AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
16.1995.149
Data decisione, Autorità:
18.07.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00149
Lugano
18 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 18 settembre 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 14 agosto 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella
causa a procedura inappellabile promossa con istanza 1°settembre 1993
da
__________ patr. dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’587.- oltre accessori,
domanda accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Nel
1990 __________, titolare dell’omonima impresa di costruzioni ad __________, ha
concluso con i fratelli __________ e __________, comproprietari di una casa
nel Comune di __________, un contratto d’appalto avente per oggetto alcuni
lavori, tra i quali l’intonacatura della casa e la sostituzione di davanzali.
Per
le proprie prestazioni __________ ha emesso il 2 agosto 1990 una fattura di
complessivi fr. 16’587.- (doc. C), di cui fr. 12’000.- sono stati pagati dai
fratelli __________ il 15 ottobre 1990 (doc. E).
Il
24 dicembre 1992 __________ è deceduto lasciando quale unico erede il fratello
__________ (cfr. certificato ereditario 2 marzo 1993).
Con
istanza 1° settembre 1993 __________ ha convenuto in giudizio __________ (cfr.
scritto 16 settembre 1993) al fine di ottenere il saldo della fattura, pretesa
alla quale questi si è opposto.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze
istruttorie dalle quali ha dedotto l’assenza della prova di una tempestiva
notifica dei difetti lamentati dal convenuto, ha accolto l’istanza.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell’art. 327 CPC. Il ricorrente rimprovera al pretore di aver
violato norme di diritto procedurale per aver permesso all’istante di produrre
un memoriale conclusivo nonostante la sua assenza al dibattimento finale. Egli
si duole poi del fatto che il pretore non ha tenuto conto delle risultanze
della perizia giudiziaria senza neppure spiegare nella sentenza il motivo di
tale omissione. Nel merito il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver
dedotto dalle stesse la prova dell’esistenza di difetti nell’opera fornita e di
una loro tempestiva notifica. Ritiene infatti sufficiente a tal fine la
generica insoddisfazione espressa dai committenti e la circostanza che la
cattiva esecuzione dell’opera era evidente, ossia nota all’esecutore senz’altra
comunicazione.
Con
osservazioni 2 novembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Al
dibattimento finale, indetto per il 27 giugno 1995, ha presenziato unicamente
la parte convenuta. Preliminarmente il verbale attesta: “la parte istante non è
presente né rappresentata. Essa ha inoltrato alla Pretura le proprie
conclusioni scritte che vengono annesse quale parte integrante del presente
verbale”. Nella procedura davanti al pretore come istanza unica non esiste la
possibilità di presentare conclusioni scritte, a meno che il giudice non
autorizzi le parti a procedere in tal senso. Nel caso concreto il pretore,
convocando le parti, ha dato loro facoltà “di produrre un riassunto scritto (art.
119 bis CPC) rinunciando alla comparsa” (cfr. citazione 30.3.1995).
Sennonchè anche questo modo di operare è irrito: infatti, scopo dell’art. 119
bis CPC è semplicemente quello di facilitare la verbalizzazione delle
allegazioni orali delle parti, permettendo la completazione del verbale di
udienza con un riassunto scritto; tale facoltà non esime tuttavia la parte dal
presenziare all’udienza onde l’applicazione dell’art. 119 bis è possibile solo
quando la parte, cui la facilitazione si rivolge, è presente.
Come
rilevato dal ricorrente, il pretore non avrebbe potuto autorizzare le parti a
sostituire la loro presenza all’udienza con l’invio di un riassunto scritto
(cfr. citazione 30 marzo 1995) trattandosi di un modo di procedere non previsto
dalla legge. Sennonché l’argomento ricorsuale non trova comunque accoglimento.
Infatti la censura formulata in questa sede dal ricorrente non attiene alla
nullità dell’atto, non essendo dati i presupposti dell’art. 142 CPC, in
particolare essendo stato garantito il diritto delle parti al contraddittorio.
Può corrispondere invece a un’eccezione processuale, di annullabilità; ma non
sono dati nemmeno i presupposti dell’art. 143 CPC, sia perché il ricorrente non
pretende di aver subito un pregiudizio dalla decisione del giudice, sia perché
-soprattutto- egli ha tacitamente tollerato quell’irritualità, nulla osservando
al proposito in sede di dibattimento finale (art. 143 cpv. 2 CPC).
- Secondo
l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di
essere sentito, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere
annullata se a una parte sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi
di prova.
Il
diritto di essere sentito delle parti comprende infatti, oltre alla facoltà di
esprimersi prima che una decisione sia presa, anche quella di indicare prove
sui fatti rilevanti per il giudizio, di parte-cipare alla loro assunzione e di
determinarsi al loro proposito (DTF 117 Ia 268 consid. 4b; 116 Ia 99 consid.
b, 115 Ia 11 consid. b).
Costituisce
rifiuto arbitrario di un mezzo di prova ai sensi dell’art. 327 lett. e CPC il
fatto di ammettere una prova per poi non tenerne conto senza dare una valida e
logica giustificazione di tale scelta (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art.
327, n. 16).
Perché
il rifiuto di una prova - rispettivamente la sua mancata presa in
considerazione - sia arbitrario, occorre che questa prova sia rilevante e atta
a risolvere un fatto controverso. A contrario, il rifiuto di una prova non è
arbitrario se questa è manifestamente inefficace o irrilevante ai fini
del giudizio (CCC 6 giugno 1990 in re A./C.; 22 gennaio 1990 in
re A./N.).
