Cassation appeal dismissed as time-barred

16.1995.105Altro tribunale6 giu 1995Inadmissible

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed a cassation appeal against a Locarno-Campagna Pretore judgment about a garage encroaching on neighboring land. The appellants only challenged the costs allocation, but the chamber held that the appeal was filed on 30 May 1995 after the 20-day period had already expired. The judgment had been received on 9 May 1995, so the deadline under the CPC had run out. The court therefore declared the appeal inadmissible and ordered costs of CHF 100 against the appellants jointly and severally.

Regest

Art. 328 cpv. 1 CPC, Art. 131 cpv. 1 CPC; cassation appeal timeliness; the 20-day period for filing a civil cassation appeal begins to run on the day following receipt of the challenged decision. If the appeal is filed after expiry of that period, it is inadmissible. Under Art. 313 bis CPC, the cassation chamber may dispose of clearly inadmissible appeals by brief reasoning without inviting observations from the opposing party. Costs follow the outcome and may be charged jointly and severally to the unsuccessful appellants (Art. 147 CPC).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.105

Data decisione, Autorità: 06.06.1995, CCC

Incarto n. 16.95.00105

Lugano 6 giugno 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 maggio 1995 presentato da

__________ e __________

Contro

la sentenza 8 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura ordinaria promossa con istanza 12 marzo 1992 nei confronti di


con la quale si chiedeva in via principale la condanna del convenuto ad allontanare dal mappale no. __________ RFD __________ di proprietà degli istanti il manufatto sporgente dal mappale no. __________di proprietà del convenuto, e in via subordinata l’attribuzione al convenuto della superficie di mq.... ...della part. no. __________RFD __________ previo versamento di un indennizzo agli istanti; domanda quest’ultima accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con sentenza 8 maggio 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto la domanda formulata da __________ e __________ nella loro istanza 12 marzo 1992 con la quale avevano chiesto che la superficie della loro proprietà occupata dalla costruzione dell’autorimessa di __________, proprietario del fondo confinante, venisse loro assegnata in proprietà previo ottenimento di un indennizzo che il primo giudice ha quantificato in fr. 1’000.- ;

che con atto ricorsuale 30 maggio 1995 __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio chiedendo l’annullamento del punto 3 del dispositivo circa la ripartizione delle spese;

che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per proporre ricorso per cassazione contro una sentenza emessa nell’ambito di una procedura ordinaria è di 20 giorni;

che il termine inizia a decorrere dal giorno seguente quello del ricevimento della decisione che si intende contestare (art. 131 cpv. 1 CPC);

che nella concreta fattispecie la sentenza impugnata, spedita con invio raccomandato l’8 maggio 1995, è stata ritirata dai ricorrenti il 9 maggio 1995 come da loro stesso ammesso;

che quindi al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione (data del timbro postale 30 maggio 1995) il termine ricorsuale di 20 giorni era già scaduto, donde la tardività del gravame;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 30 maggio 1995 __________ è irricevibile in quanto tardivo.

  2. Le spese del presente giudizio, per complessivi, fr. 100.-, vanno poste a carico dei ricorrenti in solido.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura della giurisdizione dl Locarno-Campagna

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

cassation appealtime limitinadmissibilitycivil procedurecourt costsjoint and several liability