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16.1995.12 ΓÇó Definitive stay of opposition based on final social insurance decision
16.1995.12Altro tribunale31 mag 1995Dismissed
The appellant challenged a first-instance judgment granting definitive stay of opposition in enforcement for unpaid social-insurance contributions. He argued that the underlying contribution decision was not final because an appeal was pending. The Court held that the relevant 22 December 1988 decision had already become final after cantonal and federal review, and that the amount claimed was sufficiently determinable from the file. The cassation complaint was dismissed. The appellant was ordered to bear CHF 100 in court costs, and no party compensation was awarded.
Art. 80 LEF; Art. 97 cpv. 4 LAVS; definitive stay of opposition based on a social-insurance contribution decision. A decision of a compensation fund that orders payment and has entered into force is equivalent to an enforceable judgment. The enforcement judge examines ex officio the formal validity of the title, its service, its res judicata effect and the identity between the title and the enforced debt; objections admissible under Art. 81 LEF only may be considered. The title must specify the amount due and its calculation basis, but the judge need not conduct supplementary inquiries into unrelated documents when the amount is readily ascertainable from the file (consid. 3-5).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.12
Data decisione, Autorità: 31.05.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00012
Lugano 31 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale di appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 31 dicembre 1994 presentato da
contro
la sentenza 7/27 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 febbraio 1994 da
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto
che con istanza 28 febbraio 1994 la __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’ opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 4’080.80 oltre accessori, importo corrispondente al saldo dei contributi personali dovuti dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987; a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la decisione 22 dicembre 1988 (doc. B);
che all’udienza indetta per il contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’esecutività del titolo essendo pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso contro la decisione alla base della procedura di incasso;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la regolare intimazione e crescita in giudicato della decisione 22 dicembre 1988 della __________ e alla quale l’escusso non ha interposto valide eccezioni ai sensi dell’art. 81 LEF, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver concluso all’ esistenza di un valido titolo esecutivo, nonostante la decisione di fissazione dei contributi sociali a suo carico non fosse ancora cresciuta in giudicato;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che quest’esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’ escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che in particolare, l’esame inteso ad accertare se la documentazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua intimazione, sua forza di cosa giudicata;
che giusta l’art. 97 cpv. 4 LAVS le decisioni delle casse di compensazione relative a pagamenti in denaro e cresciute in giudicato, ossia non impugnate entro il termine di 30 giorni dalla loro notificazione (art. 84 LAVS), sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;
che controversa nel caso concreto è l’esistenza di un titolo esecutivo, in particolare la crescita in giudicato della decisione 22 dicembre 1988;
che dalla copiosa documentazione agli atti risulta che la decisione di fissazione dei contributi personali per il biennio 1986/87 del 22 dicembre 1988, impugnata dall’insorgente prima dinanzi all’autorità di ricorso cantonale che ha prolato la sua decisione il 14 marzo 1989 e poi dinanzi a quella federale, è stata definitivamente confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni con sentenza 17 agosto 1989;
che anche la decisione 5 aprile 1990 con la quale la __________ ha respinto la richiesta di riduzione dei contributi personali per gli anni 1986/87/88/89 formulata da __________, è stata confermata dal TFA con sentenza 13 dicembre 1990;
che quindi, per quanto attiene al periodo di calcolo dei contributi che ci occupa, ossia il biennio 1986/87, la decisione della __________ del 22 dicembre 1988 è cresciuta in giudicato;
che la decisione cui fa riferimento l’insorgente nel proprio gravame contestandone la crescita in giudicato, decisione che peraltro non fa parte dell’incarto di prima sede, non è quella alla base della procedura esecutiva che ci occupa bensì la decisione del 22 aprile 1993 con la quale la __________ ha respinto la richiesta di riduzione dei contributi dovuti per il biennio 1990/91, decisione contro la quale è pendente un ricorso dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni;
che il titolo esecutivo deve contenere la somma per la quale l’escusso viene convenuto e le basi di calcolo della stessa (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 132, p. 349; Rep 1975 309), ritenuto che non spetta al giudice del rigetto dar corso a ricerche supplementari su altri documenti estranei alla decisione onde accertare la somma dovuta;
che nella concreta fattispecie il calcolo dell’importo posto in esecuzione di fr. 4’080.80 risulta in modo chiaro e facilmente determinabile dall’importo totale dovuto per il biennio 1986/87, pari a fr. 6’183.60, dedotti i versamenti effettuati dall’insorgente (doc. W);
che il giudizio impugnato, che ha concluso alla sussistenza di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 4’080.80 deve pertanto essere confermato;
che alla controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
Il ricorso 31 dicembre 1994 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non vengono assegnate ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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