Lease accessory costs: telemanagement service not admissible

16.1995.111Altro tribunale10 apr 1996Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Court of Civil Cassation dismissed a landlord's cassation appeal against a Lugano pretore judgment concerning a unilateral lease modification. The landlord sought to add new accessory charges for telemanagement assistance, the related telephone subscription, a caretaker bonus, and an electricity surcharge. The court found no manifest procedural violation, no arbitrariness in the handling of evidence, and held that the lower court could refuse to qualify the telemanagement-related items as accessory costs. The appeal was rejected and costs were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 327 lett. g CPC; art. 257b CO; cassation against a rent judgment only for manifest violation of substantive or procedural law or manifestly erroneous assessment of acts or evidence; arbitrariness requires a patent and insupportable error, not merely an alternative or preferable solution. Accessory costs under Art. 257b CO comprise only actual costs for services connected with the use of the leased premises and exclude maintenance expenses. In rent proceedings, the inquisitorial principle does not relieve represented parties of their duty to cooperate, nor does it oblige the judge to exercise all powers ex officio; where a party tacitly allows a procedural step, the objection is forfeited (consid. 4-6).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.111

Data decisione, Autorità: 10.04.1996, CCC

Incarto n. 16.95.00111

Lugano 10 aprile 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 giugno 1995 presentato da


patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 29 maggio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4 , nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa con istanza 16 marzo 1995 nei confronti di


rappr. dall’__________

con la quale si chiedeva l’accertamento della liceità della modifica unilaterale del contratto di locazione proposta dall’istante mediante l’introduzione di nuove spese accessorie, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Il 13 gennaio 1987 __________ ha concluso con l’ __________ un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di due locali sito in uno stabile di proprietà di quest’ultima in Via __________ a __________ per una pigione mensile di complessivi fr. 820.- (fr. 650.- per la locazione dell’appartamento, fr. 90.- per spese accessorie e fr. 80.- per un’autorimessa).

Il 9 dicembre 1994, mediante l’apposito modulo ufficiale, la locataria ha notificato una modifica unilaterale del contratto per l’inserimento di nuove spese accessorie quali: riscaldamento, servizio assistenza telegestione, abbonamento telefonico impianto telegestione e gratifica custode. La locataria ha giustificato la modifica così proposta “allo scopo di unificare tutti i contratti in vigore”.


ha contestato dinnanzi al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione questa proposta di modifica unilaterale del contratto. Da qui l’accertamento della mancata conciliazione del 16 febbraio 1995.

Con istanza 16 marzo 1995 la __________ ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 chiedendo la conferma della liceità della modifica unilaterale del contratto per l’introduzione di nuove spese accessorie quali: servizio assistenza telegestioni, abbonamento telefonico per il servizio telegestioni, gratifica a favore della custode, 5% per spese di elettricità (cfr. istanza p. 4).

L’istante ha adotto inoltre che queste nuove spese comportano un aumento della pigione di soli fr. 13.- mensili, per cui non si può parlare di spese abusive e tantomeno eccessive.

La convenuta si è opposta all’istanza contestando la liceità dell’introduzione delle nuove spese: l’aumento del 5% per spese di elettricità non figurando sul modulo ufficiale; l’introduzione delle poste per “servizio assistenza telegestione” e “abbonamento servizio per telegestioni” trattandosi di interventi non necessari e senza alcun risparnio effettivo sui consumi; la posta “gratifica a favore della custode” non rappresentando un costo connesso con l’uso della cosa locata e non essendo provato che questa sia effettivamente corrisposta alla custode.

  1. Con il querelato giudizio il pretore ha parzialmente accolto l’istanza ammettendo unicamente la liceità dell’introduzione della spesa relativa alla gratica della custode. Per il resto egli ha respinto la richiesta di introduzione dell’aumento del 5% per spese di elettricità poichè non contemplato nel modulo ufficiale, mentre per le spese relative alla telegestione e al relativo abbonamento telefonico sono state considerate spese di manutenzione comprese nella pigione.

