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16.1995.139 ΓÇó Civil cassation appeal declared null for lack of grounds
16.1995.139Altro tribunale14 dic 1995Dismissed
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed as null an appeal against a Lugano Pretore judgment that had awarded CHF 1,361 for construction/interior works. The court held that the filing did not comply with Art. 329(2) CPC because it contained no specific criticism of the first-instance decision and no identifiable cassation ground. Arguments raised for the first time on appeal were also inadmissible under Art. 321(1)(b) CPC. Costs of CHF 150 were imposed on the appellant; the respondent received no compensation because it filed no observations.
Art. 329 cpv. 2 CPC; admissibility of the civil cassation appeal; the recourse is null if it does not contain the requests and the factual and legal grounds on which it is based, with specification of the invoked cassation ground. A mere general challenge to the judgment is insufficient. Under Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, new facts, evidence, and objections are inadmissible in cassation proceedings. Arguments raised for the first time in this instance cannot cure the absence of a proper statement of grounds, even if they would in any event not affect the merits (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.139
Data decisione, Autorità: 14.12.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00139
Lugano 14 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 settembre 1995 presentato da
contro
la sentenza 16 agosto 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 24 ottobre 1994 da
con la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr. 1’361.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 20 ottobre 1994 __________, specializzato in arredamenti interni, restauri nonchè pavimentazioni, ha convenuto in giudizio la ____________________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’361.- a saldo della fattura emessa il 15 luglio 1993 (doc. B) per lavori effettuati per conto della convenuta presso uno stabile in Via __________ a __________
che alle due udienze indette per il contraddittorio la convenuta non ha fatto atto di comparsa;
che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenendo compro-vato il credito di parte istante e accertata l’assenza di una qualsiasi contestazione da parte della convenuta, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, al quale la controparte non ha formulato osservazioni, la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC l’atto ricorsuale deve contenere, pena la sua nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato;
che nel caso concreto il ricorso 4 settembre 1995 non contiene nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice e non è pertanto possibile desumere dal suo contenuto alcun titolo di cassazione;
che in ogni caso le argomentazioni ricorsuali, proposte per la prima volta in questa sede non possono essere tenute in considerazione in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni; che esse non sarebbero comunque tali da inficiare la pretesa dell’istante al quale la convenuta ammette di avere conferito l’incarico di procedere all’esecuzione dei lavori oggetto della fattura litigiosa (p.to 1 ricorso), e al quale non possono essere opposti eventuali accordi che la convenuta sostiene di aver concluso con la proprietaria dello stabile;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso 4 settembre 1995 __________ è nullo.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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