Edictal service of payment order cannot be reconsidered after deadline

15.2006.4Altro tribunale22 mag 2006Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The creditor challenged a supervisory decision by the debt enforcement office that had annulled an edictal service of a payment order, ordered a fresh personal service, and set aside a garnishment notice. The court held that an irregular edictal service is not void but must be attacked by complaint within ten days from knowledge of the publication. Since the debtor had already learned of the garnishment notice months earlier, the complaint period had expired when the office reconsidered its act. The office therefore lacked authority to undo the publication service and restart the opposition period. The creditor's complaint was allowed and the office's decision annulled; no costs or compensation were awarded.

Massima Omnilex

Art. 17 LEF, 64 LEF, 66 LEF; reconsideration by the enforcement office after expiry of the complaint period: an irregular edictal service of a payment order is not null, but only voidable by complaint within ten days from the creditor's knowledge of the publication. Once that period has lapsed, the office cannot, by way of reconsideration, annul the publication, set aside ensuing enforcement measures, or order a new personal service for the purpose of reviving the opposition period (consid. 2). The office's ex officio reconsideration power exists only while the time limit for complaint is still running or within the framework of the authority's observations period; thereafter the act becomes final absent a timely complaint (consid. 2-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2006.4

Data decisione, Autorità: 22.05.2006, CEF

Titolo: Notifica di precetto esecutivo nelle vie edittali. Provvedimento di riconsiderazione dell'Ufficio.

Incarto n. 15.2006.4

Lugano 22 maggio 2006 EC/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 dicembre 2005 di

RI 1 rappr. da RA 1

contro

l¿operato dell¿CO 1 nell¿esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

PI 1PI 1

in tema di notifica di precetto esecutivo;

viste le osservazioni 11 gennaio 2006 dell¿CO 1;

richiamati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ dell¿CO 1 RI 1 procede contro PI 1 per l¿incasso di fr. 5'713.40 oltre accessori;

che, andato vano il tentativo di notificazione del precetto esecutivo per il tramite di invio postale, l'Ufficio ha fatto capo al Comune di domicilio dell'escussa per procedere all'intimazione personale;

che, con scritto 30 maggio 2005, l¿incaricato del Comune di __________ ha comunicato all¿Ufficio di non aver potuto procedere alla notifica, senza indicarne i motivi;

che il 9 giugno successivo l¿Ufficio ha comunicato all¿escussa che il 18 aprile 2005 era stata avviata nei suoi confronti una procedura esecutiva e che il relativo precetto non le era potuto essere intimato;

che contestualmente l¿Ufficio ha fissato ad PI 1 un termine di 10 giorni per presentarsi a ritirare l¿atto esecutivo, con la comminatoria dell'intimazione nelle vie edittali;

che, silente l'escussa, il __________ luglio 2005 l¿Ufficio le ha notificato il precetto esecutivo mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale n. __________;

che, avendo la creditrice chiesto il proseguimento dell¿esecuzione, il 22 settembre 2005 l¿Ufficio ha emesso l¿avviso di pignoramento;

che con il provvedimento impugnato, di data 7 dicembre 2005, l¿CO 1, considerata "la reclamazione verbale" della debitrice secondo cui essa non avrebbe mai ricevuto alcuna comunicazione a causa di malattia e tenuto conto "come effettivamente dagli atti risulti poco chiaro il motivo che ha portato alla notifica del PE sul FUC N. .. ecc." ha deciso:

· di annullare la notifica del precetto esecutivo del 12 luglio 2005;

· di notificare nuovamente lo stesso precetto esecutivo, verosimilmente personalmente all'escussa in data 6 dicembre 2005 al quale essa ha interposto seduta stante opposizione;

· di annullare l'avviso di pignoramento 22 settembre 2005;

· di intimare la stessa decisione all'escussa e alla società procedente;

che con tempestivo ricorso 23 dicembre 2005 RI 1 chiede l'annullamento del provvedimento 7 dicembre 2005 dell¿CO 1, atteso che la pretesa malattia dell'escussa non è stata dimostrata, che la pubblicazione del precetto esecutivo sul FUC "gode di pubblica fede" e che la debitrice non ha interposto regolare opposizione, osservando peraltro come in concreto fossero stati presenti tutti i presupposti per la notificazione edittale;

che delle osservazioni 11 gennaio 2006 dell¿CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nel seguito;

che per l¿art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;

che -secondo l¿art. 64 cpv. 2 LEF- quando nei predetti luoghi non si trovi né il debitore, né persona adulta della sua famiglia, né suoi impiegati, l¿atto esecutivo viene consegnato a un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore;

che nel caso in cui il destinatario non sia reperibile, l¿Ufficio deve procedere alla notificazione tramite pubblicazione quale ultimo mezzo possibile (cfr. i combinati art. 35 e 66 cpv. 4 cifra 2 LEF; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, N. 20 ad art. 66);

