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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.54
Data decisione, Autorità:
08.07.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.54
Lugano
8 luglio 2004/CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
vicepresidente,
Chiesa
e Walser
segretario:
Jaques
statuendo
sul ricorso 10 marzo 2004 di
RI1
contro
l’operato
dell’CO1 e meglio contro il provvedimento 1. marzo 2004 con il quale è stato
ripristinato il pignoramento della rendita del ricorrente sulla base del verbale
e dei dati forniti all'Ufficio il 13 giugno 2003 nelle esecuzioni n.
__________, __________ e __________ promosse dallo
PI1
rappr.
dal Servizio incassi del Tribunale d'appello, Lugano, per le due prime
esecuzioni, dall'Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, per l'ultima
viste le osservazioni 15
marzo 2004 dell’CO1;
esaminati atti e
documenti
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con tre avvisi di
pignoramento del 7 gennaio 2004, l'CO1 ha comunicato al ricorrente che si
sarebbe proceduto, il 9 febbraio 2004, al pignoramento al suo domicilio per gli
importi di fr. 1'555,65 (es. n. __________), fr. 1'575,75 (es. n. __________) e
fr. 563.-- (es. n. __________);
che questa Camera ha
respinto il ricorso interposto da __________ RI1 contro questi atti esecutivi
con decisione 17 febbraio 2004 (inc. __________);
che il 9 febbraio 2004,
l'CO1 ha invitato il ricorrente a presentarsi presso l'Ufficio il 12 febbraio
2004 per l'allestimento del verbale di pignoramento;
che con certificato medico
dell'11 febbraio 2004, il Servizio psico-sociale di Bellinzona ha confermato
che __________ RI1 non era "in grado di partecipare all'incontro previsto
per il 12 febbraio 2004 a causa del suo stato psichico attualmente
caratterizzato da estrema fragilità";
che con provvedimento 13
febbraio 2004, poi ribadito il 24 febbraio 2004, l'CO1 ha preso atto del
certificato medico e invitato il ricorrente a presentarsi presso l'Ufficio il
- marzo 2004;
che con certificato medico
del 27 febbraio 2004, il Servizio psico-sociale di __________ ha comunicato
che: "il Sig. RI1 non ci accorda il suo consenso a partecipare
all'incontro previsto per il 01.03.2004 per l'allestimento del verbale di
pignoramento. Certifichiamo inoltre che, a causa dell'ulteriore aggravarsi
dello stato di tensione psichica del Sig. RI1 e dell'eventualità per nulla
remota di rischio, è altamente consigliabile riconsiderare la possibilità di
una mediazione";
che il 1. marzo 2004,
l'CO1 ha comunicato al ricorrente che la trattenuta della rendita sarebbe stata
ripristinata sulla base del verbale e dei dati forniti da esso il 13 giugno
2003 nell'ambito di un precedente pignoramento;
che __________ RI1 si
aggrava contro tale provvedimento, facendo valere che le sue due mancate comparse
sono state giustificate dal Servizio psico-sociale di __________ e che
sarebbero tuttora pendenti due richieste di mediazione presso il supplente
Ufficiale __________ e il Presidente di questa Camera, __________;
che va dato ragione al
ricorrente sul fatto che le sue assenze sono state preventivamente
giustificate;
che d'altronde l'Ufficio
non poteva fondarsi su un verbale di pignoramento allestito più di 7 mesi prima
per eseguire il nuovo pignoramento, i dati relativi all'affitto e ai premi di
cassa malati essendo in particolare suscettibili di essere stati modificati nel
frattempo;
che tuttavia lo
svolgimento dell'esecuzione non può essere bloccato a lungo dai problemi di
salute dell'escusso;
che se secondo i medici
__________ RI1 è in grado di designarsi un rappresentante (ciò che dovrebbe
essere il caso, siccome è stato capace di redigere di proprio pugno il ricorso
in esame), l'Ufficio deve, in virtù dell'art. 61 LEF, fissargli un breve
termine per procedere in tal senso;
che se il ricorrente si
rifiuta di nominarsi un rappresentante, l'Ufficio revocherà la sospensione
(cfr. Thomas Bauer, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 ad art. 61) e,
qualora l'escusso non si presenti, procederà d'ufficio al calcolo del minimo di
esistenza, assumendo le necessarie informazioni direttamente alla fonte (ad es.
presso il locatore o l'assicuratore malattia) sulla base dell'art. 91 cpv. 4 e
5 LEF;
che se, dal profilo
medico, il ricorrente non è nemmeno in grado di scegliersi un rappresentante,
l'Ufficio segnalerà il caso all'autorità tutoria perché gli si designi un
tutore o un curatore (cfr. Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 13 ad art. 61);
che per quanto attiene
alla censura fondata sulle richieste di mediazione di __________ RI1, va
evidenziato come né la LEF né la LALEF e nemmeno la LPR prevedono l'istituto
della mediazione né la possibilità di concedere un effetto sospensivo ad una
richiesta di mediazione;
che il ricorso va comunque
accolto;
che non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art.
17, 20a, 61, 91 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
- Il ricorso 10 marzo
2004 di __________ RI1, __________, è accolto.
1.1. Il provvedimento 1.
marzo 2004 dell'CO1 è annullato.
1.2. All'CO1 è ordinato di
determinarsi come ai considerandi.
-
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: – __________ RI1, __________;
– __________,
– __________,
__________.
Comunicazione
all’CO1.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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