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Numero d'incarto:
15.2004.35
Data decisione, Autorità:
02.06.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.35
Lugano
2 giugno 2004
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques
statuendo sul "ricorso" 18 febbraio 2004 di
RI1
RI2
contro
l’operato dell’CO2 e meglio contro lo stato di
riparto 9 febbraio 2004 relativo al provento della realizzazione delle quote di
comproprietà sui fondi n. __________ e __________ RFD di __________ nelle
esecuzioni promosse contro
PI1
da
PI2 (es. __________)
rappr. dallo RA1
PI3 (es. __________)
PI4 (es. __________)
rappr. da RA2
PI5 (es. __________)
rappr. da RA3
PI6 (es. __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________)
rappr. dall'RA4
PI7 (es. __________)
PI8 (es. __________, __________))
rappr. daRA4
PI9 (es. __________)
rappr. dalla RA5
PI10 (es. __________)
PI11 (es. __________)
rappr. dalla RA6
PI12 (es. __________)
rappr. dal RA7
PI13 (es. __________)
rappr. dall’RA8
PI14 (es. __________)
rappr. dal RA9
viste le osservazioni
14 aprile 2004 dell'CO1;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che più ricorsi –
presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum
– formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o
contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati
sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti ex
combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni
fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi
divergenti;
che il giudizio di
congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza,
preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura
ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano
comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e
possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio
1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a;
cfr. pure Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.,
ed i rif. in nota 6);
che i ricorsi di
__________ RI1 e __________ RI2, riuniti in un singolo atto, possono pertanto
essere congiunti;
che il 9 febbraio 2004, l'CO2
ha depositato lo stato di riparto impugnato, stabilendo in particolare il
versamento di acconti di fr. 2'185,50, 2'464,70 e 468,65 a favore delle
esecuzioni n. __________, risp. __________ e __________, mentre veniva
accertata l'assenza di eccedenza a favore di tutti gli altri creditori
pignoranti;
che con atto 18 febbraio
2004, i ricorrenti hanno chiesto spiegazioni in merito alle priorità di
riparto, constatando come nell'ordine numerico il loro precetto esecutivo (n.
__________) si situasse in terza posizione;
che ci si potrebbe
chiedere se tale scritto fosse da considerare quale ricorso e non come semplice
domanda d'informazione;
che comunque, con
provvedimento 23 febbraio 2004, l'Ufficio ha dichiarato irricevibile il
"ricorso" di __________ RI1 e __________ RI2 e l'ha stralciato dai
ruoli, rilevando come le esecuzioni a favore delle quali era previsto il
versamento di un acconto facevano parte del verbale di pignoramento del 4
dicembre 2001, mentre le altre esecuzioni, compresa quella dei ricorrenti,
facevano parte del verbale di pignoramento del 23 aprile 2002, ossia di un
gruppo successivo ai sensi degli art. 113 RFF e 144 LEF;
che giusta l’art.
17 cpv. 4 LEF l’Ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino
all’invio della sua risposta;
che
in tal caso l’Ufficio deve emanare una nuova decisione, notificandola
senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
che
se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente,
l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86
cons. 3);
che
invece se l'ufficio respinge o accoglie solo parzialmente le richieste del
ricorrente, l’autorità di vigilanza deve evadere il ricorso sui punti non accolti
dall’organo di esecuzione (cfr. CEF 7 novembre 2000 [15.00.122/126], cons.
1.2.2);
che
nel caso di specie, con il (nuovo) provvedimento 23 febbraio 2004 l'Ufficio ha
confermato la decisione contestata, sicché non può essere considerato quale
riconsiderazione ex art. 17 cpv. 4 LEF;
che
siccome lo scritto 18 febbraio 2004 di __________ RI1 e
__________ RI2 è stato trattato come ricorso e così comunicato agli altri
partecipanti, occorre che questa Camera si pronunci sul provvedimento che ne è
l'oggetto;
che la motivazione
contenuta nello scritto 23 febbraio 2004 dell'Ufficio va confermata nel suo
risultato, ancorché il riferimento all'art. 113 RFF non sia pertinente, siccome
tale norma concerne le procedure di realizzazione del pegno immobiliare e non
le esecuzioni in via di pignoramento;
che per quanto concerne
queste ultime, l'art. 110 cpv. 1 LEF prevede che i creditori che presentano
domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di
un pignoramento partecipano a questo e formano ciò che la legge definisce un
"gruppo" (cfr. art. 110 cpv. 2 LEF);
che i creditori che
presentano la domanda di continuazione dell'esecuzione solo dopo lo scadere del
termine di 30 giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con
pignoramento separato (art. 110 cpv. 2 LEF);
che i beni pignorati a
favore di un gruppo precedente possono essere oggetto del pignoramento a favore
del gruppo successivo soltanto nella misura in cui vi è un'eccedenza dopo il
pagamento completo dei crediti del gruppo precedente (cfr. art. 110 cpv. 3 LEF);
che nel caso di specie,
l'Ufficio, il 7 novembre 2001, ha pignorato una prima volta i fondi n.
