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Numero d'incarto:
16.1995.155
Data decisione, Autorità:
12.08.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00155
Lugano
12 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 16 settembre 1995 presentato da
contro
la
sentenza 13 settembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 14 giugno 1994
nei confronti di
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 30.- oltre accessori nonchè
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE
no. __________dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 14 giugno
1994 la , titolare della “ ” ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 30.- a saldo della fattura
emessa il 22 aprile 1994 per l’acquisto da parte di quest’ultima di capi
d’abbigliamento per un valore di fr. 1’010.-;
che la convenuta osserva
di aver dovuto acquistare la merce in discussione, con l’accordo di controparte
di rivenderla, al fine di recuperare l’importo di fr. 980.- a lei dovuto da
__________ - direttore dell’istante - a saldo del prezzo di un anello da questi
acquistato (cfr. fattura 23 dicembre 1993);
che avendo dovuto vendere
la merce sottocosto, la convenuta ritiene liquidati i reciproci rapporti di
dare e avere con la conseguente estinzione del suo debito di fr. 30.- nei
confronti dell’istante;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, pur ammettendo che la convenuta sia debitrice dell’importo
posto in esecuzione, conclude nondimeno alla reiezione dell’istanza compensando
in sostanza quest’importo con le spese legali sostenute dalla convenuta;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base delle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: la
ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita essendole
stati negati i necessari mezzi di difesa; nel merito rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie;
che con scritto 11 luglio
1996 la controparte si rimette al giudizio di questa Camera riconfermando
comunque quanto da lei espresso dinanzi al primo giudice;
che per quanto attiene
alla pretesa violazione del diritto di essere sentita della ricorrente per il
fatto che il giudice le avrebbe negato l’assunzione di testi che avrebbero
dovuto confermare gli accordi intervenuti tra le parti, va rilevato che dal
verbale d’udienza 16 novembre 1994, sottoscritto dall’istante senza nessuna
riserva, nulla si evince a tal proposito;
che in ogni caso va
ricordato che il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento e può
rifiutare di assumere prove notificate dalle parti quando la loro assunzione
appare irrilevante e la possibilità di giudicare sia data da altri documenti
istruttori (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 182, n. 4);
che nel merito, per
contro, la censura secondo la quale il giudice avrebbe arbitrariamente valutato
le risultanze istruttorie giungendo a un risultato insostenibile, deve essere
accolta;
che infatti mal si
comprende la conclusione del primo giudice che dopo aver accertato l’esistenza
del debito di fr. 30.- a carico della convenuta, conclude alla reiezione
dell’istanza;
che dalla documentazione
agli atti si evince che il 23 dicembre 1993 la convenuta ha venduto all’arch.
__________ , direttore dell’istante, un anello del valore di fr. 2’000.-,
importo sul quale, dedotti acconti vari, rimaneva un saldo a suo favore di fr.
980.-;
che d’altro lato risulta
che la ricorrente ha ritirato presso la boutique dell’istante merce per
complessivi fr. 1’010.- al pacifico scopo di compensare il credito nato dalla
vendita dell’anello;
che ciò configura l’accettazione tacita dell’assunzione del primo debito da
parte dell’istante (art. 176 cpv. 3 CO);
che, come addotto - pur in termini ai limiti della comprensione- dalla
ricorrente, la compensazione effettuata dal primo giudice tra quanto dovuto
dalla convenuta e le spese legali dalla stessa sostenute, non può trovare
conferma, già per il solo semplice fatto che la convenuta non ha mai sollevato
tale eccezione, onde il giudice di pace ha giudicato al difuori dei termini
della contestazione;
che alla luce di quanto
sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC, deve essere accolto;
che per quanto attiene gli
interessi di mora, in difetto di una diversa pattuizione tra le parti, gli
stessi sono dovuti al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 10 maggio
1994, data entro la quale doveva avvenire il pagamento (art. 102 cpv. 2 CO);
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 16 settembre 1995 della __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
13 settembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e
sostituita dalla seguente pronuncia:
- L’istanza è accolta.
Di conseguenza
__________ è condannata a
pagare alla __________
l’importo di fr. 30.- oltre interessi
del 5% dal 10
maggio 1994.
-
E’ rigettata in via
definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UE
di Lugano.
-
La tassa di
giustizia di fr 20.-, e le spese pure di fr. 20.-, sono
poste a carico
della convenuta la quale rifonderà all’istante fr.
30.- a titolo di
indennità.
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 40.-,
sono poste a carico di
__________, con l’obbligo di rifondere alla __________’importo di fr. 50.-
quale indennità di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Lugano
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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