AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1994.1
Data decisione, Autorità:
09.05.1995, CCC
Incarto n.
16.94.00001
Lugano
9 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi
e Giani
segretaria:
Petralli,
vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 5 ottobre 1994 presentato da
contro
la
sentenza 15 settembre 1994 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella
causa a procedura ordinaria inappellabile dipendente da istanza 24 giugno 1994
della
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 530.- oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UEF
di Locarno, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
In data 24 maggio 1993 la __________, ditta specializzata nel collocamento di
personale temporaneo e fisso, ha concluso con __________, titolare di una ditta
attiva nel campo della progettazione e costruzione di châlet, un contratto di
locazione di servizi. Sulla base di questo contratto la __________ ha messo a
disposizione di __________ la signorina __________ quale collaboratrice
temporanea. Il costo orario pattuito per la messa a disposizione di questa
collaboratrice era di fr. 33.-, importo che secondo il contratto (punto 12) la
__________ avrebbe fatturato direttamente al suo cliente.
Al
fine di ottenere il pagamento della fattura no. __________ emessa il 16 giugno
1993 per fr. 1’056.- e rimasta scoperta, la ditta __________ ha concesso alla
controparte una riduzione di fr. 2.- sulla tariffa oraria relativa a questa
fattura e alle altre che erano già state onorate. A seguito di questa modifica
rimaneva un saldo a favore della __________ di fr. 530.-.
Stante
il diniego di pagamento di __________ questa, con istanza 24 giugno 1994, lo ha
convenuto in giudizio al fine di ottenere il saldo del dovuto .
si è opposto al pagamento della pretesa avversaria sostenendo che tra le parti
sarebbe stato pattuito, oltre alla riduzione della tariffa oraria riconosciuta
da controparte, un ulteriore sconto del 5% (doc. 1), sconto che l'istante
contesta di aver concesso.
-
Con
sentenza 15 settembre 1994 il Giudice di pace del circolo della Navegna,
accertato che la questione litigiosa si limitava al fatto di sapere se il
ventilato sconto del 5% era stato pattuito o no, ha accolto l’istanza in
considerazione di quanto emerso all’udienza di contraddittorio durante la quale
il convenuto medesimo ha escluso la conclusione di simile pattuizione
affermando di aver aggiunto di sua iniziativa questa menzione nella versione
del contratto da lui prodotta quale al doc. 1.
Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrente lamenta un'irregolarità
procedurale nel fatto per cui il primo giudice ha citato telefonicamente una
teste. Nel merito ribadisce la conformità delle aggiunte apportate al contratto
prodotto con quanto pattuito con la controparte.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Preliminarmente, per quanto attiene al documento prodotto per la prima volta
con l'atto ricorsuale, lo stesso deve essere estromesso dall'incarto in virtù dell'art.
321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda
sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto su quale il ricorrente fonda implicitamente il
proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa
o di prove.
Secondo
dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile,
contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto
arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa
sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
- In
merito alle modalità di audizione della signorina __________, le cui
dichiarazioni sono riportate nel verbale 14 settembre 1994, occorre rilevare
che queste non sono il frutto di una regolare deposizione testimoniale.
Secondo
l’art. 294 cpv. 2 CPC, l'assunzione di un teste deve essere richiesta dalla
parte, dopo di che, in caso di sua ammissione, il giudice procede alla
citazione del teste che deve comparire personalmente all'udienza (art. 227
segg. per il rinvio di cui all'art. 296 cpv. 3 CPC).
E'
pertanto pacifico che il fatto di aver verbalizzato la deposizione di una teste
non richiesta dalle parti e neppure convocata mediante citazione scritta, è
irregolare e contrario alla procedura. L'art. 101 CPC vieta infatti al giudice
la facoltà di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla
legge. L'irregolarità commessa nella concreta fattispecie non determina
comunque la nullità del procedimento, né tantomeno del verbale e della relativa
udienza, ritenuto che la fattispecie non comporta la nullità sanzionata dall'art.
142 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 101, n. 1).
Un
atto processuale contrario alle norme di procedura del CPC è tutt’al più
annullabile (art. 143 cpv. 1 CPC) a condizione tuttavia che la parte che se ne
prevale abbia subito un pregiudizio. Nel caso che ci occupa, oltre al fatto che
il ricorrente non risulta aver eccepito già in prima sede l’irregolarità oggi
lamentata, va rilevato che il primo giudice non ha basato il proprio giudizio
sulle affermazioni della signorina __________, onde il ricorrente non può
sostenere di esserne stato in qualche modo pregiudicato.
- Anche
nel merito la sentenza impugnata deve essere confermata. Le conclusioni del
primo giudice secondo le quali nessuna pattuizione sarebbe stata concordata in
merito all'ulteriore sconto del 5 % sul costo orario della manodopera, trovano
in effetti puntuale riscontro nelle risultanze istruttorie in particolare nelle
affermazioni del ricorrente stesso riportate nel verbale d’udienza. Vi si
evince infatti che “il signor __________ riconosce
di aver personalmente effettuato la correzione, ma riconosce pure di aver indicato
uno sconto che non era mai stato discusso con la parte contraente”: a fronte di
queste dichiarazioni, che il ricorrente non ha contestato o rettificato al
momento della sottoscrizione del verbale, e sulla base della documentazione
prodotta dalla parte istante, in particolare del contratto di cui al doc. A e
delle numerose fatture tutte calcolate in funzione di una tariffa oraria di fr.
33.-, competeva al ricorrente fornire la prova di una diversa pattuizione.
L’unica modifica ammessa dalla parte istante è quella relativa alla riduzione
della tariffa oraria su tutte le fatture di fr. 2.-. La ventilata pattuizione
circa un ulteriore sconto del 5%, contestata dall’istante, doveva quindi essere
provata dal convenuto (art. 183 CPC).
L’ammissione
da parte dello stesso ricorrente sul mancato accordo a tal proposito non
avrebbe mai potuto indurre il giudice a conclusioni diverse da quelle
impugnate.
- Alla
controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate
ripetibili di questa sede.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 5 ottobre 1994 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 60.-
b)
spese fr. 20.-
T
o t a l e fr. 80.-
già
anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster