AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.79
Data decisione, Autorità:
24.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.79
Lugano
24 agosto
2004
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Walser
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 aprile 2004 di
_RICO1 (D)
_RICO2 (D)
tutti rappr. da RAPP1 Lugano
contro
l’operato dell’_CON1 e meglio
contro il provvedimento 2 aprile 2004 che respinge la domanda dei ricorrenti
tendente all'esecuzione di un pignoramento complementare nell'esecuzione n.
__________ da loro promossa contro
_PINT1
procedura facente
parte del gruppo n. __________ al quale partecipa anche
_PINT1
(es.
__________)
viste le osservazioni 20 aprile 2004 dell’_CON1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. L'11 marzo 2003 l'_PINT2, su domanda dei ricorrenti, ha notificato a
_CON2 il precetto esecutivo n. __________ per il pagamento di fr. 39'088.10
oltre interessi e spese. Con pronunciato 4 giugno 2003 è stata rigettata in via
definitiva l'opposizione interposta dall’escusso.
B. Il
10 giugno 2003, così richiesto da __________ S.A., di cui l'escusso è
presidente del consiglio d'amministrazione, l'_CON1 ha notificato a
quest'ultimo il precetto esecutivo n. __________ per il pagamento di fr.
140'509.60 oltre interessi al 6% dal 1. gennaio 2003. Al PE non è stata
interposta opposizione.
C. Il 26 settembre 2003 l'_CON1 ha pignorato la parte del salario
percepito dall'escusso presso la società __________ eccedente il suo minimo di
esistenza, determinato in fr. 2'268.25.
D. Con scritto 30 ottobre 2003 i ricorrenti hanno chiesto all'_CON1
di procedere al pignoramento complementare dei diritti azionari dell'escusso
nella società __________ nonché di segnalare immediatamente alla magistratura
penale quale frode nel pignoramento il fatto che siffatta società ha inoltrato
l'esecuzione n. __________.
E. Con
provvedimento 31 ottobre 2003 l'_CON1 ha respinto la domanda dei ricorrenti.
F. I
ricorrenti si sono aggravati in data 10 novembre 2003 (inc. n. 15.2003.197)
contro tale provvedimento, ribadendo la loro domanda di pignoramento
complementare dei diritti azionari dell'escusso.
G. L’escusso
è stato interrogato formalmente da questa Camera il 12 gennaio 2004. In tale
occasione egli ha confermato di non detenere alcuna azione né di __________ né
di __________ S.A. (già ____________________ della quale è pure presidente del
consiglio di amministrazione. Ha sì riconosciuto di aver sottoscritto 48 delle
50 azioni della prima società e 98 delle 100 azioni della seconda al momento
della loro costituzione, ma ha dichiarato di averle donate alla moglie tra il
1985 ed il 1989 per motivi di sicurezza, poiché faceva allora investimenti
rischiosi nei paesi dell'Est e voleva proteggere il proprio capitale. L'escusso
ha precisato che nessuno dei tre consiglieri di amministrazione delle due
società detiene azioni e che nessuna delle società eroga dividendi, la seconda
non avendo addirittura più alcuna attività. Egli ha altresì assicurato che non
vi è alcun accordo con la moglie relativo ad una condivisione di eventuali
dividendi o ad una chiave di riparto delle azioni in caso di divorzio.
H. Il 2
febbraio 2004 questa Camera ha pure interrogato formalmente la moglie
dell'escusso, che ha confermato quanto detto da quest'ultimo (salvo la data
della donazione, che ha situato nel 1990/1991) e ha prodotto tutte le azioni di
entrambe le società, salvo due verosimilmente in mano dell'avv. __________. La
moglie ha precisato di aver dichiarato fiscalmente le azioni quale sostanza ma
di non aver pagato alcuna imposta di donazione.
I. Il
3 febbraio 2004 i ricorrenti hanno chiesto all'_CON1 il pignoramento
complementare della pretesa dell'escusso contro la moglie in restituzione delle
azioni delle due società, a loro dire cedute fiduciariamente.
L. Con
sentenza 11 febbraio 2004 questa Camera ha respinto il ricorso 10 novembre
2003.
M. Con
scritto 19 febbraio 2004 i ricorrenti hanno chiesto all’_CON1 una presa di
posizione sulla richiesta da loro formulata il 3 febbraio 2004.
N. Il
22 febbraio 2004 l’ufficio ha nuovamente interrogato la moglie dell’escusso, la
quale ha espressamente dichiarato:
O. Il
30 marzo 2004 l’ufficio ha comunicato ai ricorrenti che, visto l’esito
dell’interrogatorio della moglie dell’escusso, non procederà al pignoramento
richiesto.
P. Nuovamente
sollecitato dai ricorrenti, con provvedimento 2 aprile 2004 l’ufficio ha
confermato la propria decisione del 30 marzo 2004.