  2. Con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver sufficientemente motivato la sua decisione per aver attribuito alle spese relative al servizio di assistenza telegestione e al relativo abbonamento telefonico la qualifica di spese di manutenzione senza sostanziare i motivi di tale definizione; di aver arbitrariamente valutato le prove; di aver giudicato ultra petita e di aver violato le norme di procedura che regolano le controversie in materia di locazione. La ricorrente chiede in sostanza che le spese relative al servizio di assistenza telegestione e al relativo abbonamento telefonico vengano inserite nel contratto di locazione quali spese accessorie.

Con osservazioni 6 luglio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

  1. Per quanto attiene alle censure di natura formale mosse al giudizio pretorile - con particolare riferimento al rimprovero di aver contravvenuto all’art. 407 CPC per non aver indicato a verbale i fatti che dovevano essere provati e i mezzi di prova per accertarli nonchè a quello di aver assunto agli atti il prospetto relativo alla telegestione solo in sede di dibattimento finale - va rilevato che con l’introduzione in materia di locazione del principio indagatorio, non è pensabile che il legislatore abbia inteso demandare al giudice ogni responsabilità sull’esito del processo, almeno laddove questi deve presumere che una parte sia in grado di gestire autonomamente la propria condotta processuale (CCC 16 novembre 1994 in re S.SA/B.). Nel particolare, la norma in discussione vuol essere soprattutto di aiuto alle parti che ne necessitano: così il giudice, sulla base dei loro esposti, fissa i termini della contestazione e i fatti che devono essere provati, quest’attività potrà essere ridotta entro i termini usuali della procedura ordinaria, se le parti sono rappresentate adeguatamente, o comunque si dimostrano informate sui rispettivi diritti e sui termini della lite e sulle questioni che devono essere chiarite nel processo. E’ la situazione che si è attuata indubitabilmente nel caso concreto.

L’art. 274d cpv. 3 CO impone all’autorità di conciliazione e al giudice di accertare d’ufficio i fatti e di apprezzare liberamente le prove; in ques’ambito la stessa norma impone anche alle parti di coaudiuvare l’autorità presentando tutti i documenti per la valutazione del caso. L’accertamento d’ufficio dei fatti comporta per il giudice la possibilità di tenere conto, oltre alle allegazioni delle parti, di altri fatti determinanti; di procedere a indagini proprie diverse da quelle proposte, nonchè di assumere all’incarto elementi probatori anche all’infuori delle strette regole procedurali (Cocchi, Aspetti procedurali del nuovo diritto di locazione, in Rep 1990, p. 76). Si tratta tuttavia di facoltà riservate al giudice affinchè questi sia in grado di agire nel processo con ampi poteri senza correre il rischio di censure di tipo formale; non si tratta però di obblighi: non v’è pertanto possibilità alcuna per l’istanza superiore di stigmatizzare l’operato del giudice di prime cure quando questi non abbia fatto ricorso ai propri poteri (II CCA 21 ottobre 1994 in re S./C.P.C.-G.AG).

E’ vero che dal verbale del dibattimento finale risulta: “Preliminarmente è acquisito agli atti il prospetto Telegestione” ed è anche vero che - di regola

  • le prove documentali vanno prodotte prima d’ogni altro atto istruttorio, ma è pacifico che nessuna delle parti vi si è opposta; in particolare non la ricorrente, debitamente rappresentata a quell’udienza, che - così facendo- ha tacitamente permesso il compimento di un atto processuale, privandosi della possibiltità di impugnarlo (art. 143 cpv. 2 CPC). D’altra parte si tratta di una prova inconferente nel concreto della controversia.
  1. Controversa nella concreta fattispecie è la natura delle spese relative al servizio assistenza telegestione e al relativo abbo-namento telefonico, spese che il primo giudice ha qualificato di manutenzione mentre la ricorrente ribadisce che si tratta di spese accessorie ai sensi dell’art. 257b CO.

