AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1994.8
Data decisione, Autorità:
08.06.1995, CCC
Incarto n.
16.94.00008
Lugano
8 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 24 novembre 1994 presentato da
contro
la
sentenza 10 novembre 1994 del Giudice di pace del circolo della Melezza nella
causa a procedura ordinaria inappellabile dipendente da istanza 19 gennaio 1993
promossa nei confronti di
con
la quale si chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di fr. 144.- oltre
accessori, per un totale di fr. 210.-, nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE no. __________dell’UE di Locarno, domande
respinte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
Con istanza 19 gennaio 1993 la __________ e ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento della somma di fr. 144.- oltre agli
interessi di mora e alle spese esecutive, per un totale di fr. 210.-, a saldo
della fattura emessa il 31 dicembre 1991 per la fornitura di una cella congelatrice.
All’udienza
indetta per il contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa
avversaria sostenendo di aver già saldato il proprio debito e producendo al
proposito una ricevuta postale datata 10 ottobre 1991 attestante l’avvenuto
pagamento dell’importo di fr.184.-. In merito alle spese relative
alla notifica del PE sopra menzionato, egli contesta qualsiasi addebito poichè
notificatogli dopo il pagamento del dovuto.
Con il querelato giudizio il Giudice di pace del circolo della Melezza,
facendo propria la tesi difensiva del convenuto __________ circa l’avvenuto
pagamento della fattura in contestazione prima dell’avvio della procedura
esecutiva e giudiziaria, ha respinto l’istanza.
Con il presente tempestivo ricorso, al quale è stato concesso effetto
sospensivo con decreto 1° dicembre 1994 del presidente di questa Camera, la
__________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento con
il conseguente accoglimento della sua istanza 19 gennaio 1993. La ricorrente,
basandosi sui titoli di cassazione di cui all’art. 327 lett. e) e g) CPC
rimprovera al primo giudice di aver violato il suo diritto di essere sentita
per non averle permesso di prendere posizione in merito alle argomentazioni
fatte valere da controparte in sede di contraddittorio non avendole intimato il
verbale d’udienza. Nel merito l’insorgente rimprovera al giudice un’arbitraria
valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento
all’accertamento secondo il quale la ricevuta prodotta dal convenuto si
riferirebbe al pagamento della fattura litigiosa.
Al
ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.
La censura ricorsuale circa la violazione del diritto di essere sentito a
dipendenza della mancata notifica del verbale d’udienza e della conseguente
impossibilità di contestarne il contenuto non essendo stato indetto il
dibattimento finale, è destituita di fondamento.
Scopo
del dibattimento finale è sempre quello di permettere alle parti di esprimere,
oralmente o per iscritto, le loro conclusioni in merito a quanto è emerso nella
fase istruttoria: solo allora il giudice può procedere all’emanazione della
sentenza.
Di
regola, nella procedura che si svolge dinnanzi al giudice di pace o al pretore
come istanza unica, assunte le prove, le parti procedono seduta stante al
dibattimento (art. 297 CPC).
Nell’ambito
di questo tema, val la pena di distinguere fra le prove documentali che vengono
prodotte a sostegno delle allegazioni di parte e i mezzi di prova di cui le
parti e il giudice non possono prendere conoscenza che in uno stadio ulteriore
del processo.
Le
prime devono venir prodotte dall’istante con la comparsa scritta e dal
convenuto - ma anche dall’istante che intenda replicare - nel corso del
contraddittorio.
In
virtù dell’art. 297 cpv. 1 CPC, assunte le prove, le parti procedono, di regola
seduta stante, al dibattimento finale. Ciò deve indurre a concludere che, se le
prove del processo consistono esclusivamente nei documenti prodotti al più
tardi nel corso del contraddittorio, non v’è motivo per indire un dibattimento
finale per un’udienza ulteriore: proprio perché le parti hanno avuto la
possibilità di discutere quelle prove, prodotte a suffragio dei fatti esposti
in quella stessa sede.
Se
invece il processo comporta l’assunzione di altre prove, al di fuori di quelle
prodotte al contraddittorio, come il sopralluogo, la perizia, i testi, ma anche
l’edizione o il richiamo di documenti, il giudice deve dare la possibilità alle
parti di discuterne le risultanze, indicendo il dibattimento. In conformità con
l’art. 297 CPC potranno procedervi tosto assunta l’ultima prova prevista,
seduta stante ( cpv. 1) o in un’udienza successiva ( cpv. 2).
Ciò
è conforme con quanto è previsto nella procedura ordinaria ( art. 280 cpv. 1
CPC ).
E’ vero che in procedura ordinaria la contumacia della parte convenuta ( art.
169 CPC ) esclude la possibilità di quest’ultima di contestare i fatti della
petizione e di proporre propri mezzi di prova, ma non quella di partecipare al
processo, ossia di assistere all’assunzione delle prove con facoltà
d’intervento e di presentare conclusioni, nonché di essere convocata al
dibattimento finale (Cocchi / Trezzini, CPC annotato, art. 169 N. 2 e art.
282 N. 4). Ciò si spiega tuttavia in funzione dello svolgimento del processo,
in tanto in quanto esuli dai soli fatti della petizione: tant’è che il divieto
al convenuto contumace di contestare quei fatti permane in ogni stadio della
causa; egli non vi è legittimato, tanto meno approfittando della sua presenza a
determinati atti istruttori (Cocchi / Trezzini, op cit., art. 169 N.3).
