Wage garnishment: alimony and heating costs in minimum existence

15.2007.15Altro tribunale24 apr 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The debtor appealed a wage-garnishment calculation, arguing that EUR 12,000 monthly alimony paid to his wife and child in Spain and his heating/housing expenses should reduce the garnishable income. The supervisory chamber held that only actually and regularly paid family-law support, proven by the debtor and limited to the recipient's own minimum existence, may be counted. On the record, the debtor did not prove full payment of the claimed alimony or the alleged heating costs. The complaint was therefore dismissed, the enforcement office's calculation upheld, and no court fees or indemnities were imposed.

Massima Omnilex

Art. 93 LEF; alimony and living expenses in the minimum existence for income garnishment: family-law maintenance may be taken into account only if the debtor proves both the legal duty and the effective, regular payment of the amounts claimed, and only to the extent necessary for the maintenance creditor's own minimum existence. The enforcement office is not bound by the parties' private agreement on the amount of maintenance. Likewise, only indispensable expenses whose actual payment is evidenced can be deducted. Subsequent changes of circumstances are reserved for revision of the garnishment, not for the initial calculation (consid. 1-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2007.15

Data decisione, Autorità: 24.04.2007, CEF

Titolo: Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Alimenti. Spese di riscaldamento.

Incarto n. 15.2007.15

Lugano 24 aprile 2007 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 9 febbraio 2007 di

RI 1

contro

l’operato dell'CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento di salario allestito il 1-2 febbraio 2007 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente da

  1. PI 1 (L) rappr. dall’ RA 1

  2. PI 2 rappr. dall’ RA 2

richiamata l’ordinanza presidenziale 13 febbraio 2007 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo parziale, nel senso che il pignoramento è stato limitato ai redditi del ricorrente che eccedono l’importo mensile di fr. 6'190.--;

viste le osservazioni 12 marzo 2007 dell’CO 1;

ritenuto

in fatto:

A. PI 1 e PI 2 procedono per l’incasso di crediti di fr. 786'803,60, rispettivamente di fr. 836'347.--, oltre accessori.

B. Il 25 gennaio 2005, l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:

Introiti

Totale mensile fr. 31'044,25

Minimo esistenza

minimo base fr. 1'100.--

cassa malati fr. 749,90

trasferte

  • pasti fuori domicilio fr. 340.--

Totale fr. 2'189,90

C. Con ricorso 9 febbraio 2007 RI 1 si è aggravato contro tale calcolo rimproverando all’Ufficio di non aver preso in considerazione l’importo di € 12'000.-- (pari a fr. 19'830.--), che egli pretende di pagare a titolo di alimenti a sua moglie e suo figlio, che vivono in Spagna, né dei costi relativi alla sua abitazione, “non da ultimo quelli di riscaldamento, pari a fr. 14'000.-- all’anno (fr. 1'166.-- mensili)”.

D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

Considerando

in diritto:

  1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

  2. Sotto riserva di un’eccezione non realizzata in concreto (cfr. CEF 3 luglio 2002 [15.02.70], cons. 2.1 e 2.2), gli alimenti del diritto di famiglia a carico dell’escusso devono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza alla (doppia) condizione che essi siano indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che siano (e saranno) effettivamente pagati dall’escusso durante l’intero periodo del pignoramento (cfr. DTF 107 III 76 s. cons. 1; 111 III 19, cons. 6; 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 25 e 29 ad art. 93; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 128 ad art. 93).

2.1. Nel caso concreto, da un esame dell’incarto più approfondito rispetto a quello compiuto in sede di decisione della domanda di effetto sospensivo, si evincono dubbi sul fatto che il ricorrente paghi effettivamente l’importo di € 12'000.-- a sua moglie e al figlio. E ciò, da una parte, perché non vi è la prova certa che gli addebiti di circa € 12'000.-- (registrati con la dicitura “ordine di pagamento permanente” nell’estratto relativo al conto n ° __________ EUR dell’escusso presso __________) siano stati bonificati a favore della moglie e del figlio, in assenza di prova che l’ordine permanente 24 luglio 2006 a favore di __________ sia stato veramente spedito alla banca, e d’altra parte perché ad ogni addebito di circa € 12'000.-- corrisponde, quasi simultaneamente, un accredito di € 12'000.--.