A questo proposito va preliminarmente rilevato che la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice sarebbe andato ultra petita qualificando le spese in contestazione quali spese di manutenzione, è del tutto infondata poichè tutta la questione litigiosa verte proprio sulla definizione di queste spese e dipendendo da questa definizione la liceità o meno dell’inserimento delle stesse nelle spese accessorie.

Secondo l’art. 257b cpv. 1 CO le spese accessorie corrispon-dono ai costi effettivi occasionati al locatore dall’aver fornito al conduttore, personalmente o per mezzo di terze persone, prestazioni connesse con l’uso della cosa (SVIT Kommentar, N. 11 e 21 ad art. 257b CO). Le spese accessorie sono quindi i costi d’esercizio che il conduttore deve sostenere perché la cosa possa essere regolarmente utilizzata (Portner, Wegleitung zum neuen Mietrecht, 1990, p. 31). Non sono spese accessorie quelle sopportate dal locatore per la manutenzione della cosa, quali le riparazioni o le sostituzioni delle parti deteriorate della cosa locata (Zihlmann, Das Mietrecht, 2. Auflage, 1995, p. 56; Messaggio concernente l’iniziativa popolare “per la protezione degli inquilini”, la revisione del diritto del contratto di locazione nel CO e la legge federale concernente provvedimenti contro gli abusi in materia di locazione del 27 marzo 1985, in FF 1985 I, p. 1237).

Poichè il diritto sostanziale non contiene un elenco esaustivo di quelle che sono le possibili spese accessorie che il locatore può inserire nel contratto di locazione in aggiunta alla pigione - l’art. 5 OLAL ne indica alcune a titolo indicativo - spetta al giudice valutare in ogni singolo caso se ai costi sostenuti dal locatore per un determinato intervento possa o meno essere attribuita la qualifica di spesa accessoria.

Ora, ritenuto che gli estremi del rimedio della cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC sono dati unicamente contro la sentenza che contiene una violazione del diritto materiale o formale, mentre non è arbitraria una decisione che non si conforma alla giurisprudenza del Tribunale federale o alla dottrina (CCC 9 settembre 1992 in re V. e E.A. /P.), il fatto per il pretore di aver escluso che la spesa relativa al servizio di telegestione possa essere considerata una spesa accessoria (poco importa al proposito se si tratti di una spesa di manutenzione o altro) non può essere censurato.

La conclusione del pretore, per quanto discutibile, non è comunque arbitraria poiché non è contraddetta dalle risultanze istruttorie e non è neppure contraria a una norma di diritto sostanziale o a un chiaro e indiscusso principio giuridico.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 9 giugno 1995 __________ è respinto.

  2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.-

b) spese fr. 50.-

fr. 200.-

già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  1. Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

leaseaccessory costsarbitrarinesscassationprocedural defectsmaintenance costsofficial forminquisitorial principle

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance decision was invalid for formal defects, including inadequate reasoning and late admission of evidence.

Decisione estratta

No manifest procedural violation was shown; the tenant had not objected to the document's late production, and the evidence was inconclusive.

Motivazione estratta

In rent cases the inquisitorial principle does not make the judge responsible for the entire conduct of the case. A party represented at the hearing may tacitly allow a procedural step and lose the right to complain. The alleged formal defects did not justify cassation.

Questione giuridica chiave

Whether the telemanagement service and related telephone subscription could be inserted into the lease as accessory costs under Art. 257b CO.

Decisione estratta

The challenge failed; the lower court's refusal to qualify these items as accessory costs was not arbitrary and could stand.

Motivazione estratta

Accessory costs are only actual costs linked to the landlord's provision of services connected with use of the premises. Maintenance expenses are excluded. Since the cassation remedy lies only for manifest violations of law or manifestly erroneous assessment, a merely debatable classification is insufficient.

Questione giuridica chiave

Whether the electricity surcharge lacked validity because it was not on the official form.

Decisione estratta

The lower court's refusal to admit the surcharge was upheld.

Motivazione estratta

The court accepted the lower court's view that the surcharge was not properly included on the official form.

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