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Numero d'incarto:
16.1994.14
Data decisione, Autorità:
21.08.1995, CCC
Incarto n.
16.94.00014
Lugano
21 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 7 dicembre 1994 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 17 novembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura ordinaria inappellabile
promossa con istanza 29 luglio 1994
da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva la condanna della convenuta alla consegna all’istante di
un quadro e di una cartella contenente 10 litografie a colori dell’artista
__________, domanda accolta dal primo giudice che ha respinto la domanda riconvenzionale
della convenuta tendente alla restituzione di un quadro in possesso
dell’istante dietro pagamento della somma di Lit. 10’000’000 versata da
quest’ultimo,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 29 luglio 1994
__________ ha convenuto in giudizio __________, moglie del defunto artista
__________, al fine di ottenere la consegna di un quadro e di una cartella
contente 10 litografie dell’artista. Trattasi di opere che l’istante avrebbe
acquistato nel corso del mese di maggio 1992 direttamente dall’autore al quale
aveva versato un primo acconto di Lit. 3’000’000 e in seguito la somma di Lit.
7’000’000 a saldo del prezzo di acquisto pattuito per i due quadri, uno dei
quali già in suo possesso mentre le 10 stampe contenute nella cartella
dell’archivio storico del pittore (valore fr. 3’000.-) gli sarebbero state
donate.
In sede di contraddittorio
la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di dover
consegnare le opere oggetto dell’istanza non essendosi mai perfezionato tra le
parti un valido contratto di compravendita, contratto che l’artista __________ avrebbe concluso unicamente in caso di
creazione di un museo a __________ così come prospettato da controparte, ciò
che non si è realizzato.
In via riconvenzionale la
signora __________ ha chiesto la restituzione del quadro a suo tempo consegnato
dal defunto marito all’istante, dietro restituzione da parte sua dell’importo
di Lit. 10’000’000 versatole da __________ per i due dipinti.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie, non ha
ritenuto che fossero emersi sufficienti elementi atti a suffragare la tesi di
parte convenuta circa la conclusione di un contratto condizionato, né circa
l’esistenza di un contratto viziato da errore essenziale; ha così accolto
l’istanza respingendo al contempo la domanda riconvenzionale.
-
Con il presente tempestivo
gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 13 gennaio
1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento. La ricorrente, basandosi sul titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove e le risultanze istruttorie, in particolare
per non aver ritenuto provata l’esistenza di un accordo tra le parti secondo il
quale la vendita delle opere d’arte era subordinata alla realizzazione da parte
dell’acquirente di un museo ovvero che comunque solo a queste condizioni il
defunto artista __________ era intenzionato a vendere le sue opere.
Con osservazioni 30
gennaio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo dottrina e
giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario
alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la
valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce
di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983
9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b,
119 Ia 32 consid. 3).
- La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria per tre motivi: perchè non c’è stato uno scambio di
volontà reciproco e concorde e quindi la conclusione di un contratto, perchè il
contratto sarebbe viziato da errore essenziale e da ultimo perchè la condizione
posta al perfezionamento del contratto, ossia la creazione di un museo, non si
sarebbe realizzata.
In questa sede rimprovera
anzitutto al pretore di essere partito dal presupposto errato che la convenuta
abbia ammesso la conclusione della compravedita. Orbene, se è vero che il primo
giudice ha ammesso, a torto, la mancata contestazione della pattuizione del
contratto da parte della convenuta, contestazione da questa tempestivamente
proposta in sede di risposta, è altrettanto vero che la censura, comunque
esaminata dal primo giudice e dallo stesso respinta, si rileva infondata.
Infatti, dal contenuto
dello scritto 1° giugno 1992 del defunto __________ e dal quale la convenuta
pretende di dedurre il mancato perfezionamento del contratto, stante la mancata
autorizzazione alla vendita del quadro in possesso dell’ acquirente, si evince
invece la fissazione del prezzo delle opere scelte dall’acquirente. Con il
versamento dell’importo di Lit. 10’000’000, accettato dalla convenuta,
l’istante ha quindi manifestato consenso sul prezzo fissato dal venditore. Per
il che, visto l’accordo delle parti sulla merce e sul suo prezzo, il contratto
di compravendita è da ritenersi perfezionato con il conseguente obbligo per le
parti di eseguire le rispettive prestazioni (art. 184 CO),
Su questo punto, quindi,
la decisione impugnata, per quanto succinta nella sua motivazione, deve essere
confermata.