Nella
fattispecie il ricorrente rimprovera al pretore di non considerato le risultanze
della perizia giudiziaria allestita dall’ing. __________, dalla quale emergono
dei difetti nell’opera fornita dall’istante, con particolare riferimento
all’esecuzione delle facciate (cfr. risposta alla domanda n. 2). Ora, il fatto
per il primo giudice di aver verificato, ancor prima della presenza e
consistenza di eventuali di difetti nell’opera, la tempestività della loro
notifica, non può essere censurato poichè, come si dirà in seguito, la
tempestività della notifica dei difetti è presupposto essenziale affinchè il
committente possa far valere le azioni di garanzia.
Ne
discende che il mancato esame delle risultanze peritali, che il pretore ha
implicitamente ritenuto siccome non determinanti ai fini del giudizio, non
implica nel caso concreto il rimedio di cassazione invocato dal ricorrente.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di
atti di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso
o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Secondo
l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena
lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato
dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore. La notifica è tempestiva se
avviene immedia-tamente dopo la scoperta del difetto (Gauch, Der Werkvertrag,
- edizione, 1996, N. 2112 segg.; DTF 107 II 177). Dall’omissione di una
tale verifica e del relativo avviso deriva la presunzione della tacita
approvazione dell’opera e la liberazione dell’appaltatore da ogni
responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con
l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia
scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 2 CO; Gauch, op.cit., N. 2148
segg.). La mancata tempestiva notifica dei difetti comporta la perenzione di
tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO, ivi compreso quello
alla riduzione della mercede (DTF 64 II 257 segg.; II CCA 23
giugno 1995 in re C./F.SA).
L’onere
della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla
base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), il quale deve in
particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e
a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata proceduralmente
l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo
nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF
6 luglio 1990 in re A./L.; II CCA 25 marzo 1994 in re E.SA e llcc/__________).
Dalle
risultanze istruttorie, in particolare dalle deposizioni testimoniali nonchè da
uno scambio di corrispondenza intercorso tra le parti nei mesi di maggio e
giugno 1991 (doc. F e G) è emerso che i committenti, parlando del lavoro svolto
dall’istante, hanno manifestato, a lavori ultimati, di non essere soddisfatti
del risultato.
Il
Tribunale federale, prendendo posizione sulla modalità della notifica dei
difetti secondo le norme di legge - notifica per la quale non è prevista una
forma particolare - ha stabilito che tale obbligo implica per il committente la
necessità di comunicare all’appaltatore i difetti riscontrati, di manifestare
la propria volontà di non considerare l’opera ricevuta conforme al contratto e
di ritenere per questo responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175). A
tal fine non basta un’indicazione generica che la cosa è difettosa, e ancor
meno, come nel caso di specie, che la stessa non è di proprio gradimento. È
necessario che ogni difetto che si intende far valere sia indicato in modo
esatto così da consentire all’appaltatore la conoscenza dei singoli difetti e
della volontà del committente di farli valere, cioè di non accettare la cosa
come fu consegnata (Gauch, op.cit., N. 2130).
A
seconda delle circostanze, e per evitare un eccessivo formalismo, la
manifestazione della volontà di non accettare la prestazione contrattuale può
risultare implicitamente anche dal fatto per il committente di prevalersi dei
diritti di garanzia di cui all’art. 368 CO, sempre però con riferimento a un
difetto notificato all’appaltatore (Gauch, op.cit., N. 2134; II CCA
19 dicembre 1994 in re R. e T./P.SA).
Nel
caso di specie, la lagnanza dei committenti, o meglio la manifestazione del
loro disappunto circa il risultato del lavoro svolto dall’istante, non è tale
da poter essere considerata una valida notifica di difetti ai sensi dei
principi sopra esposti. Infatti, dal suo contenuto generico, non è dato di
sapere quale sia il difetto, peraltro mai neppure sostanziato in causa. In
particolare non risulta che il lavoro appaltato consisteva nella preparazione
delle facciate della casa, alla quale doveva far seguito il tinteggio come si
evince dall’interrogatorio formale dell’istante; oppure se si trattava di un
intervento definitivo. A tal fine nulla giova l’offerta di cui al doc. 1. Ma
nemmeno la parte convenuta ha ritenuto di formulare al giudice i termini della
propria eccezione. All’udienza di contraddittorio del 25 novembre 1993 essa si
è infatti limitata a “opporsi” all’istanza, non indicando i motivi di tale suo
atteggiamento e rinviando poi il pretore - sic et simpliciter - alle risultanze
peritali, in sede di dibattimento finale.
In
ogni caso, indipendentemente dall’esistenza di difetti nell’opera, non avendo
il convenuto fornito la prova di una loro tempestiva notifica, vale la
presunzione di accettazione della medesima ai sensi dell’art. 370 cpv. 2 CO con
la conseguente perenzione dei diritti di garanzia, compreso quello di ottenere
una riduzione della mercede. È pertanto fuori luogo pretendere che il primo
giudice abbia deciso arbitrariamente, in particolare ignorando i rilievi
peritali. Ne discende che il ricorso, nel quale non sono ravvisabili i titoli
di cassazione invocati, deve essere respinto.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 18 settembre 1995 __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.-
b)
spese fr. 50.-
fr. 200.-
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a
__________ l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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