Inoltre, la somma delle entrate sui due conti per i quali il ricorrente ha prodotto un estratto (n° __________ EUR e __________ CHF), in media mensile, supera di quasi fr. 15'000.-- il salario mensile di fr. 31'044,25 da lui dichiarato in sede di pignoramento. La censura di RI 1 va pertanto respinta, anche se dalle cifre testé citate gli alimenti da lui asseritamente pagati (ovvero € 12'000.-- pari a fr. 19'830.--), non risultano interamente coperti: come si vedrà al prossimo considerando, solo una parte degli alimenti possono infatti essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza.

2.2. Non può essere seguito l’Ufficio laddove si oppone al ricorso perché la convenzione tra l’escusso e la moglie sugli alimenti non è convalidata da alcuna sentenza giudiziaria. In effetti, qualora l’escusso alleghi di essere tenuto al pagamento di alimenti in virtù del diritto di famiglia, l’Ufficio, se essi non sono stabiliti in una decisione giudiziaria, deve tenerne conto d’ufficio (cfr. supra cons. 1) nel calcolo del minimo di esistenza, purché l’escusso dimostri che ne sono realizzati i presupposti di legge (vincolo matrimoniale, nesso di filiazione, separazione effettiva, ecc.). Tuttavia, secondo la giurisprudenza federale (DTF 130 III 45 ss.), l’Ufficio non è vincolato dagli accordi delle parti sulla determinazione dell’importo degli alimenti, ma deve considerare solo la parte degli alimenti necessaria al creditore per coprire il suo proprio minimo di esistenza ai sensi dell’art. 93 LEF. Nel caso di specie, già si è detto, nel decreto di effetto sospensivo, che il minimo di esistenza della moglie e del figlio dell’escusso non dovrebbe superare i fr. 4'000.--. Tenuto conto che i redditi effettivi dell’escusso superano di ben più di fr. 4'000.-- il salario dichiarato (cfr. cons. 2.1), la decisione dell’Ufficio va confermata, ancorché per altro motivo. Stante il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), la Camera rinuncia ad assumere altre prove non già agli atti onde determinare se, come sembra, il ricorrente dispone di altre fonti di reddito non rivelate all’Ufficio e in quale misura alimenti che egli dovesse versare effettivamente e regolarmente potrebbero essere computati nel minimo di esistenza. In ogni caso, rimane salvo il potere dell’Ufficio di completare il pignoramento e di segnalare eventuali reati penali alla competente autorità come quello di riesaminare queste questioni in occasione di una revisione del pignoramento (segnatamente se il ricorrente dovesse nuovamente chiedere il computo di alimenti nel calcolo del minimo di esistenza in base agli esiti della causa di divorzio, cfr. scritto 21 febbraio di RI 1) o di ulteriori pignoramenti.

  1. È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 125; Ochsner, op. cit., n. 82 ad art. 93). Nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto nessun giustificativo in merito agli asseriti costi relativi alla sua abitazione, se non una tabella intitolata “gasolio __________ e serra 2005 / 2006 /2007”, redatta di proprio pugno e che in quanto tale non assume nessun valore probatorio. Anche questa censura va pertanto respinta.

  2. Ne consegue la reiezione del gravame.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso 9 febbraio 2007 di RI 1, __________, è respinto.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Intimazione a:

– RI 1, __________;

– avv. RA 1, __________;

– avv. RA 2, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

wage garnishmentminimum existencealimonymaintenance paymentsheating costsproof of paymentenforcementsupervisory complaint

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether alleged family-law alimony payments of EUR 12,000 per month must be included in the minimum existence for wage garnishment.

Decisione estratta

Only alimony actually and regularly paid, and only to the extent indispensable for the creditor's own minimum existence, may be included; on the record the debtor failed to prove effective payment of the full amount, so the complaint fails.

Motivazione estratta

The court found doubts about real payment and noted that the office is not bound by the parties' agreement on the amount. In any event, only the portion necessary to cover the recipient family's minimum existence may be deducted.

Questione giuridica chiave

Whether heating and housing-related costs should be added to the debtor's minimum existence.

Decisione estratta

No; the debtor did not prove indispensable housing/heating expenses with reliable evidence.

Motivazione estratta

Only indispensable expenses whose effective and regular payment is proven can be taken into account, and the debtor produced no probative supporting documents.

Questione giuridica chiave

Whether the wage-garnishment calculation should be annulled or reduced.

Decisione estratta

No; the enforcement office's calculation is confirmed and the complaint is rejected.

Motivazione estratta

Since neither alleged alimony nor asserted housing costs were shown to be fully deductible, the challenged garnishment calculation stands.

Questione giuridica chiave

Court costs and compensation.

Decisione estratta

No court fee and no compensation are charged.

Motivazione estratta

The court applied the relevant enforcement cost rules and waived fees/indemnities.

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