Cassation dismissed over irregular witness citation and 5% discount proof

16.1994.1Altro tribunale9 mag 1995Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed a cassation appeal against a peace judge’s judgment ordering payment of CHF 530 and rejecting the debtor’s opposition. The appellant argued that a witness had been heard irregularly by telephone and maintained that the parties had agreed to an additional 5% discount. The court held that the witness hearing was indeed irregular under the CPC, but the defect was only voidable and caused no prejudice because the first-instance judge did not rely on that testimony. On the merits, the appellant failed to prove any extra discount; the record instead showed that such a concession had never been discussed. Costs of CHF 80 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 101, 142, 143, 183, 294 cpv. 2, 296 cpv. 3, 327 lett. g CPC; witness hearing and burden of proof in cassation: a procedurally irregular evidentiary act is not null unless the CPC so provides, and is only voidable if the invoking party shows prejudice. Where the challenged evidence was not relied upon by the first judge, no prejudice exists. In cassation under art. 327 lett. g CPC, the lower court’s appraisal is censurable only if manifestly unsustainable. The party alleging a contractual deviation from the documented agreement bears the burden of proof; admitted statements recorded in the hearing transcript may suffice to negate the alleged pact when left uncontested.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1994.1

Data decisione, Autorità: 09.05.1995, CCC

Incarto n. 16.94.00001

Lugano 9 maggio 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 ottobre 1994 presentato da


contro

la sentenza 15 settembre 1994 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa a procedura ordinaria inappellabile dipendente da istanza 24 giugno 1994

della


con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 530.- oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

In data 24 maggio 1993 la __________, ditta specializzata nel collocamento di personale temporaneo e fisso, ha concluso con __________, titolare di una ditta attiva nel campo della progettazione e costruzione di châlet, un contratto di locazione di servizi. Sulla base di questo contratto la __________ ha messo a disposizione di __________ la signorina __________ quale collaboratrice temporanea. Il costo orario pattuito per la messa a disposizione di questa collaboratrice era di fr. 33.-, importo che secondo il contratto (punto 12) la __________ avrebbe fatturato direttamente al suo cliente.

Al fine di ottenere il pagamento della fattura no. __________ emessa il 16 giugno 1993 per fr. 1’056.- e rimasta scoperta, la ditta __________ ha concesso alla controparte una riduzione di fr. 2.- sulla tariffa oraria relativa a questa fattura e alle altre che erano già state onorate. A seguito di questa modifica rimaneva un saldo a favore della __________ di fr. 530.-.

Stante il diniego di pagamento di __________ questa, con istanza 24 giugno 1994, lo ha convenuto in giudizio al fine di ottenere il saldo del dovuto .


si è opposto al pagamento della pretesa avversaria sostenendo che tra le parti sarebbe stato pattuito, oltre alla riduzione della tariffa oraria riconosciuta da controparte, un ulteriore sconto del 5% (doc. 1), sconto che l'istante contesta di aver concesso.

  1. Con sentenza 15 settembre 1994 il Giudice di pace del circolo della Navegna, accertato che la questione litigiosa si limitava al fatto di sapere se il ventilato sconto del 5% era stato pattuito o no, ha accolto l’istanza in considerazione di quanto emerso all’udienza di contraddittorio durante la quale il convenuto medesimo ha escluso la conclusione di simile pattuizione affermando di aver aggiunto di sua iniziativa questa menzione nella versione del contratto da lui prodotta quale al doc. 1.

Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrente lamenta un'irregolarità procedurale nel fatto per cui il primo giudice ha citato telefonicamente una teste. Nel merito ribadisce la conformità delle aggiunte apportate al contratto prodotto con quanto pattuito con la controparte.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

Preliminarmente, per quanto attiene al documento prodotto per la prima volta con l'atto ricorsuale, lo stesso deve essere estromesso dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove o eccezioni.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto su quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).

