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15.2005.19 ΓÇó Inadmissibility of complaint seeking suspension of enforcement
15.2005.19Altro tribunale2 mar 2005Inadmissible
A debtor filed a supervisory complaint seeking suspension of all enforcement proceedings against him. The Chamber of Enforcement and Bankruptcy of the Ticino Court of Appeal held that the enforcement office had not issued any decision or measure, but had merely forwarded the debtor’s request. Because only decisions and measures of enforcement bodies are challengeable, the complaint was inadmissible. The file was remitted to the Bellinzona enforcement office so it could rule on the suspension request. No court costs or indemnities were imposed.
Art. 17 LEF, art. 1 LPR; admissibility of supervisory complaints against enforcement bodies: only decisions and measures of the enforcement authorities are challengeable. Where the office has merely transmitted a request without taking a formal position, there is no appealable act and the complaint is inadmissible. In such a case the supervisory authority may not rule on the merits but must remit the file to the office for determination. If the complaint is manifestly unfounded, it may be rejected without further instructions; however, in the absence of an impugned act, the remedy fails for lack of an appealable object (consid. 1).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2005.19
Data decisione, Autorità: 02.03.2005, CEF
Titolo: sospesnsione dell'esecuzione
Incarto n. 15.2005.19
Lugano 2 marzo 2005/PF/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 18 febbraio 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nelle diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti da
PI 1 PI 2 PI 3 entrambi rappr. dal RA 1 PI 4 rappr. dal RA 3
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che diversi creditori procedono nei confronti di RI 1 per l’incasso dei loro crediti;
che con esposto 18 febbraio 2005 (considerato ricorso a questa autorità di vigilanza) RI 1 chiede che l’CO 1 sospenda tutte le esecuzioni promosse nei suoi confronti;
che, con precedente scritto all’ufficio (consegnato brevi manu il 31 gennaio 2005), l’escusso aveva spiegato di aver presentato una richiesta motivata al Ministero pubblico per ottenere il rifacimento puro e semplice di tutto quanto ha deciso la Pretura di Bellinzona e la giudicatura di pace, già chiedendo di tenere tutti gli atti in sospeso;
che ora ripropone la stessa domanda –finora non corrisposta dall’ufficio- alludendo a soprusi da lui subiti da parte delle accennate autorità e ribadendo di essersi rivolto al Ministero pubblico per ottenere il rifacimento di procedure, verosimilmente già concluse;
che in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1);
che nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che il ricorso in esame non è pertanto stato notificato alle controparti;
che per gli art. 17 LEF e 1 LPR sono impugnabili tutte le decisioni e i provvedimenti degli organi di esecuzione forzata;
che nel caso in esame non vi è stata alcuna decisione o provvedimento dell’CO 1, il quale si è limitato a trasmettere a questa Camera la richiesta dell’escusso;
che gli atti vengono pertanto retrocessi all’CO 1 affinché abbia a determinarsi in merito alla richiesta di sospensione delle esecuzioni formulata da RI 1, ricordando – di transenna – che l’esecuzione può essere sospesa unicamente per uno dei motivi previsti negli art. 57 - 62 LEF;
che il ricorso è pertanto irricevibile;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 18 febbraio 2005 di RI 1, __________ è irricevibile.
Gli atti vengono retrocessi all’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona affinché abbia a determinarsi in merito alla richiesta di RI 1;
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: –RI 1,
– PI 1, ;
RA 1, ;
RA 3,
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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