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16.1995.121 ΓÇó Cassation appeal struck out after withdrawal
16.1995.121Altro tribunale19 ott 1995Dismissed
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with a tenant's cassation appeal against a Lugano tenancy judgment that had partially upheld the landlord's claim for unpaid rent and damages. After the appeal had been filed and a suspensive effect granted, the appellant withdrew it in writing. The court therefore struck the appeal off the roll under Art. 352 CPC. It ordered the appellant to bear the CHF 50 costs of the cassation proceedings and did not award compensation to the respondent because the respondent had waived it.
Art. 352 CPC; withdrawal of a cassation appeal; costs under Art. 148 CPC. Where the appellant desists from the cassation remedy, the appellate court shall strike the proceeding from the docket without examining the merits. The withdrawing party generally bears the costs of the abandoned proceeding; no party compensation is due if the opposing party expressly renounces it (consid. on costs).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.121
Data decisione, Autorità: 19.10.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00121
Lugano 19 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 giugno 1995 presentato da
rappr. da __________
Contro
la sentenza 16 giugno 1995 del Segretario assessore straordinario della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, nella causa in materia di contratto di locazione promossa con istanza 9 maggio 1995 da
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 5’542.- oltre accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 9 maggio 1995 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’542.-, importo corrispondente al canone di locazione rimasto insoluto per i mesi da giugno 1994 a gennaio 1995 nonchè al risarcimento dei danni cagionati all’ente locato, pretesa alla quale il convenuto si è opposto;
che con sentenza 16 giugno 1995 il primo giudice, accertata l’esistenza di un contratto di locazione e il conseguente obbligo a carico del convenuto di provvedere al pagamento delle pigioni scadute (fr. 3’200.-) nonchè al risarcimento dei danni cagionati nell’appartamento e accertati dal primo giudice in fr. 780.-, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 3’980.-;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 luglio 1995 del presidente di questa Camera, __________ chiede l’annulla-mento del giudizio di prima sede sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice un’errata applicazione del diritto nonchè un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie;
che con osservazioni 17 luglio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame;
che con scritto 28 settembre 1995 il ricorrente, tramite il proprio rappresentante legale, ha comunicato a questa Camera di voler ritirare il proprio ricorso;
che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 352 CPC);
che per quanto attiene alle spese del presente giudizio le stesse devono essere caricate interamente al ricorrente quale parte recedente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10);
che alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato con scritto 4 ottobre 1995.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 30 giugno 1995 __________ è stralciato dai ruoli per desistenza del ricorrente.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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