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Numero d'incarto:
15.2004.7
Data decisione, Autorità:
02.02.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.7
Lugano
2 febbraio
2004
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 dicembre 2003 di
RI 0
contro
l’operato dell’CO 0 e meglio contro la notifica del
precetto esecutivo e i susseguenti atti esecutivi emessi nell'esecuzione n.
591'510 promossa da
PI 0
rappr. da RA 0
viste le
osservazioni 9 gennaio 2004 dell’UEF di Locarno;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 4
agosto 2003, il precetto esecutivo n. 591'510, in una busta non affrancata (cfr.
doc. 1 allegato all'atto ricorsuale), è stato depositato nella casella postale
n. __________ di __________ intestata alla società L__________ Sagl, ora in
liquidazione, di cui l'escusso è socio;
che il 10
novembre 2003, l'CO 0 ha emesso un avviso di pignoramento per il 24 novembre
2003 (cfr. doc. 3);
che il 16
novembre 2003, il ricorrente ha contestato la validità dell'esecuzione e
chiesto l'annullamento del pignoramento, osservando come il precetto esecutivo
fosse stato notificato per lettera (cfr. doc. 4);
che il 27
novembre 2003, l'Ufficio, dopo aver esaminato il precetto esecutivo fattogli
pervenire dal ricorrente, ha respinto la richiesta d'annullamento e confermato
l'avviso di pignoramento (cfr. doc. 7);
che il 3
dicembre 2003, l'Ufficio ha convocato il ricorrente presso i suoi uffici per
l'esecuzione del pignoramento (cfr. doc. 8);
che il 9
dicembre 2003, a ricezione della decisione 27 novembre 2003, e il 13 dicembre
2003, a ricezione della convocazione 2 dicembre 2003, il ricorrente ha ribadito
la sua richiesta d'annullamento dell'avviso di pignoramento (cfr. doc. 9, risp.
10);
che il 12
dicembre 2003, l'UEF di Locarno ha indirizzato al ricorrente un "ultimo
avviso di convocazione" (cfr. doc. 11), rinnovato il 18 dicembre 2003 (cfr.
doc. 12);
che il
ricorrente si aggrava ora contro la notifica del precetto esecutivo e la serie
di atti esecutivi successivi;
che, come
rettamente da esso rilevato, la notifica dei precetti esecutivi per lettera non
è ammessa (cfr. art. 64 e 72 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 9
ad art. 72, con rif.);
che
tuttavia, per costante giurisprudenza (cfr. STF 30 ottobre 2003 [7B.228/2003],
cons. 4.2; DTF 128 III 103, cons. 1b, 120 III 118 s., cons. 2; 110 III 11,
cons. 2) e per dottrina (cfr. ad es. Karl Wüthrich/Peter
Schoch, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art.
72; Gilliéron, op. cit., n. 20 ad
art. 72), l'atto esecutivo si rivela nullo (recte: inopponibile) solo qualora
l'escusso non abbia mai avuto conoscenza del precetto esecutivo notificato in
modo erroneo;
che se
invece, nonostante il fatto che non sia avvenuta una notifica conforme alla
legge, il precetto è comunque giunto all'escusso, l'atto esecutivo produce i
suoi effetti dal momento in cui egli ne ha avuto conoscenza (cfr. STF 30
ottobre 2003 [7B.228/2003], cons. 4.2; DTF 128 III 104, cons. 2, 120 III 116,
cons. 3b, cons. 2; 110 III 11, cons. 2);
che, nel
caso concreto, il ricorrente ha confermato per scritto – il 22 novembre 2003 –
di aver ritirato il precetto esecutivo n. 591'510 in data 4 agosto 2003 (cfr.
doc. 1);
che
risulta pertanto che egli ha avuto effettiva e completa conoscenza
dell'esecuzione in questione;
che il
ricorso in esame, inoltrato il 19 dicembre 2003, è in ogni caso tardivo per
sollevare la questione della regolarità della notifica del precetto esecutivo;
che
invero, l'CO 0 avrebbe dovuto considerare lo scritto 9 dicembre 2003 del
ricorrente (doc. 9) quale ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF, siccome questi non
condivideva la decisione 27 novembre 2003 (doc. 7), e, secondo la
giurisprudenza federale (cfr. DTF 126 III 86, cons. 3), avrebbe addirittura già
dovuto trattare come tale lo scritto 16 novembre 2003 (doc. 4), visto che poi
non ha interamente accolto la domanda ivi espressa dal ricorrente;
che
comunque siffatta considerazione non muta la conclusione, essendo anche il
ricorso interposto il 16 novembre 2003 da ritenere tardivo per contestare la
notifica – peraltro effettivamente avvenuta – del 4 agosto 2003;
che
l'avviso di pignoramento 10 novembre 2003 (doc. 3) era pertanto valido;
che però,
fino alla pronuncia sull'implicita domanda di effetto sospensivo contenuta
nello scritto 16 novembre 2003, l'Ufficio non avrebbe dovuto eseguire – ovvero
tentare di eseguire – il pignoramento, ricordato d'altronde che non è possibile
eseguire un pignoramento durante le ferie (nel caso concreto il 18 dicembre
2003 [doc. 12], primo giorno delle ferie natalizie, cfr. art. 56 n. 2 LEF e
Thomas Bauer, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 33
ad art. 56);
che in
queste condizioni, l'Ufficio dovrà emettere un nuovo avviso di pignoramento
tosto cresciuta in giudicato la presente sentenza;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 56, 72, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 19 dicembre 2003 di RI 0, __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: – RI 0, __________;
– RA
0, __________
Comunicazione
all’CO 0.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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