Provisional release denied due to plausible extinction defense

16.1995.119Altro tribunale27 feb 1996Granted

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal allowed a cassation appeal against a Lugano district judge’s order granting provisional release of objection in debt enforcement. The court held that, although a written acknowledgment of debt existed, the debtor had made plausible that the debt had been extinguished in connection with the parties’ lease relationship and a later settlement. Since the creditor did not credibly show another cause for the debt, the requirements of Art. 82 SchKG were not met. The first-instance judgment was annulled and replaced by dismissal of the application, with costs charged to the creditor and compensation awarded to the debtor.

Regest

Art. 82 SchKG; provisional release of objection; burden and standard of proof for immediate defenses. In proceedings for provisional release, the court examines ex officio whether the produced documents constitute a valid acknowledgment of debt. A combination of documents may suffice only if the debtor’s obligation to pay a determinable sum to a determinate creditor appears clear and unequivocal. Under Art. 82 cpv. 2 SchKG, the debtor need not prove his defense conclusively; it is sufficient that he renders an extinction or invalidity defense immediately plausible by objective indications. The court will not uphold provisional release where, after comparing the documents and the parties’ subsequent settlement, the asserted debt remains reasonably doubtful and the creditor fails to indicate another plausible contractual basis (consid. 5-7).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.119

Data decisione, Autorità: 27.02.1996, CCC

Incarto n. 16.95.00119

Lugano 27 febbraio 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 giugno 1995 presentato da


patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 21 giugno 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 30 marzo 1995 da


patr. dall’avv. __________

con la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con istanza 30 marzo 1995 __________ ha chiesto il rigetto

in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 5’400.-. L’istante fonda la sua pretesa sul riconoscimento di debito sottoscritto dal convenuto il 27 luglio 1989 (doc. A), a garanzia del quale quest’ultimo ha emesso un vaglia cambiario di pari importo (doc. C).

In sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver sottoscritto i doc. A e C in conco-mitanza e a garanzia del contratto di locazione che aveva concluso con l’istante in qualità di conduttore. I reciproci rapporti di dare e avere tra locatore e conduttore sono stati in seguito definiti nella convenzione 9 ottobre 1993 alla quale il convenuto rinvia a comprova del fatto di nulla più dovere all’istante.

  1. Con sentenza 21 giugno 1995 il pretore, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito e ritenuto che il convenuto non ha reso verosimili le eccezioni sollevate all’ udienza, in particolare quella dell’estinzione del debito con la sottoscrizione della convenzione 9 ottobre 1993, ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione.

  2. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato gli atti di causa e le prove, in particolare per aver concluso alla sussistenza di un debito nei confronti dell’istante nonostante egli abbia reso verosimile l’eccezione di estinzione del medesimo.

Con osservazioni 2 agosto 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 119 Ia 32 consid. 3).

  1. Secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.

In quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona, essenziale è in ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-151).

  1. Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).

Il titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione che ci occupa è il riconoscimento di debito sottoscritto da __________ il 27 luglio 1989 a favore di __________ per l’importo di fr. 5’400.- (doc. A), a garanzia del quale il convenuto ha emesso all’ordine dell’istante un vaglia cambiario di pari importo (doc. C).

  1. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito. Incombe all’escusso l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere poste in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Rep 1987 pag. 150-151; Panchaud/Caprez, op.cit., § 26 pag. 61; BlSchK 1982 pag. 95-97; CEF 1°aprile 1993 in re M.AG/B.).

Nel caso in esame, contrariamente a quanto concluso dal pretore, la documentazione agli atti è sufficiente a rendere almeno verosimile l’eccezione di estinzione del debito sollevata dal convenuto.

Infatti, anche se è vero che i doc. A e C non menzionano la causale del credito concesso al convenuto, è altrettanto vero che da un raffronto tra questi documenti, sottoscritti il 25 luglio 1989, e la convenzione sottoscritta dalle parti il 9 ottobre 1993, si può concludere con sufficiente verosimiglianza che il ricono-scimento di debito potrebbe essere posto in relazione con il contratto di locazione che vincolava le parti a far tempo dal 31 agosto 1989, ossia dal mese successivo a quello della sottoscrizione del riconoscimento di debito e dell’inizio di pagamento della pigione da parte del convenuto (doc. 2).

In altre parole, con la produzione dei doc. 2 e 3 il convenuto ha reso verosimile l’esistenza tra le parti unicamente di un rapporto contrattuale attinente alla locazione, tant’è che all’esplicita affermazione del convenuto secondo il quale egli avrebbe sottoscritto i doc. A e C in concomitanza e a garanzia del contratto di locazione (l’importo di fr. 5’400.- riconosciuto corrisponde peraltro alla pigione di un anno), l’istante non ha contrapposto nulla, in particolare non ha indicato una possibile diversa causale del debito assunto dal convenuto nei suoi confronti.

La tesi dell’istante appare ancor più improbabile se si pensa che al momento della conclusione della convenzione 9 ottobre 1993 egli, presunto creditore di fr. 5’400.- nei confronti del convenuto, non ha compensato questo suo credito con quello del convenuto, esplicitamente riconosciuto e pari a Lit. 2’000’000 che gli ha invece pagato mediante assegno bancario. Il tutto impostato secondo la chiara, reciproca volontà delle parti di chiudere ogni loro ragione di dare e avere.

Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi essere accolta la censura ricorsuale relativa alla valutazione delle eccezioni sollevate e rese verosimili dall’escusso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 27 giugno 1995 __________ è accolto

Di conseguenza la sentenza 21 giugno 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:

  1. L’istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dalla parte

istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla

controparte fr. 180.- a titolo di indennità

II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 180.-, già anticipate dal ricorrente, vanno poste a carico di __________ con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

debt enforcementprovisional releaseacknowledgment of debtextinction defensesummary proceedingsevidence evaluationsettlementcosts