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15.2006.21 ΓÇó Extension of deadline to close bankruptcy
15.2006.21Altro tribunale17 mar 2006Granted
The bankruptcy office sought an extension of the time limit for closing a bankruptcy opened on 2004-02-18 because the final closure steps depended on the outcome of a pending appeal against the assessment of real-estate gains tax after the sale of a property. The supervisory chamber held that the delay was not attributable to the office and allowed the request, extending the statutory deadline until 31 December 2006.
Art. 270 SchKG; extension of the deadline for concluding bankruptcy proceedings. The supervisory authority may prolong the one-year period when completion of the bankruptcy is impeded by circumstances not attributable to the bankruptcy office, in particular where the final closing steps depend on the finality of a pending related proceeding. The decisive criterion is whether the delay is justified and not caused by administrative inactivity; if so, an extension may be granted (consid. 1).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2006.21
Data decisione, Autorità: 17.03.2006, CEF
Titolo: Proroga del termine per chiudere il fallimento.
Incarto n. 15.2006.21
Lugano 17 marzo 2006 CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull¿istanza 13 febbraio 2006 di
IS 1
tendente alla proroga del termine dell¿art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
che la procedura fallimentare (sommaria) è aperta dal 18 febbraio 2004;
che nel frattempo l¿IS 1 ha depositato la graduatoria e proceduto all¿incanto di un immobile della fallita;
che è attualmente pendente un reclamo interposto dall¿aggiudicataria contro la decisione di tassazione dell¿imposta sugli utili immobiliari (TUI);
che l¿IS 1 precisa che procederà al deposito dello stato di riparto e alle operazioni di chiusura del fallimento appena la decisione di tassazione sarà cresciuta in giudicato;
che in virtù dell¿art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l¿autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine;
che in concreto, il ritardo non essendo da addebitare all¿Ufficio, la proroga richiesta è da accogliere;
per questi motivi,
visto l¿art. 270 LEF,
decreta:
1.1. Il termine di cui all¿art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2006.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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