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Numero d'incarto:
16.1995.1
Data decisione, Autorità:
05.04.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00001
Lugano
5 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Spartaco Chiesa, Bruno
Cocchi e
Enrico Giani
segretaria:
Claudia
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 8 ottobre 1994 erroneamente presentato
come appello da
Contro
il
decreto di stralcio 29 settembre 1994 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa
con istanza 29 luglio 1994 da
con
la quale si chiedeva il rigetto definitivo dell’opposizione interposta
dall’escusso al PE no. __________dell’UEF di Locarno,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 29 luglio 1994 il Comune di __________ ha chiesto il rigetto
in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra
menzionato notificatogli per il recupero di fr. 53.80 oltre accessori, importo
corrispondente agli interessi di mora e alla tassa di diffida relativi
all’incasso dell’imposta comunale 1992;
che con scritto 28 settembre 1994 -successivo al contraddittorio-il Comune di
__________ ha comunicato alla Pretura la propria intenzione di rinunciare al
proseguimento della procedura di rigetto dell’opposizione a condizione che non
gli venisse addebitata nessuna spesa;
che a seguito del menzionato scritto il pretore, con il decreto impugnato, ha
stralciato la causa dai ruoli non prelevando spese né tasse di giustizia e non
assegnando ripetibili;
che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale
ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC
e 13 LOG, __________ chiede l’annullamento del decreto di stralcio
limitatamente al dispositivo sulle spese; egli rimprovera in sostanza al primo
giudice di non aver correttamente valutato l’agire dell’ente pubblico in
particolare la sua totale soccombenza, ragione per la quale chiede che alla
parte istante vengano caricate le spese della procedura di rigetto
dell’opposizione oltre al versamento a suo favore di fr. 300.- a titolo di
ripetibili;
che al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni;
che secondo l’art. 97 cifra 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni
stadio di causa se esistono i presupposti processuali tra i quali figura quello
della sua competenza per valore;
che le cause a procedura sommaria previste dalla legge federale
sull’esecuzione e fallimenti il cui valore non eccede la somma di fr. 1’000.-
sono di competenza del giudice di pace (art. 5 LOG);
-
che
nella concreta fattispecie il pretore ha manifestamente disatteso l’art. 97
cpv. 3 CPC ritenuto che dal precetto esecutivo allegato all’istanza di rigetto
dell’opposizione, e alla quale questa fa esplicito riferimento, si evince
chiaramente che il valore di causa è di fr. 53.80 e non fr. 2’816.60 come indicato
nell’istanza, errore facilmente rilevabile e peraltro esplicitamente
riconosciuto dalla stessa parte istante nel suo scritto 28 settembre 1994;
che il titolo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato
la sentenza è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione
di valore ossia indipendentemente dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o
meno sollevato siffatta censura (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 4, n. 7);
che quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la
nullità degli atti che emanano da un giudice incompetente, il decreto impugnato
deve essere dichiarato nullo;
che in considerazione della manifesta soccombenza della parte istante nella
procedura di rigetto dell’opposizione si giustifica di addebitare alla stessa
le spese dell’odierno procedimento mentre allo __________, visto l’errore
procedurale commesso dal primo giudice, devono essere caricate le ripetibili a
favore del ricorrente il cui importo -comprensivo anche degli inconvenienti
sopportati nella procedura svoltasi dinanzi al pretore- non può però essere
riconosciuto nella misura richiesta dall’insorgente che si è difeso da solo;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
Il ricorso è accolto.
Conseguentemente
il decreto di stralcio 29 settembre 1994 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
così come la procedura di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 29 luglio
1994 dal Comune di __________ sono nulli.
-
Le
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, vanno poste a carico
del Comune di __________ mentre lo __________ è tenuto a rifondere a __________
la somma di fr. 100.- a titolo di ripetibili per la prima e la seconda sede.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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