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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.99
Data decisione, Autorità:
11.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.99
Lugano
11 agosto
2004
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 30 aprile 2004 di
RICO1
contro
l’operato dell’CON1 e meglio contro la comminatoria di
fallimento emessa nell'esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente
da
PINT1
viste le osservazioni
19 maggio 2004 dell'CON1;
richiamato
il verbale 30 giugno 2004 relativo all'audizione testimoniale di TEST1 agente
della polizia del quartiere di __________, e all'interrogatorio formale
dell'escussa;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che la
ricorrente si aggrava contro la comminatoria di fallimento, facendo valere che
la polizia comunale avrebbe notificato il precetto esecutivo durante una sua
assenza all'estero a una persona della sua famiglia "che non sa neanche
cos'è un precetto esecutivo;
che la
ricorrente afferma inoltre che il debito posto in esecuzione non sarebbe suo ma
della ditta __________ Sagl, di cui è dipendente (recte: socia e gerente), la
quale sarebbe comunque disposta a pagarlo dietro la consegna di un motore di
banco frigo portato via dalla creditrice;
che
dall'esemplare per il creditore del precetto esecutivo n. __________ risulta
che esso è stato notificato il 17 ottobre 2003 all'escussa stessa;
che TEST1
ha confermato di averlo notificato all'escussa in persona al suo domicilio di
via __________;
che
l'escussa ha invece dichiarato che il precetto esecutivo era stato notificato a
suo marito quando essa si trovava in Portogallo e di ricordarsi che egli le
aveva telefonato per informarla della notifica e del fatto che non aveva
interposto opposizione (pensando che lei avrebbe potuto farlo al suo rientro);
che
l'agente TEST1, sentito l'interrogatorio dell'escussa, ha poi precisato di aver
controllato il turno che aveva fatto il 17 ottobre 2003 e, trattandosi di un
turno di giorno, di averne dedotto che aveva consegnato il precetto esecutivo
all'escussa quando aveva visto la sua automobile, che conosce;
che, a
prescindere dal valore probatorio di questa testimonianza, non esente da
incertezze, e pur volendo ritenere vere le affermazioni dell'escussa, la
notifica andrebbe comunque considerata valida;
che
infatti secondo l'art. 64 cpv. 1, 2. periodo LEF, quando non si trova l'escusso
nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione, la
notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad un suo
impiegato;
che nel
caso concreto il marito dell'escusso, che convive con lei nell'abitazione
coniugale, è da considerare quale persona adulta della sua famiglia ai sensi
dell'art. 64 cpv. 1, 2. periodo LEF;
che
l'escussa avrebbe dovuto dire a suo marito, quando l'ha chiamata, di subito
interporre opposizione, ciò che egli avrebbe del resto dovuto sapere, siccome
egli risulta iscritto a registro di commercio quale socio della __________
Sagl;
che
questa Camera non è competente per esaminare le censure di diritto materiale
sollevate dalla ricorrente in merito ai rapporti giuridici tra le società PINT1
e __________ Sagl;
che l'esecuzione
può essere annullata o sospesa, dopo l'accertamento dell'inesistenza o
dell'inesigibilità del credito posto a suo fondamento, soltanto dal giudice
competente in virtù dell'art. 85a LEF;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 64, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 30 aprile 2004 di RICO1, __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: – RICO1, __________;
– PINT1,
Comunicazione
all’CON1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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