la convenuta sia debitrice dell’importo posto in esecuzione, conclude nondimeno alla reiezione dell’istanza compensando in sostanza quest’importo con le spese legali sostenute dalla convenuta;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base delle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: la ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita essendole stati negati i necessari mezzi di difesa; nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie;

che con scritto 11 luglio 1996 la controparte si rimette al giudizio di questa Camera riconfermando comunque quanto da lei espresso dinanzi al primo giudice;

che per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentita della ricorrente per il fatto che il giudice le avrebbe negato l’assunzione di testi che avrebbero dovuto confermare gli accordi intervenuti tra le parti, va rilevato che dal verbale d’udienza 16 novembre 1994, sottoscritto dall’istante senza nessuna riserva, nulla si evince a tal proposito;

che in ogni caso va ricordato che il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento e può rifiutare di assumere prove notificate dalle parti quando la loro assunzione appare irrilevante e la possibilità di giudicare sia data da altri documenti istruttori (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 182, n. 4);

che nel merito, per contro, la censura secondo la quale il giudice avrebbe arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie giungendo a un risultato insostenibile, deve essere accolta;

che infatti mal si comprende la conclusione del primo giudice che dopo aver accertato l’esistenza del debito di fr. 30.- a carico della convenuta, conclude alla reiezione dell’istanza;

che dalla documentazione agli atti si evince che il 23 dicembre 1993 la convenuta ha venduto all’arch. __________ , direttore dell’istante, un anello del valore di fr. 2’000.-, importo sul quale, dedotti acconti vari, rimaneva un saldo a suo favore di fr. 980.-;

che d’altro lato risulta che la ricorrente ha ritirato presso la boutique dell’istante merce per complessivi fr. 1’010.- al pacifico scopo di compensare il credito nato dalla vendita dell’anello;

che ciò configura l’accettazione tacita dell’assunzione del primo debito da parte dell’istante (art. 176 cpv. 3 CO);

che, come addotto - pur in termini ai limiti della comprensione- dalla ricorrente, la compensazione effettuata dal primo giudice tra quanto dovuto dalla convenuta e le spese legali dalla stessa sostenute, non può trovare conferma, già per il solo semplice fatto che la convenuta non ha mai sollevato tale eccezione, onde il giudice di pace ha giudicato al difuori dei termini della contestazione;

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, deve essere accolto;

che per quanto attiene gli interessi di mora, in difetto di una diversa pattuizione tra le parti, gli stessi sono dovuti al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 10 maggio 1994, data entro la quale doveva avvenire il pagamento (art. 102 cpv. 2 CO);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 16 settembre 1995 della __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 13 settembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:

  1. L’istanza è accolta.

Di conseguenza __________ è condannata a

pagare alla __________ l’importo di fr. 30.- oltre interessi

del 5% dal 10 maggio 1994.

  1. E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano.

  2. La tassa di giustizia di fr 20.-, e le spese pure di fr. 20.-, sono

poste a carico della convenuta la quale rifonderà all’istante fr.

30.- a titolo di indennità.

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 40.-,

sono poste a carico di __________, con l’obbligo di rifondere alla __________’importo di fr. 50.- quale indennità di questa sede.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

cassationarbitrary assessment of evidenceright to be heardset-offdefault interestdefinitive removal of oppositioncostscivil debt

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was denied the right to be heard by refusal to hear witnesses

Decisione estratta

No procedural violation was shown; the record did not support the alleged refusal, and the judge could decline irrelevant evidence.

Motivazione estratta

The minutes contained no reservation on this point, and the judge had broad discretion to refuse evidence already rendered unnecessary by other documents.

Questione giuridica chiave

Whether the first judge arbitrarily assessed the evidence by rejecting the claim despite finding the debt established

Decisione estratta

Yes. Once the debt of CHF 30 was established, dismissal based on a supposed set-off with legal fees was untenable and exceeded the dispute as framed.

Motivazione estratta

The documents showed a ring sale and an implied acceptance of the assumption of the first debt; the court of peace could not offset with legal fees not raised as an objection.

Questione giuridica chiave

Whether default interest was owed and from when

Decisione estratta

Yes, default interest at 5% was due from 1994-05-10, absent a different agreement.

Motivazione estratta

In the absence of a contrary agreement, statutory default interest applies from the date payment was due.

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