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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.56
Data decisione, Autorità:
02.06.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.56
Lugano
2 giugno 2004
FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 18 marzo 2004 di
RI1
contro
l’operato dell’
CO1
nell’esecuzione n.
__________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI1
rappr. da RA1
richiamata
l’ordinanza presidenziale 22 marzo 2004 con la quale al ricorso è stato
concesso effetto sospensivo
viste
le osservazioni 6 aprile CO1
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
PI1 procede nei confronti di RI1 per l’incasso del proprio credito credito;
che
il 4 marzo 2004 veniva notificato a __________ RI1 l’avviso di pignoramento
nell’esecuzione n. __________ dell’CO1, previsto per il 29 marzo 2004;
che
con ricorso 18 marzo 2004 __________ RI1 si aggrava contro l’avviso di
pignoramento sostenendo di non aver mai ricevuto il PE n. __________;
che
delle osservazioni dell’CO1 si dirà, se necessario, in seguito;
che
per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua
abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;
che
quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta
della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati;
che
ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l’atto esecutivo viene
consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al
debitore (art. 64 cpv. 2 LEF);
che
se il debitore intende fare opposizione deve dichiararlo, verbalmente o per
scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni
dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione ( art. 74 cpv. 1
LEF);
che
nel caso in esame il PE n. __________ è stato trasmesso al Municipio di
__________ dall’CO1 per effettuarne la notifica al debitore;
che
in data 5 maggio 2004 è stato sentito quale teste il funzionario del Comune di
__________, il quale in merito alla notifica del PE in oggetto così si è
espresso:
“Produco la distinta
allestita CO1n data 9 gennaio 2004 dei precetti esecutivi da notificare, tra i
quali figura il precetto n. __________. Posso quindi affermare con certezza di
aver ricevuto il PE in oggetto da notificare al debitore. Sono anche sicuro di
non aver notificato il PE n. __________ al signor RI1 Probabilmente il PE è
andato perso o è stato notificato ad un altro debitore. Confermo di aver
notificato altri PE al signor __________ senza mai aver mai avuto problemi di
notifica, è la prima volta che contesta una notifica. Mi viene mostrata copia
per il creditore del PE n. __________ e confermo che la firma apposta in calce
alla voce “firma del funzionario incaricato della notifica” è la mia”. (cfr.
verbale audizione testimoniale __________, p. 2);
che
invitato a dare spiegazioni in merito alle modalità di notifica del PE in esame
il teste ha risposto nel modo seguente:
“ADR penso di aver
preparato precedentemente il PE da notificare apponendovi la mia firma e la
data perché era mia intenzione nella stessa giornata (6 febbraio 2004) di
consegnarlo al debitore. Il disguido può essere sorto quando si è trattato di
rispedire le copie dei precetti destinati ai creditori CO1. In quel momento
probabilmente la copia del PE in oggetto destinata al debitore è stata o
gettata nel cestino o notificata ad altro debitore. A sostegno della mia tesi
faccio notare che nella lista dei PE da notificare vi è il PE n. __________
pure destinato al signor RI1 che è stato notificato senza problemi.” (cfr.
verbale audizione testimoniale Mario __________, p. 2);
che
dalla risultanze istruttorie non é quindi emersa la dimostrazione
dell’effettiva notifica del precetto esecutivo al ricorrente;
che
in applicazione del principio in dubio pro debitore, la notifica del PE
n__________ a __________ RI1, deve essere considerata come non avvenuta;
che
di conseguenza l’avviso di pignoramento 4 marzo 2004 nell’esecuzione n.
__________ dell’CO1 deve essere annullato;
che
quindi l’CO1 procederà ad una nuova notifica del __________
che
il ricorso va pertanto accolto;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 64, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il
ricorso 18 marzo 2004 di __________ RI1, __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza è annullato l’avviso di pignoramento 4 marzo 2004 nell’esecuzione
n. __________ dell’CO1.
CO1
procederà ad una nuova notifica del PE n. __________.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
– __________
RI1, __________;
– RA1,
Comunicazione all’CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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