Nella
procedura degli art. 291 segg. CPC tale situazione appare in modo ancor più
evidente poiché il giudice deve avvertire le parti che, in caso di assenza di
un parte dal contraddittorio, giudicherà in base all’istanza e alle prove
assunte ( art. 295 CPC ) ossia - nella maggior parte dei casi - dei documenti
prodotti dall’istante con l’allegato introduttivo.
Nel
caso di contumacia della parte convenuta e di un processo svoltosi sulle sole
prove documentali prodotte con l’istanza, si deve così considerare
processualmente perento il diritto del convenuto di discutere la causa
nell’ambito di un dibattimento finale fissato per un termine ulteriore.
Considerazioni
diverse merita la situazione creatasi in seguito allo svolgimento dell’udienza
di contraddittorio alla presenza della sola parte convenuta. Ciò che dev’essere
ben possibile in virtù della norma generale dell’art. 135 CPC: quando una parte
non compare a un’udienza, questa ha luogo ugualmente con la parte comparsa,
tenendo in considerazione le precedenti allegazioni della parte non comparsa.
L’istante,
che ha presentato una comparsa scritta e ha prodotto i documenti a sostegno
della stessa, ma che poi non presenzia all’udienza di contraddittorio, ha sì espresso
la propria posizione nel processo, ma non potrà replicare, non potrà proporre
ulteriori prove proprie, né contestare quelle proposte dal convenuto presente
all’udienza.
In
merito al suo diritto di essere sentito dev’essere fatto ricorso ancora una
volta all’art. 295 CPC che vale per entrambe le parti: poiché la sanzione per l’
assenza delle parti o di una di esse dal contraddittorio è sempre la stessa,
ossia non solo che il processo continuerà, ma che il giudice deciderà la
vertenza in base all’istanza e alle prove addotte.
Anche
in questo caso pertanto non v’è necessità d’indire il dibattimento finale per
un’udienza separata, dal momento che non sono state assunte prove ulteriori le
cui risultanze possano essere discusse dalle parti, mentre l’istante ha
rinunciato a contestare le prove prodotte dal convenuto con le sue allegazioni
orali di risposta per atti concludenti, ossia restando assente dal
contraddittorio, malgrado la chiara comminatoria dell’art. 295 CPC.
- Nella
concreta fattispecie, ritenuto che la prima udienza del 19 gennaio 1993 è
andata deserta, il giudice ha ricitato le parti alla seconda udienza del 15
luglio 1993 avvertendole che in caso di mancata comparsa egli avrebbe deciso
sulla base della documentazione in suo possesso. A questa seconda ed ultima
udienza delle due parti unicamente quella convenuta ha fatto atto di presenza
mentre l’istante ha comunicato con scritto 13 luglio 1993 di non poter
partecipare al contraddittorio.
Con
questa seconda udienza si è quindi conclusa la fase istruttoria poiché non
occorrendo l’esecuzione di ulteriori prove, non v’è nemmeno stata necessità di
discuterle.
Imputi
l’istante alla sua assenza l’impossibilità di partecipare al contraddittorio
indetto per la seconda volta.
Con
la regolare citazione a questa discussione - che la ricorrente non è in grado
di contestare - il giudice ha quindi salvaguardato il diritto delle parti di
essere sentite.
La
censura fondata sulla lett. e dell’art. 327 lett. e CPC deve così essere
respinta.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di
atti di causa o di prove.
Secondo
dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile,
contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto
arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa
sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Nel caso concreto la __________ rimprovera al giudice di pace di aver
considerato come saldo della fattura il pagamento del signor __________, per il
semplice fatto che la fattura, in data 10 ottobre 1991, non era ancora stata
emessa.
Il
giudice in effetti non ha avvertito, sulla base anche dei documenti allegati
all’istanza, che il convenuto ha acquistato due oggetti analoghi: uno per fr.
140.-, fatturato il 31.12.1990, che ha portato all’emissione del PE no.
__________ dell’UEF di Locarno e al successivo pagamento in data 18.10.1991; e
un secondo, per fr. 144.-, fatturato il 31.12.1991, che ha portato
all’emissione del PE no. __________ dell’UEF di Locarno e che è rimasto impagato.
In
sostanza il giudice di pace, valutando le prove in modo manifestamente errato,
ha considerato il saldo della prima fattura come valido adempimento di un’obbligazione
successiva: la censura della ricorrente, fondata sull’art. 327 lett. g CPC,
dev’essere così accolta.
Gli interessi di mora richiesti dalla parte istante le devono essere
riconosciuti al tasso legale del 5% in difetto di una diversa e maggiore
pattuizione tra le parti (art. 104 cpv. 1 CO;
II
CCA 21 settembre 1994 in re G./.S).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l‘art. 147 CPC e la vigente LTG
dichiara:
I.
Il ricorso 24 novembre 1994 della __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 10 novembre 1994 del Giudice di pace del circolo della Melezza
è annullata e sostituita dal seguente dispositivo:
“1.
L’istanza 19 gennaio 1993 della __________ è accolta.
Di conseguenza __________ è condannato a
versare alla parte istante la somma di fr. 144.- oltre interessi del
5% a far tempo dal 31 gennaio 1992 e spese esecutive.
- L’opposizione
interposta al PE no. __________ dell’UE di
Locarno è
rigettata in via definitiva.
Le spese del presente giudizio, ammontanti a fr. 20.-, da
anticipare dalla parte istante sono a carico del convenuto il quale
rifonderà alla __________ fr. 50.- a titolo di ripetibili.”
II.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- vanno poste a
carico di __________ che rifonderà alla ricorrente fr. 80.- a titolo di
ripetibili di questa sede ricorsuale.
III.
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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