  1. In merito alle modalità di audizione della signorina __________, le cui dichiarazioni sono riportate nel verbale 14 settembre 1994, occorre rilevare che queste non sono il frutto di una regolare deposizione testimoniale.

Secondo l’art. 294 cpv. 2 CPC, l'assunzione di un teste deve essere richiesta dalla parte, dopo di che, in caso di sua ammissione, il giudice procede alla citazione del teste che deve comparire personalmente all'udienza (art. 227 segg. per il rinvio di cui all'art. 296 cpv. 3 CPC).

E' pertanto pacifico che il fatto di aver verbalizzato la deposizione di una teste non richiesta dalle parti e neppure convocata mediante citazione scritta, è irregolare e contrario alla procedura. L'art. 101 CPC vieta infatti al giudice la facoltà di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge. L'irregolarità commessa nella concreta fattispecie non determina comunque la nullità del procedimento, né tantomeno del verbale e della relativa udienza, ritenuto che la fattispecie non comporta la nullità sanzionata dall'art. 142 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 101, n. 1).

Un atto processuale contrario alle norme di procedura del CPC è tutt’al più annullabile (art. 143 cpv. 1 CPC) a condizione tuttavia che la parte che se ne prevale abbia subito un pregiudizio. Nel caso che ci occupa, oltre al fatto che il ricorrente non risulta aver eccepito già in prima sede l’irregolarità oggi lamentata, va rilevato che il primo giudice non ha basato il proprio giudizio sulle affermazioni della signorina __________, onde il ricorrente non può sostenere di esserne stato in qualche modo pregiudicato.

  1. Anche nel merito la sentenza impugnata deve essere confermata. Le conclusioni del primo giudice secondo le quali nessuna pattuizione sarebbe stata concordata in merito all'ulteriore sconto del 5 % sul costo orario della manodopera, trovano in effetti puntuale riscontro nelle risultanze istruttorie in particolare nelle affermazioni del ricorrente stesso riportate nel verbale d’udienza. Vi si evince infatti che “il signor __________ riconosce di aver personalmente effettuato la correzione, ma riconosce pure di aver indicato uno sconto che non era mai stato discusso con la parte contraente”: a fronte di queste dichiarazioni, che il ricorrente non ha contestato o rettificato al momento della sottoscrizione del verbale, e sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, in particolare del contratto di cui al doc. A e delle numerose fatture tutte calcolate in funzione di una tariffa oraria di fr. 33.-, competeva al ricorrente fornire la prova di una diversa pattuizione. L’unica modifica ammessa dalla parte istante è quella relativa alla riduzione della tariffa oraria su tutte le fatture di fr. 2.-. La ventilata pattuizione circa un ulteriore sconto del 5%, contestata dall’istante, doveva quindi essere provata dal convenuto (art. 183 CPC).

L’ammissione da parte dello stesso ricorrente sul mancato accordo a tal proposito non avrebbe mai potuto indurre il giudice a conclusioni diverse da quelle impugnate.

  1. Alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

Il ricorso per cassazione 5 ottobre 1994 di __________ è respinto.

Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 60.-

b) spese fr. 20.-

T o t a l e fr. 80.-

già anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the first instance committed a procedural defect by hearing a witness by telephone without formal summons.

Decisione estratta

The witness hearing was procedurally irregular, but the irregularity did not render the proceedings or minutes void and caused the appellant no prejudice.

Motivazione estratta

A procedural act contrary to the CPC is only voidable if the party invoking it shows prejudice. The appellant had not raised the objection below, and the first judge did not rely on the witness statements.

Questione giuridica chiave

Whether an additional 5% discount on the hourly rate had been agreed between the parties.

Decisione estratta

No such agreement was proven; the appellant failed to establish a different contractual arrangement.

Motivazione estratta

The appellant’s own recorded statements admitted that the correction included a discount never discussed with the other party. The invoices and contract consistently reflected the CHF 33 hourly rate, aside from the conceded CHF 2 reduction. The burden of proving the alleged extra discount lay with the appellant.

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