Challenge to distribution statement in debt enforcement

15.2005.2Altro tribunale19 gen 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A creditor challenged a distribution statement in enforcement proceedings, arguing that it should share in the proceeds because it had filed a continuation request on 2000-06-07. The supervisory chamber held that the request was filed too late to participate in the relevant attachment group under Art. 110 LEF. Late creditors are placed in later separate groups and the challenged distribution remained correct as to the appellant. The complaint was therefore dismissed. No court costs or indemnities were awarded.

Massima Omnilex

Art. 110 LEF, Art. 144 LEF; participation in distribution after attachment and effect of late continuation request. Creditors who file the request for continuation within thirty days after the attachment participate in that attachment; creditors filing later join a separate group with separate attachment. The admission of a late creditor is not void but merely challengeable by complaint. A distribution based on a final attachment report is not annulled where the complainant had no entitlement to participate in that distribution group (consid. 1-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2005.2

Data decisione, Autorità: 19.01.2005, CEF

Titolo: contestazione stato di ripartizione

Incarto n. 15.2005.2

Lugano 19 gennaio 2005 /PF/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 11 marzo 2004 (trasmesso alla Camera il 10 gennaio 2005) dell’

RI 1 rappr. daRA 1 patrocinato da PA 1

contro

l’operato dell’

CO 1

nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti della

PI 1 rappr. da PA 2

procedura concernente anche

PI 2 PI 3 rappr. da RA 2

viste le osservazioni:

23 novembre 2004 di Mauro e Olindo PI 2;

4 gennaio 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che lRI 1 procede nei confronti della PI 1 per l’incasso del proprio credito;

che, non avendo l’erede unica PA 2 interposto opposizione al precetto esecutivo n. 63752 dell’CO 1, il creditore formulava il 7 giugno 2000 domanda di proseguimento dell’esecuzione;

che non avendo avuto più notizie circa l’avanzamento della pratica, l’RI 1, a partire dal mese di ottobre 2001, interpellava più volte l’CO 1, ottenendo sempre rassicurazioni sul corretto svolgimento della procedura (cfr. doc. E, F, G e H);

che dopo un ulteriore sollecito scritto (cfr. doc I), l’CO 1 il 1°marzo 2004 notificava ai creditori lo stato di riparto nelle esecuzioni di cui al gruppo n. 6/2000, comunicando nel contempo che per i creditori pignoranti successivi, tra cui anche l’RI 1, non vi sarebbe stato alcun dividendo (cfr. doc. L);

che con ricorso 11 marzo 2004, trasmesso a questa Camera solo il 10 gennaio 2005, l’RI 1 si aggrava contro lo stato di riparto postulandone l’annullamento;

che il ricorrente sostiene di dover partecipare al riparto, essendo la propria domanda di continuazione dell’esecuzione stata formulata già il 7 giugno 2000;

che delle osservazioni di e PI 2, nonché di quelle dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito;

che per l’art. 110 cpv. 1 LEF i creditori che presentano domanda di continuazione dell’esecuzione entro trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento partecipano a questo;

che i creditori che presentano la domanda di continuazione dell’esecuzione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato (art. 110 cpv. 2 LEF);

che l’ammissione di ulteriori creditori malgrado la scadenza del termine di partecipazione di trenta giorni non è nulla, ma unicamente annullabile mediante ricorso (cfr. Ingrid Jent – Sörensen, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra /Monaco, 1998, n. 11 ad art. 110; DTF 73 III 137);

che giusta l’art. 144 cpv. 1 LEF la ripartizione ha luogo dopo la realizzazione di tutti i beni colpiti da un medesimo pignoramento;

che nel caso in esame l’CO 1 ha allestito lo stato di riparto impugnato sulla base del verbale di pignoramento 21 marzo 2000, cresciuto in giudicato senza contestazioni;

che la domanda di proseguimento del ricorrente è datata 7 giugno 2000 e di conseguenza esso non aveva ha diritto di partecipare a tale ripartizione;

che quindi lo stato di riparto 1° marzo 2004, ancorché allestito sulla base di un verbale di pignoramento che contempla esecuzioni dall’ottobre 1996 all’agosto 1999, risulta essere corretto in relazione alla posizione del ricorrente e comunque non è stato impugnato;

che da ultimo va rilevato che, come indicato dall’CO 1 nelle proprie osservazioni, in data 30 maggio 2003 è stato allestito un nuovo verbale di pignoramento comprendente i fondi part. __________ part. __________ part. , part, part__________ RFD di __________ e il fondo part. __________ RFD di __________ e di conseguenza l’esecuzione promossa dal ricorrente potrà essere verosimilmente saldata con il provento della realizzazione di tali beni;

che il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 110, 144 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso 11 marzo 2004 dell’RI 1, è respinto.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a: – avv. PA 1,

PA 2,;

– avv. RA 2,

Comunicazione all’CO 1,

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementdistribution statementattachment grouplate creditorcontinuation requestsupervisory complaintcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to participate in the distribution group despite filing the continuation request after the 30-day deadline.

Decisione estratta

No. A creditor who files the continuation request only after the 30-day participation period does not share in that distribution and is allocated to a later separate group.

Motivazione estratta

Under Art. 110 LEF, only creditors who file within thirty days join the relevant group. The appellant's request dated 2000-06-07 was late relative to the attachment group used for the challenged distribution, so the distribution was correct as to the appellant.

Questione giuridica chiave

Whether the distribution statement of 2004-03-01 had to be annulled.

Decisione estratta

No. The challenged distribution statement was correct in relation to the appellant and was not otherwise attacked in a way that justified annulment.

Motivazione estratta

The enforcement office based the distribution on an attachment report that had become final without objection. Late creditors do not invalidate the distribution; at most their inclusion is challengeable. Since the appellant had no right to participate, annulment was unwarranted.

Questione giuridica chiave

Whether costs or indemnities should be awarded.

Decisione estratta

No court fee and no indemnity were imposed.

Motivazione estratta

The authority expressly relied on the applicable enforcement-cost rules and decided not to levy justice fees or award party compensation.

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