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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2013.16
Data decisione, Autorità:
26.03.2013, CEF
Titolo:
Proroga per la chiusura del fallimento ex art. 270 cpv. 2 LEF
TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
art. 270 cpv. 2 LEF
Incarto n.
15.2013.16
Lugano
26 marzo 2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sull’istanza 18 febbraio 2013 dell’
IS
1
nell’ambito
della procedura fallimentare diretta contro
PI
1
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
che la procedura di
liquidazione fallimentare dell’eredità giacente è aperta dal 10 maggio 2010;
che il 18 giugno 2010,
l’Ufficio ha pubblicato l’apertura del fallimento in procedura sommaria;
che la graduatoria e
l’inventario sono stati depositati il 29 settembre 2010;
che il
termine per ultimare la procedura fallimentare è stato prorogato, per la prima
volta, con decisione 7 marzo 2012 (inc. 15.2012.26) fino al 31 dicembre
2012;
che con
l’istanza in esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013;
che nel 2011 è stata
realizzata una parte dei fondi del defunto a trattative private;
che nel 2012 l’Ufficio ha
realizzato i rimanenti fondi del defunto all’asta pubblica;
che l’Ufficio è ora in
attesa dell’ultima decisione di autorizzazione della Sezione dell’agricoltura al
trapasso di proprietà della particella n. __________ RFD di __________;
che non appena questa
decisione sarà giunta si procederà, se l’autorizzazione verrà concessa, all’inoltro
dell’ultima istanza di trapasso di proprietà e alle operazioni di riparto e di
chiusura della liquidazione;
che se invece
l’autorizzazione non verrà concessa, l’ufficio procederà ad indire un nuovo
incanto;
che in virtù dell’art. 270
LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla
dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso
di bisogno, prorogare tale termine;
che da quanto precede si
evince come l’Ufficio stia gestendo diligentemente la procedura;
che occorre pertanto concedere
la proroga richiesta, così da consentirgli di procedere alle operazioni
prospettate;
per
questi motivi,
visto
l’art. 270 LEF,
decreta:
- L’istanza è accolta.
1.1. Il termine di cui
all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2013.
- Notificazione all’IS
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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