Priority of enforcement groups in distribution list

15.2004.35Altro tribunale2 giu 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI1 and RI2 challenged an enforcement office’s distribution list for the proceeds from realising co-owned property shares. The supervisory court joined the two complaints in one proceeding. On the merits, it held that priority among enforcement groups is determined by the date on which continuation of execution is requested, not by the serial number of the enforcement file. Because the office had correctly paid the earlier group first, the complaints were dismissed. The court also confirmed that the office’s later decision was not a true reconsideration under Art. 17(4) LEF. No court fees or indemnities were imposed.

Massima Omnilex

Art. 17 LEF, 110 LEF; joinder of complaints and priority of enforcement groups in garnishment proceedings. Complaints directed against the same enforcement measure or closely connected measures may be joined even if the legal arguments differ; joinder is an organizational measure serving procedural economy and does not merge the individual cases. For the ranking of enforcement groups, the decisive criterion is the date of the continuation request. Creditors who request continuation within the statutory 30-day period belong to the same group; later requests form subsequent groups, which may participate in the seized assets only after the preceding group is satisfied in full. An incorrect reference to a provision inapplicable to garnishment proceedings does not affect the outcome if the reasoning is otherwise correct.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2004.35

Data decisione, Autorità: 02.06.2004, CEF

Incarto n. 15.2004.35

Lugano 2 giugno 2004 CJ/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Jaques

statuendo sul "ricorso" 18 febbraio 2004 di

RI1 RI2

contro

l’operato dell’CO2 e meglio contro lo stato di riparto 9 febbraio 2004 relativo al provento della realizzazione delle quote di comproprietà sui fondi n. __________ e __________ RFD di __________ nelle esecuzioni promosse contro

PI1

da

PI2 (es. __________) rappr. dallo RA1 PI3 (es. __________) PI4 (es. __________) rappr. da RA2 PI5 (es. __________) rappr. da RA3 PI6 (es. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________) rappr. dall'RA4 PI7 (es. __________) PI8 (es. __________, __________)) rappr. daRA4 PI9 (es. __________) rappr. dalla RA5 PI10 (es. __________) PI11 (es. __________) rappr. dalla RA6 PI12 (es. __________) rappr. dal RA7 PI13 (es. __________) rappr. dall’RA8 PI14 (es. __________) rappr. dal RA9

viste le osservazioni 14 aprile 2004 dell'CO1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti ex combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti;

che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Flavio Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6);

che i ricorsi di __________ RI1 e __________ RI2, riuniti in un singolo atto, possono pertanto essere congiunti;

che il 9 febbraio 2004, l'CO2 ha depositato lo stato di riparto impugnato, stabilendo in particolare il versamento di acconti di fr. 2'185,50, 2'464,70 e 468,65 a favore delle esecuzioni n. __________, risp. __________ e __________, mentre veniva accertata l'assenza di eccedenza a favore di tutti gli altri creditori pignoranti;

che con atto 18 febbraio 2004, i ricorrenti hanno chiesto spiegazioni in merito alle priorità di riparto, constatando come nell'ordine numerico il loro precetto esecutivo (n. __________) si situasse in terza posizione;

che ci si potrebbe chiedere se tale scritto fosse da considerare quale ricorso e non come semplice domanda d'informazione;

che comunque, con provvedimento 23 febbraio 2004, l'Ufficio ha dichiarato irricevibile il "ricorso" di __________ RI1 e __________ RI2 e l'ha stralciato dai ruoli, rilevando come le esecuzioni a favore delle quali era previsto il versamento di un acconto facevano parte del verbale di pignoramento del 4 dicembre 2001, mentre le altre esecuzioni, compresa quella dei ricorrenti, facevano parte del verbale di pignoramento del 23 aprile 2002, ossia di un gruppo successivo ai sensi degli art. 113 RFF e 144 LEF;

che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’Ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta;

che in tal caso l’Ufficio deve emanare una nuova decisione, notificandola senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3);

che invece se l'ufficio respinge o accoglie solo parzialmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza deve evadere il ricorso sui punti non accolti dall’organo di esecuzione (cfr. CEF 7 novembre 2000 [15.00.122/126], cons. 1.2.2);

che nel caso di specie, con il (nuovo) provvedimento 23 febbraio 2004 l'Ufficio ha confermato la decisione contestata, sicché non può essere considerato quale riconsiderazione ex art. 17 cpv. 4 LEF;

che siccome lo scritto 18 febbraio 2004 di __________ RI1 e __________ RI2 è stato trattato come ricorso e così comunicato agli altri partecipanti, occorre che questa Camera si pronunci sul provvedimento che ne è l'oggetto;

che la motivazione contenuta nello scritto 23 febbraio 2004 dell'Ufficio va confermata nel suo risultato, ancorché il riferimento all'art. 113 RFF non sia pertinente, siccome tale norma concerne le procedure di realizzazione del pegno immobiliare e non le esecuzioni in via di pignoramento;

che per quanto concerne queste ultime, l'art. 110 cpv. 1 LEF prevede che i creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo e formano ciò che la legge definisce un "gruppo" (cfr. art. 110 cpv. 2 LEF);

