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Numero d'incarto:
15.2004.66
Data decisione, Autorità:
02.06.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.66
Lugano
2 giugno 2004
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 26 marzo 2004 di
RI1
rappr. dall'__________, RA2 __________
contro
l’operato dell’CO1 e meglio contro la pubblicazione
dei precetti esecutivi in via di realizzazione di un pegno immobiliare n.
__________ e __________, notificati al ricorrente nella sua qualità di terzo
proprietario del pegno e diretti contro
PI2 (USA)
a domanda di
PI1
rappr. dall'RA1
richiamata
l'ordinanza presidenziale 29 marzo 2004 con cui è stata negata la concessione
dell'effetto sospensivo;
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
ex art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso
irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o
temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002
[15.2002.89/96], cons. 1);
che
nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito
del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato
sentito (Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che
il ricorso in esame non è pertanto stato notificato né all'escutente né
all'escusso;
che
secondo l’art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF, la notificazione degli atti esecutivi “si fa
mediante pubblicazione quando il debitore è domiciliato all’estero e la
notificazione giusta il capoverso 3 non è possibile in un termine ragionevole”,
mentre secondo quest’ultimo capoverso “se il debitore è domiciliato all’estero,
la notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un
trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale
deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta”;
che
la Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla
comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia
civile o commerciale (RS 0.274.131) non è applicabile alla notifica di atti
esecutivi relativi a crediti di diritto pubblico, in particolare fiscale (cfr.
DTF 94 III 37; 96 III 65; CEF 16 luglio 2003 [15.03.83], cons. 3.1; Linee
direttive dell'Ufficio federale di giustizia in materia di assistenza
giudiziaria in materia civile, 3. ed., Berna 2003, p. 5 ad I
[http://www.ufg.admin.ch/themen/rechtshilfe/wegl-ziv-i.pdf]; Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art. 66;
Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 25 ad art. 66);
che
siccome la notifica negli Stati Uniti dei precetti esecutivi era nel caso
concreto impossibile, ben si giustificava il ricorso alla via edittale ex art.
66 cpv. 4 LEF (in tal senso: Gilliéron, op. cit., n. 70 ad art. 66);
che
il ricorso va pertanto respinto;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 66 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 26 marzo 2004 di __________ RI1 è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
– __________
RA2, __________;
– RA1,
Comunicazione
all’CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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