- La ricorrente contesta poi
il mancato riconoscimento ad opera del primo giudice della natura condizionata
del contratto di compravendita concluso dal defunto marito con il signor
__________, ossia - in concreto - che la vendita dei quadri esisteva solo in
vista dell’allestimento di un museo.
Secondo l’art. 151 CO un
contratto si ritiene condizionato quando la sua obbligatorietà si faccia
dipendere da un avvenimento incerto.
Esso diventa efficace dal
momento in cui la condizione si verifica, a meno che i contraenti
non abbiano manifestato una diversa intenzione.
Per poter parlare di
condizione ai sensi del sopra menzionato disposto, vi deve essere il
riferimento ad un avvenimento futuro, oggettivamente possibile e incerto (DTF
96 II 125; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 1991, pag. 50; Honsell/
Vogt/Wiegand, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 1992, n 13 e
14 ad art. 151-157 CO, Vorbemerkungen).
Quando vi è incertezza
sulla natura di un negozio giuridico, ovvero se è litigiosa la questione di
sapere se esso sia o meno condizionato, l’onere della prova incombe su colui
che afferma l’esistenza di una condizione (Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil
des Schweizerischen Obligationenrechts, 1974, vol. 2, pag. 263).
Nel caso di specie la
conclusione del primo giudice secondo la quale la convenuta non avrebbe fornito
la prova dell’esistenze di un contratto di compravendita condizionato non può
essere censurata. L’interpretazione delle risultanze istruttorie fornita dal
primo giudice, sia per quanto attiene alle deposizioni testimoniali che alle
prove documentali, non appare infatti arbitraria.
La censura ricorsuale
secondo la quale non sarebbero attendibili le testimonianze __________ e
__________, persone che hanno assistito alle trattative per l’acquisto delle
opere oggetto della presente procedura giudiziaria e che escludono che la
discussa creazione di un museo costituisse una condizione per la vendita dei
due quadri, non può essere accolta.
Per costante
giurisprudenza, qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia
sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza,
rispettivamente per l’esistenza di un altro motivo che determini un interesse a
deporre a favore di una parte, la credibilità delle sue dichiara-zioni può
essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti
tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto
desumibili da altre prove: il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto
di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile
(Cocchi/Trezzini, CPC, n. 19 ad art. 90).
In concreto non vi è
motivo di ritenere che il preteso, peraltro non comprovato, interesse
finanziario delle testi all’accoglimento dell’istanza, possa averle indotte a
deporre il falso o comumque a raccontare cose inveritiere.
A conforto delle
deposizioni testimoniali che escludono la pattuizione di un accordo
condizionato, con particolare riferimento alla realizzazione di un museo, vi è
peraltro pure lo scritto 1° giugno 1992 del defunto artista dal quale non si
evince alcuna clausola circa la subordinazione della vendita alla creazione del
museo, eventualità quest’ultima che l’autore stesso dello scritto definisce
quale progetto futuro.
Ne discende pertanto che
in difetto della prova, che come visto competeva alla convenuta fornire, circa
la natura condizionata del contratto di compravendita, questo è da ritenersi
quale negozio giuridico incondizionato e quindi immediatamente efficace.
- La sentenza impugnata, che
ha esaminato tutte le argomentazioni invocate dalla convenuta a sostegno dell’
inefficacia del contratto di compravendita ritenendole infondate, deve essere
confermata non essendo ravvisabile nell’operato del primo giuidice il motivo di
cassazione invocato dalla ricorrente.
La censura relativa
all’esattezza del valore complessivo delle opere vendute può rimanere senza
risposta poichè estranea al tema della decisione impugnata.
.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 7
dicembre 1994 di __________ è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipate dalla
ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione Mendrisio-Nord
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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