Supervisory complaint inadmissible for insufficient reasoning

15.2006.96Altro tribunale21 set 2006Inadmissible

Sintesi

RI 1 filed a supervisory complaint against the conduct of CO 1 in debt-enforcement matters. After the presiding judge invited her to complete the filing by identifying the challenged act, her requests, and her reasoning, she submitted only further information requests. The Chamber of Enforcement and Bankruptcy of the Court of Appeal held that the complaint failed to satisfy the formal requirements of Art. 7 para. 3 LPR because it did not specify the contested measure and gave no sufficient motivation. The complaint was therefore declared inadmissible, with no court fee and no indemnity awarded.

Regest

Art. 7 cpv. 3 LPR; admissibility of a supervisory complaint in debt-enforcement matters; the complaint must designate the challenged decision or omission, set out the requests and at least a summary motivation, and be accompanied by the impugned act. A filing that merely seeks information and does not identify the contested measure or the grounds of objection is inadmissible. If defects are not cured within the deadline set by the presiding judge, the authority may refuse entry into the matter. No fees or indemnities are to be charged where so provided by the applicable enforcement tariff rules.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2006.96

Data decisione, Autorità: 21.09.2006, CEF

Titolo: Requisiti posti alla motivazione del ricorso.

Incarto n. 15.2006.96

Lugano 21 settembre 2006 EC/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 luglio 2006 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1;

richiamata l’ordinanza presidenziale 2 agosto 2006 di cui meglio si dirà in seguito;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con atto denominato ricorso 21 luglio 2006 RI 1 - facendo seguito a precedente scambio di corrispondenza con la scrivente autorità di vigilanza, e segnatamente facendo seguito allo scritto 18 luglio 2006, con cui l’autorità di vigilanza ha ricordato alla ricorrente che la competenza della CEF in via di ricorso è data solo quando l’ufficio ha preso delle decisioni - si è espressa nei seguenti termini: “con la presente faccio ricorso presso di voi per la verifica del mio calcolo del minimo di esistenza e tutto quello che è stato richiesto nelle lettere precedenti”;

che con ordinanza presidenziale 2 agosto 2006 è stato fissato alla ricorrente un termine di 10 giorni per completare il ricorso, ritenuto che lo stesso non adempie i requisiti stabiliti dall’art. 7 LPR, mancando segnatamente l’indicazione e una copia del o dei provvedimenti impugnati oppure l’indicazione precisa dell’atto o degli atti che l’Ufficio esecuzione rifiuta o omette di compiere, le domande ricorsuali, la motivazione del ricorso eventualmente i mezzi di prova già disponibili;

che sia con il successivo scritto 8 agosto 2006 che con la lettera inviata il 17 marzo 2006 all’CO 1, allegata allo stesso, RI 1 si è sostanzialmente limitata a chiedere all’ufficio e all’autorità di vigilanza delle informazioni, senza dare seguito a nessuna delle richieste contenute nell’ordinanza del 2 agosto 2006;

che secondo l’art. 7 cpv. 3 LPR, l’atto di ricorso deve indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, i mezzi di prova: inoltre deve essere prodotto il provvedimento impugnato (art. 7 cpv. 3 LPR);

che nel caso di specie RI 1 si è sostanzialmente limitata a formulare delle richieste d’informazione, senza indicare il provvedimento impugnato e il motivo per il quale essa si opporrebbe all’operato dell’Ufficio;

che risultando la motivazione del ricorso pertanto insufficiente, lo stesso va dichiarato irricevibile;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 LEF; 7 cpv. 3 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

  1. Il ricorso 21 luglio 2006 di RI 1, __________, è irricevibile.

  2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

  4. Intimazione a:

  • RI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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