Complaint against service of bankruptcy notice dismissed

15.2005.148Altro tribunale13 mar 2006Dismissed

Sintesi

RI 1 challenged the service of a notice of bankruptcy issued in enforcement proceedings brought by PI 1 for CHF 958.30 plus accessories, claiming the debt had already been paid. The Canton Ticino supervisory chamber held that a complaint against the service of a bankruptcy notice is admissible only for formal defects, not for merits objections. Since the debtor relied solely on payment, the chamber found a lack of material jurisdiction and dismissed the complaint. No costs or indemnities were imposed. The decision also informed the parties of the 10-day appeal remedy to the Federal Supreme Court under Art. 19 LEF.

Regest

Art. 17 cpv. 2 LEF; complaint against service of a notice of bankruptcy limited to formal defects. The supervisory complaint does not serve to review merits objections to the claim, such as alleged payment of the debt. Review is confined to issues like bankruptcy susceptibility under Arts. 39 and 40 LEF, public-law claims under Art. 43 LEF, pendency of a debt-disavowal action, lack of enforceability of the rejection decision, or territorial incompetence of the enforcement office. Where only substantive objections are raised, the complaint is inadmissible or must be dismissed for lack of material competence. Costs may be waived under Art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2005.148

Data decisione, Autorità: 13.03.2006, CEF

Titolo: Ricorso contro la notifica della comminatoria di fallimento.

Incarto n. 15.2005.148

Lugano 13 marzo 2006 EC/sc/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 25 novembre 2005 di

RI 1

contro

l¿operato dell¿CO 1 nell¿esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1

in tema di comminatoria di fallimento;

viste le osservazioni:

  • 7 dicembre 2005 di PI 1, __________;

  • 20 dicembre 2005 dell¿CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Nell¿ambito dell¿esecuzione n. __________ il 16 novembre 2005 l¿CO 1 ha emesso, su richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 958.30 oltre accessori.

L¿atto esecutivo è stato notificato alla debitrice il 18 novembre 2005.

B. Con tempestivo ricorso 25 novembre 2005 RI 1 si è genericamente opposta all¿emissione della comminatoria di fallimento argomentando di aver già pagato l¿importo in esecuzione.

C. Delle osservazioni 7 dicembre 2005 di PI 1 e 20 dicembre 2005 dell¿CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario in seguito.

Considerato

  1. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

¿ l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

¿ l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

¿ è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

¿ la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

¿ l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

  1. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

  2. La debitrice allega unicamente questioni di merito, riferite, per quanto comprensibile dall¿allegato ricorsuale, al presunto pagamento del debito. Il ricorso deve quindi essere respinto per carenza di competenza materiale dell¿Autorità cantonale di vigilanza.

  3. Non si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso 25 novembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

  3. Intimazione:

  • RI 1, __________

  • PI 1, __________.

Comunicazione all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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