che i creditori che presentano la domanda di continuazione dell'esecuzione solo dopo lo scadere del termine di 30 giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato (art. 110 cpv. 2 LEF);

che i beni pignorati a favore di un gruppo precedente possono essere oggetto del pignoramento a favore del gruppo successivo soltanto nella misura in cui vi è un'eccedenza dopo il pagamento completo dei crediti del gruppo precedente (cfr. art. 110 cpv. 3 LEF);

che nel caso di specie, l'Ufficio, il 7 novembre 2001, ha pignorato una prima volta i fondi n. __________ e __________ RFD di __________ a favore dell'esecuzione n. __________ dell'PI2, il quale aveva chiesto la prosecuzione dell'esecuzione già il 24 luglio 2001;

che le esecuzioni n. __________ e __________, per le quali la prosecuzione era stata chiesta il 13 novembre, risp. il 7 dicembre 2001, quindi nel termine di 30 giorni scadente proprio il 7 dicembre 2001, sono entrate a far parte del primo gruppo;

che l'11 marzo 2002, l'Ufficio ha pignorato una seconda volta i medesimi fondi a favore dell'esecuzione n. __________, la cui prosecuzione era stata chiesta l'8 gennaio 2002, indicando nel verbale come gli stessi fossero già stati "staggiti per altre procedure";

che sono state inserite in questo secondo gruppo le esecuzioni n. __________ (quella inoltrata dai ricorrenti), __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, la cui prosecuzione era stata chiesta prima dell'10 aprile 2002 (ritenuto che il termine è di 30 giorni e non di un mese, cfr. Ingrid Jent-Sørensen, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 11 ad art. 110);

che il 7 agosto 2002, l'Ufficio ha pignorato una terza volta i medesimi fondi a favore dell'esecuzione n. __________, la cui prosecuzione era stata chiesta il 15 aprile 2002, indicando nel verbale come gli stessi fossero già stati "staggiti per altre procedure";

che sono state inserite in questo terzo gruppo le esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, la cui prosecuzione era stata chiesta prima del 15 maggio 2002;

che in queste condizioni, l'Ufficio ha rettamente proceduto a pagare in primo luogo i creditori del primo gruppo, in conformità dell'art. 110 cpv. 3 LEF;

che secondo la legge determinante per l'ordine dei gruppi è infatti la data dell'inoltro della domanda di prosecuzione dell'esecuzione e non il numero del precetto esecutivo, sicché è possibile che un'esecuzione con un numero inferiore ad un'altra possa essere inserita in un gruppo successivo, a dipendenza del fatto che l'escusso interponga o no opposizione, della durata della procedura di rigetto dell'opposizione e della diligenza del creditore;

che il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

che per evitare incomprensioni del tipo di quelle riscontrate nella fattispecie, l'Ufficio deve attribuire un numero proprio ad ogni gruppo, da iscrivere nell'apposita rubrica della copertina dell'incarto e nel conto generale del debitore, riferirvisi quando indica nel verbale di pignoramento che i beni sono già stati pignorati a favore di un gruppo precedente, menzionando inoltre la data dell'esecuzione del/dei pignoramento/i precedente/i e allestire una graduatoria/stato di riparto (modello n. 35) propria per ogni gruppo (cfr. Christian Schöniger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 146; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 64 ad art. 110 e n. 47 ad art. 146; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 1 ad § 30);

Richiamati gli art. 17, 20a, 110 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dal ricorso 18 febbraio 2004 di __________ RI1 e __________ RI2, Preonzo, sono congiunte.

  1. Il ricorso 18 febbraio 2004 di __________ RI1 è respinto.

  2. Il ricorso 18 febbraio 2004 di __________ RI2 è respinto.

  3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  5. Intimazione a:

–RI1, __________;

– RI2, __________;

– PI1, __________;

– RA1, __________;

– PI3, __________;

– RA2, __________;

– RA3, __________;

– PI7, __________;

– RA4, __________;

– RA5, __________;

PI10, __________;

– RA6;

– RA7, __________;

– RA8, __________;

– RA9, __________

Comunicazione all’CO2, per il tramite dell'CO1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementdistribution listenforcement groupsjoinderprioritycontinuation requestsupervisory complaintcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the two complaints could be joined in one proceeding

Decisione estratta

Yes. Complaints against the same enforcement act or related acts based on the same factual complex may be joined even if they contain different arguments.

Motivazione estratta

Joinder serves procedural economy and is an organizational measure that may be ordered ex officio; the joined cases keep their individual identity for the dispositive part.

Questione giuridica chiave

Whether the distribution list assigning payments to earlier enforcement groups was unlawful

Decisione estratta

No. The enforcement office correctly prioritized the earlier group; group priority depends on the date of the continuation request, not on the enforcement file number.

Motivazione estratta

Under Art. 110 LEF, creditors who request continuation within 30 days form one group; later requests form subsequent groups. Later groups can share in the seized assets only after full satisfaction of earlier groups. The office’s reference to Art. 113 RFF was incorrect but harmless to the result.

Questione giuridica chiave

Whether costs or compensation should be awarded

Decisione estratta

No court fee or indemnity was imposed.

Motivazione estratta

The decision expressly waived judicial costs and party compensation.

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