Q. Con
tempestivo ricorso 6 aprile 2004 __________ _RICO1 e __________ _RICO2 hanno
postulato che il provvedimento 2 aprile 2004 dell’_CON1 venga annullato e che
all’ufficio venga ordinato di pignorare la pretesa di _CON2 di ottenere dalla
moglie la restituzione delle 50 azioni al portatore di fr. 1'000.-- cadauna
della __________ SA e di 98 azioni al portatore di fr. 1'000.-- cadauna della
__________ SA, atteso che:
-
“in
occasione dell’interrogatorio effettuato in data 12.01 risp. 2.02.2004 davanti
alla CEF nel quadro della procedura di ricorso inc. n. 15.2003.197, i coniugi
_CON2 e _TEST0 hanno concordemente dichiarato che le azioni della __________ e
della __________ SA sono state consegnate intorno al 1989 dal signor __________
alla moglie, per sottrarle ai creditori, in concomitanza con certi affari
rischiosi intrapresi dal signor _PINT1 nell’ex Germania dell’est”;
-
“dovendo
pertanto supporre di non avere a che fare con una vera e propria donazione (per
difetto di animus donandi), bensì di un larvato trasferimento fiduciario in
fraudem creditorum, con lettera 03.02.2004 i ricorrenti hanno chiesto all’UEF
di procedere ad un pignoramento complementare della pretesa di restituzione
delle azioni (art. 400 CO) di _CON2 nei confronti della moglie”;
-
“dopo
aver interrogato la signora __________, la quale ha dichiarato che le azioni
sono sue e che non vi è alcun vincolo fiduciario, con l’impugnata decisione
l’UEF ha respinto la richiesta”;
-
“questa
decisione non è accettabile”;
-
“non
spetta infatti all’UEF decidere se il credito di cui si chiede il pignoramento
sussista o meno”.
R. Con
osservazioni 20 aprile 2004 _CON1 ha postulato la reiezione del gravame.
Considerato:
in diritto:
-
Dall'istruttoria
effettuata da questa Camera nell’ambito della procedura di cui all’incarto
15.2003.197 e dagli ulteriori accertamenti operati dall’_CON1, è emerso che le
azioni della __________ e di __________ (già __________), sono in possesso
della moglie dell'escusso. Trattandosi di azioni al portatore, esse sono
pertanto di proprietà di quest'ultima, circostanza d'altronde confermata da
entrambi i coniugi in sede d'interrogatorio formale.
-
__________ e __________ hanno postulato che venga ordinato il pignoramento
della pretesa di __________ di ottenere dalla moglie la restituzione delle 50
azioni al portatore di fr. 1'000.-- cadauna della __________ e di 98 azioni al
portatore di fr. 1'000.-- cadauna della __________ SA. Questo perché tali
azioni sono state consegnate intorno al 1989 dal signor __________ alla moglie,
per sottrarle ai creditori, in concomitanza con certi affari rischiosi da lui
intrapresi nell’ex Germania dell’est e quindi non si tratterebbe di “una vera e
propria donazione (per difetto di animus donandi), bensì di un larvato
trasferimento fiduciario in fraudem creditorum”.
-
La
questione a sapere se il debitore abbia effettivamente il diritto di pretendere
dalla moglie la restituzione delle azioni della __________ e della __________
SA non risulta essere di rilevanza in sede di ricorso ex art. 17 LEF (DTF
103 III 86). In questa sede determinante è infatti unicamente l’asserzione dei
ricorrenti secondo cui il debitore vanterebbe un tale diritto. In siffatte
circostanze si giustifica il pignoramento della pretesa di _CON2 nei confronti
della moglie alla restituzione dei menzionati titoli azionari. La questione
della proprietà dei beni ai quali la pretesa di restituzione si riferisce,
dovrà poi essere risolta nell’ambito della procedura di rivendicazione ex art.
106 e ss. LEF (Magdalena Rutz, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 3 ad art. 131).
-
Il
ricorso 6 aprile 2004 di __________ _RICO1 e di __________ _RICO2 è accolto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi
richiamati
gli art. 17, 106 ss. LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 6 aprile 2004 di_RICO1, __________ (DE), e __________ _RICO2,
__________ (DE), è accolto.
1.3. E’ fatto ordine all’_CON1 di procedere
al pignoramento della pretesa di _CON2 nei confronti della moglie signora
_TEST0 alla restituzione delle 50 azioni al portatore di fr. 1'000.-- cadauna
della __________ e di 98 azioni al portatore di fr. 1'000.-- cadauna della e
della __________ (già __________).
-
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
-
Contro
queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: – avv. _PAT2, __________;
–
_CON2, __________;
–
__________, __________.
Comunicazione
all’_CON1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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