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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.63
Data decisione, Autorità:
12.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.63
Lugano
12 agosto
2004
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 22 marzo 2004 di
RICO1
rappr. dall'avv. __________, dello RAPP1 __________
contro
l’operato dell’_CON1 e meglio contro l'ammissione
nella graduatoria del fallimento decretato contro il ricorrente del credito
insinuato da
PINT1 , e
PINT2
entrambi rappr. dall' RAPP2
viste le
osservazioni 7 aprile 2004 di PINT2 e PINT1 e 13 aprile 2004 dell’CON1;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 12
marzo 2004, CON1 ha pubblicato la graduatoria del fallimento decretato contro __________,
ammettendo il credito insinuato da __________ PINT2 e __________ PINT1, a
titolo di lavori non eseguiti, difetti e danni nell'ambito di un contratto di
appalto, per l'importo residuo di fr. 16'014,05, dopo compensazione con un
credito di fr. 17'000.-- vantato dal fallito quale saldo della mercede
pattuita;
che il
ricorrente assevera di aver rinvenuto dopo tale pubblicazione uno scritto 14
maggio 2003 dell'avv. Renata RAPP2, patrocinatrice dei resistenti, in cui il
credito vantato da questi ultimi era limitato all'importo di fr. 17'868.--, che
veniva opposto in compensazione con il credito di fr. 17'000.-- vantato dal
fallito;
che
quest'ultimo ritiene la differenza tra le due pretese (pari a fr. 12'146,05,
recte: fr. 15'146,05 [fr. 17'000.-- + 16'014,05 - 17'868.--]) incomprensibile e
comunque manifestamente "spropositata" rispetto alla mercede totale
pattuita, pari a fr. 42'000.--;
che per
il ricorrente l'esame dell'Ufficio è stato incompleto, in quanto non avrebbe
avuto a disposizione lo scritto 14 maggio 2004, sicché alla luce di questo
nuovo elemento l'insinuazione in questione dovrebbe essere per lo meno
parzialmente respinta;
che la
graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF
all’Autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione della graduatoria
giusta l’art. 250 LEF, a dipendenza del tipo di censura sollevata (cfr. Dieter Hierholzer, Basler Kommentar zum
SchKG III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 8 ad art. 250; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 38 ad § 46);
che con
il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori procedurali
nell’allestimento della graduatoria, quale l'ammissione di un credito non
sufficientemente sostanziato (cfr. Hierholzer,
op. cit., n. 8 ad art. 250; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 36 ad art. 250; Alexander Brunner/Mark Reutter,
Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 2. ed., Berna 2002, p. 36 ad
2.3.1; Amonn/Walther, op. cit.,
n. 41 s. ad § 46), mentre con l’azione di contestazione va fatta valere una
violazione del diritto materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un
credito in graduatoria o l’ammissione di un creditore (cfr. per tutti: Amonn/Walther, op. cit., n. 45 ss. ad §
46; DTF 114 III 113, 119 III 84);
che
l’azione di contestazione della graduatoria è preclusa al fallito, il quale può
inoltrare unicamente ricorso contro la graduatoria sollevando censure di
carattere formale (cfr. Dieter
Hierholzer, op. cit., n. 22 ad art. 250);
che in
concreto la censura ricorsuale sull'asserita incompletezza dell'esame
dell'Ufficio si rivela infondata, siccome lo scritto 14 maggio 2003 dell'avv.
RAPP2 figura quale doc. 8 allegato all'insinuazione dei resistenti;
che prima
facie – il giudizio di merito spetta semmai al giudice – la decisione
dell'Ufficio di ammettere integralmente detta insinuazione appare
condivisibile, in base alla consistente documentazione prodotta a sostegno;
che in
particolare, la pretesa articolata nello scritto 14 maggio 2003 non si limitava
a fr. 17'868.--, ma riservava esplicitamente il costo di eventuali interventi,
da accertare da un perito, in relazione con l'impianto sanitario e di
riscaldamento con le serpentine nonché con l'impianto decalcificatore, dei
danni per i disagi subiti dai clienti, dell'intervento del loro patrocinatore e
dell'importo di fr. 4'500.--, da togliere dal preventivo a causa della mancata
fornitura del deposito di nafta;
che
comunque gli altri creditori disponevano di tutti gli elementi per contestare,
se del caso, la collocazione del credito in questione;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 250 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 22 marzo 2004 di RICO1, __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: – Studio legale RAPP1, __________;
– __________
__________ RAPP2, __________
Comunicazione
a CON1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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