__________ e __________ RFD di __________ a favore dell'esecuzione n.
__________ dell'PI2, il quale aveva chiesto la prosecuzione dell'esecuzione già
il 24 luglio 2001;
che le esecuzioni n.
__________ e __________, per le quali la prosecuzione era stata chiesta il 13
novembre, risp. il 7 dicembre 2001, quindi nel termine di 30 giorni scadente
proprio il 7 dicembre 2001, sono entrate a far parte del primo gruppo;
che l'11 marzo 2002,
l'Ufficio ha pignorato una seconda volta i medesimi fondi a favore
dell'esecuzione n. __________, la cui prosecuzione era stata chiesta l'8
gennaio 2002, indicando nel verbale come gli stessi fossero già stati "staggiti
per altre procedure";
che sono state inserite
in questo secondo gruppo le esecuzioni n. __________ (quella inoltrata dai
ricorrenti), __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, la cui prosecuzione era stata chiesta prima dell'10
aprile 2002 (ritenuto che il termine è di 30 giorni e non di un mese, cfr.
Ingrid Jent-Sørensen, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 11 ad art. 110);
che il 7 agosto 2002,
l'Ufficio ha pignorato una terza volta i medesimi fondi a favore
dell'esecuzione n. __________, la cui prosecuzione era stata chiesta il 15
aprile 2002, indicando nel verbale come gli stessi fossero già stati "staggiti
per altre procedure";
che sono state inserite
in questo terzo gruppo le esecuzioni n. __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________, la cui
prosecuzione era stata chiesta prima del 15 maggio 2002;
che in queste
condizioni, l'Ufficio ha rettamente proceduto a pagare in primo luogo i creditori
del primo gruppo, in conformità dell'art. 110 cpv. 3 LEF;
che secondo la legge
determinante per l'ordine dei gruppi è infatti la data dell'inoltro della
domanda di prosecuzione dell'esecuzione e non il numero del precetto esecutivo,
sicché è possibile che un'esecuzione con un numero inferiore ad un'altra possa
essere inserita in un gruppo successivo, a dipendenza del fatto che l'escusso
interponga o no opposizione, della durata della procedura di rigetto
dell'opposizione e della diligenza del creditore;
che il ricorso va
pertanto respinto;
che non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62
cpv. 2 OTLEF);
che per evitare
incomprensioni del tipo di quelle riscontrate nella fattispecie, l'Ufficio deve
attribuire un numero proprio ad ogni gruppo, da iscrivere nell'apposita rubrica
della copertina dell'incarto e nel conto generale del debitore, riferirvisi
quando indica nel verbale di pignoramento che i beni sono già stati pignorati a
favore di un gruppo precedente, menzionando inoltre la data dell'esecuzione
del/dei pignoramento/i precedente/i e allestire una graduatoria/stato di
riparto (modello n. 35) propria per ogni gruppo (cfr. Christian Schöniger, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,
n. 17 ad art. 146; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 64 ad art. 110 e n. 47 ad art.
146; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 1 ad § 30);
Richiamati gli art. 17, 20a, 110 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Le
procedure dipendenti dal ricorso 18 febbraio 2004 di __________ RI1 e
__________ RI2, Preonzo, sono congiunte.
-
Il ricorso 18 febbraio 2004 di __________ RI1 è respinto.
-
Il ricorso 18
febbraio 2004 di __________ RI2 è respinto.
-
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
–RI1, __________;
– RI2, __________;
– PI1, __________;
– RA1, __________;
– PI3, __________;
– RA2, __________;
– RA3, __________;
– PI7, __________;
– RA4, __________;
– RA5, __________;
PI10, __________;
– RA6;
– RA7, __________;
– RA8, __________;
– RA9, __________
Comunicazione all’CO2, per il tramite dell'CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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