Definitive objection removal requires identity of creditor in title and enforcement order

16.1995.138Altro tribunale26 ott 1995Granted

Sintesi

The civil cassation chamber upheld the admissibility of a cassation appeal even though the formal ground was not expressly labeled, because the reasoning clearly disclosed the alleged procedural violation. It then held that in definitive objection removal the court must verify ex officio that the enforcement title matches the enforcement order as to creditor, debtor and claim. Since the judgment relied on as title named a different creditor from the one appearing on the enforcement order, and no assignment to the enforcing attorney was evidenced, the lower court had wrongly recognized an enforceable title. The appeal was granted, the application rejected, and costs allocated accordingly.

Regest

Art. 329 cpv. 2 lett. d CPC; art. 327 lett. g CPC; art. 80 LEF; in cassazione the appeal is admissible when, despite imperfect formal designation of the ground, the reasoning clearly reveals the alleged violation and the breached norm. In definitive objection removal, the judge examines ex officio at any stage whether the enforcement title meets the requirements of executory force, including identity of creditor, debtor and claim between the title and the enforcement order; absent such identity, and in the absence of proven assignment, definitive removal must be denied. Organisational defects relating to the pretore’s substitution do not vitiate the decision if the judge who heard the parties is the one who decides the case.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.138

Data decisione, Autorità: 26.10.1995, CCC

Incarto n. 16.95.00138

Lugano 26 ottobre 1995/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° settembre 1995 presentato da


contro

la sentenza 30 agosto 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di eseuzioni e fallimenti promossa con istanza 5 luglio 1995 da


con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

preso atto delle osservazioni 20 ottobre 1995 dell'avv. __________ letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 5 luglio 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 5’580.- oltre accessori, importo corrispondente alle spese e tasse di giustizia nonchè alle ripetibili poste a carico della convenuta, solidalmente con __________, con sentenza 24 novembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2;

che all’udienza di contraddittorio l’escussa non ha fatto atto di comparsa;

che con il querelato giudizio il primo giudice, verificata l’esistenza di un valido titolo esecutivo nella sentenza 24 novembre 1992 del Pretore di Lugano, Sezione 2 alla quale la convenuta non ha opposto alcuna valida eccezione, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 5’500.-- riconosciuto nella sentenza;

che con scritto 1° settembre 1995 __________ è insorta contro il predetto giudizio ritenendolo nullo in quanto emanato in contrasto a quanto dispone l’art. 285 cpv. 2 lett. g CPC;

che la controparte postula la reiezione del gravame;

che in merito alla ricevibilità del ricorso, contestata da controparte, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera anche se carente del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione affiorino con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5);

che nella concreta fattispecie la ricorrente invoca la violazione di norme di diritto processuale, ciò che permette di concludere alla ricevibilità del ricorso in quanto implicitamente basato sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;

che secondo l’art. 285 cpv. 2 lett. g CPC la sentenza deve contenere, pena la sua nullità, la firma del giudice e del segretario;

che giusta l’art. 11 cpv. 1 e 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (LOG) in caso di impedimento legale, di assenza o quando lo esiga il funzionamento della Pretura, il pretore è sostituito dal segretario assessore assistito dal segretario;

che questi motivi di impedimento del pretore possono sorgere in ogni fase della procedura, quindi anche dopo la citazione delle parti all’udienza come nel caso di specie, senza che il pretore debba renderne conto alle parti;

che determinante è unicamente il fatto che il giudice che ha presenziato all’udienza sia lo stesso che poi decide la causa, principio questo dedotto dall’art. 74 LOG e ossequiato nel caso concreto;

che alla luce di quanto sopra esposto, dal punto di vista formale la decisione impugnata è sicuramente corretta mentre non lo è da quello del diritto sostanziale;

che infatti, nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);

che questo esame tende ad accertare se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta;

che nella concreta fattispecie, non vi è identità tra i creditori indicati nella sentenza 24 novembre 1994 prodotta a valere quale titolo esecutivo, e quello figurante sul PE, ossia l’avv. __________;

che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, agli atti non figura alcuna cessione di credito a favore dell’avv. __________ né quest'ultimo ha mai ritenuto di essere cessionario delle pretese fatte valere;

che di conseguenza, la decisione impugnata che ha riconosciuto a torto l’esistenza di un valido titolo esecutivo a favore del procedente, deve essere annullata in quanto contraria all’art. 80 LEF;

che alla convenuta che non ha presenziato all’udienza di contraddittorio, non vengono assegnate ripetibili per la prima sede;

che la natura della procedura e l'entità dell'incomodo a carico della parte ricorrente -che nemmeno può pretendere l'applicazione della TOA agendo personalemente- giustificano un'indennità minima a titolo di ripetibili;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF

pronuncia:

I. Il ricorso 1° settembre 1995 __________ è accolto

Di conseguenza la sentenza 30 agosto 1995 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:

  1. L’istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia in fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico.

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico dell’avv. __________ che rifonderà alla ricorrente fr. 10.- a titolo di indennità di questa sede.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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