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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.90
Data decisione, Autorità:
02.06.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.90
Lugano
2 giugno 2004
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 6 maggio 2004 di
_RICO1
contro
l’operato dell’_CON1 e meglio contro l'avviso
d'incanto 19 agosto 2004 relativo all'automobile di marca BMW __________, mod.
1997, colore blu, matricola __________, telaio __________, targata TI
__________ che il ricorrente pretende di proprietà di
_PINT1
viste le
osservazioni 7 maggio 2004 dell'_CON1;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
ex art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso
irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o
temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002
[15.2002.89/96], cons. 1);
che
nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito
del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato
sentito (Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che
il ricorso in esame non è pertanto stato notificato ai creditori;
che
già al momento del pignoramento il ricorrente ha dichiarato che la predetta
automobile era di proprietà di suo padre, __________ _PINT1, ciò che è stato
debitamente indicato nel verbale di pignoramento 19 giugno 2002, con la
fissazione di un termine di 10 giorni ai creditori per contestare la pretesa
del rivendicante;
che
__________ risulta aver tempestivamente contestato siffatta pretesa con scritto
19 settembre 2002, invitando l'Ufficio ad esigere da __________ _PINT1 la
documentazione completa a comprova del suo preteso diritto in virtù dell'art.
107 cpv. 3 LEF, ciò che è stato fatto con diffide 23 settembre 2002 e 22
ottobre 2002;
che
con scritto 1. ottobre 2002, __________ _PINT1 ha informato l'Ufficio di esecuzione
di ritenere il veicolo di sua proprietà, seppur in possesso dell'escusso;
che
il 17 gennaio 2003, l'_CON1 ha correttamente assegnato a __________ _PINT1 il
termine di 20 giorni dell'art. 107 cpv. 5 LEF per promuovere azione di
accertamento del suo preteso diritto sull'oggetto pignorato, con la
comminatoria che in caso d'inazione la sua pretesa non sarebbe stata presa in
considerazione nell'esecuzione in atto;
che
l'8 aprile 2004, la Pretura del Distretto di __________ ha comunicato che __________
_PINT1 non aveva inoltrato alcun azione di accertamento;
che
pertanto, in virtù dell'art. 107 cpv. 5, 2. periodo LEF, la pretesa di
__________ PINT1 non deve più essere presa in considerazione nelle esecuzioni
promosse dai procedenti rappresentati dall'_________ (cfr. Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 24 ad art. 107);
che
il ricorso va pertanto respinto;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 107 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 6 maggio 2004 di __________ _RICO1, __________, è
respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________
_RICO1, __________;
– __________
_PINT1, __________.
Comunicazione
all’_CON1.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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