che in virtù dell'art. 17 cpv. 1 LEF, eccetto i casi nei quali la legge prescrive la via giudiziale, è ammesso il ricorso all¿autorità cantonale di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o di un errore di apprezzamento;

che il ricorso deve tuttavia essere presentato entro dieci giorni (cinque nell¿esecuzione in via cambiaria) da quando il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);

che la notifica di un atto esecutivo in via edittale, quando sia in contrasto con i requisiti dell¿art. 66 LEF, non è nulla, ma dev¿essere contestata con ricorso entro 10 giorni dal momento in cui l¿escusso ha avuto conoscenza della pubblicazione che ritiene irregolare (DTF 75 III 83 s., cons. 1; Angst, op. cit., n. 20 ad art. 66; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 59 ad art. 66);

che qualora l¿escusso venga a conoscenza di un atto esecutivo successivo a quello irregolarmente notificato (ad esempio, la prosecuzione dell¿esecuzione), gli è consentito impugnare entrambi gli atti, rispettando lo stesso termine di ricorso, computato dalla notifica dell¿ultimo provvedimento impugnato (DTF 75 III 83 e segg.);

che entro il termine di ricorso dell¿art. 17 cpv. 1 LEF, oppure - in caso di ricorso - entro il termine per la trasmissione delle proprie osservazioni all¿Autorità di vigilanza (art. 9 cpv. 5 LPR), l¿organo d¿esecuzione può riconsiderare liberamente il provvedimento controverso, annullandolo o modificandolo mediante nuova formale decisione suscettibile a sua volta di essere impugnata (cfr. art. 17 cpv. 4 LEF, DTF 67 III 163 cons. 1; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 1. 3 e 4 ad art. 9 LPR, n. 2.1 e 2.2 ad art. 11 LPR; Amonn/ Walther, op. cit., § 6 n. 64 p. 50);

che l'atto di ricorso deve essere presentato in forma scritta al medesimo organo d'esecuzione forzata che ha preso il provvedimento impugnato (art. 7 cpv. 1 LPR);

che nel caso in esame, in occasione della consegna personale del precetto esecutivo, avvenuta il 6 dicembre 2005, PI 1 non ha formulato ricorso -ai sensi dell'art. 17 LEF- contro la notifica in via edittale e all¿emissione dell¿avviso di pignoramento, limitandosi a formulare una ¿reclamazione verbale¿ (cfr. provvedimento impugnato);

che in considerazione della circostanza che anche in assenza di ricorso, entro il termine per proporlo, l¿organo di esecuzione può riconsiderare il proprio provvedimento, resta da esaminare se il 7 dicembre 2005 (data del provvedimento impugnato) tale termine fosse o no scaduto;

che dalle osservazioni al ricorso dall¿Ufficio emerge che la debitrice già nel mese di settembre 2005 era venuta a conoscenza dell¿avviso di pignoramento, atteso che ricevuto tale provvedimento di data 22 settembre 2005 ella ha comunicato all¿Ufficio tramite invio fax di contestare il credito;

che pertanto il 7 dicembre 2005 il termine per interporre ricorso contro la notificazione nelle vie edittali era ampiamente scaduto;

che di conseguenza l¿CO 1 non poteva, riconsiderando una sua precedente decisione, annullare la notifica del precetto mediante pubblicazione, né annullare il conseguente avviso di pignoramento, né -tantomeno- procedere a una nuova notifica personale atta a far risorgere il temine per interporre opposizione;

che pertanto -in accoglimento del ricorso 23 dicembre 2005 di RI 1- il provvedimento 7 dicembre 2005 dev'essere annullato;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e che non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

motivi per i quali,

richiamati gli art. 17, 35, 64, 66, 69 LEF; 7 cpv. 1, 9 cpv. 5 LPR; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso 23 dicembre 2005 di RI 1, __________, è accolto.

§ Di conseguenza è annullato il provvedimento 7 dicembre 2005 dell¿CO 1 nell¿ambito dell¿esecuzione n. __________.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

Intimazione:

  • avv. RA 1, __________;

  • PI 1, __________.

Comunicazione all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementpayment orderedictal servicereconsiderationcomplaint deadlinesupervisory reviewgarnishment notice

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the complaint against the office's reconsideration decision was timely and admissible.

Decisione estratta

The creditor's supervisory complaint was admissible and timely.

Motivazione estratta

The office could reconsider its own act only within the complaint period. By 7 December 2005 that period for challenging the edictal service had already expired.

Questione giuridica chiave

Whether the office could annul the edictal service of the payment order and the resulting garnishment notice and re-serve the payment order personally.

Decisione estratta

No. Once the appeal period had expired, the office lacked power to annul the publication service, set aside the garnishment notice, or restart the opposition period by a new personal service.

Motivazione estratta

Irregular edictal service is not void but must be challenged within ten days from knowledge of the publication. The debtor had learned of the garnishment notice in September 2005, so the complaint period had long expired when the office acted on 7 December 2005.

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