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Numero d'incarto:
15.2004.29
Data decisione, Autorità:
02.06.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.29
Lugano
2 giugno 2004
CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 gennaio 2004 di
RI1
RI2
entrambi rappr. dall' RA1 Lugano
contro
l’operato dell’CO1 e meglio contro il provvedimento 15
gennaio 2004 relativo alla delibera di lavori nell'esecuzione n. __________ in
via di realizzazione del pegno immobiliare gravante il fondo n. __________ RFD
di __________, proprietà dei ricorrenti, promossa da
CO2
rappr. da RA2
procedura riguardante anche, in qualità di
amministratrice dell’immobile oggetto del pegno:
PI1
viste le osservazioni 12 febbraio 2004 di PI1 e 20 febbraio
2004dell’CO1;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con
un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo
d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il
medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti,
possono essere congiunti ex combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 Lpamm;
che
il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con
una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale,
ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF
16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211],
cons. 1a; cfr. pure Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in
nota 6);
che
con scritto 12 marzo 2003 (doc. 6b allegato alle osservazioni di PI1),
l'incaricato dei servizi tecnico-amministrativi della Sezione per la protezione
dell'aria, dell'acqua e del suolo ha riconfermato all'amministratrice del fondo
n. __________ RFD di __________, la fiduciaria PI1, che il serbatoio
dell'impianto di riscaldamento non era stato costruito da una ditta autorizzata
e non poteva essere utilizzato finché, in ossequio all'art. 21 dell'Ordinanza
federale contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi, del 1. luglio
1998, non gli fosse stato trasmesso un attestato di esame, da rilasciare da un
esperto dell'Associazione svizzera di ispezione tecnica (ASIT) di Wallisellen;
che
al termine del suo controllo avvenuto il 14 novembre 2003, il perito della
SVTI/ASIT ha concluso che il serbatoio non rispondeva alle esigenze delle
Regole della tecnica per il calcolo statico, il dimensionamento, l'esecuzione e
il controllo dei serbatoi prismatici di grandezza media in acciaio (RdT) T2,
edizione 1999, dell'ASIT (doc. 5 prodotto da PI1, p. 2);
che
in considerazione della qualità e della redditività, il perito ha ritenuto più
giudiziosa la sostituzione con un serbatoio nuovo invece dell'adattamento a
dette Regole;
che
con il provvedimento impugnato, del 15 gennaio 2004, l'CO1, riferendosi al
rapporto del perito dell'ASIT, ha autorizzato PI1 a procedere alla delibera dei
lavori volti all'eliminazione della cisterna esistente, alla costruzione sul
posto di una nuova di stessa capienza, come da offerta scritta della ditta
__________, e al rivestimento della vasca in Sarnafil, come da offerta scritta
della ditta __________, per un importo complessivo di fr. 22'345.--;
che
il ricorrente si aggrava contro tale provvedimento, in quanto ritiene
l'intervento:
– inutile, siccome il
problema dell'impianto esistente sarebbe stato risolto con la messa fuori
esercizio della cisterna interrata e con la posa di un impianto provvisorio a
norma e funzionante;
– sproporzionato quanto ai
costi, PI1 avendo raccolto offerte più vantaggiose rispetto a quella ritenuta;
– inadeguata rispetto al
periodo invernale prescelto per l'esecuzione dell'intervento;
che
nelle sue osservazioni 12 febbraio 2004, PI1 evidenzia come l'intervento sia
necessario e urgente, siccome:
– l'impianto posato
all'esterno è solo provvisorio e limitato a soli 2'000 litri, sicché necessita
di fornitura quasi settimanale di nafta, ciò che implica disagi per gli
inquilini oltre che un aumento di spese per acquisti numerosi, ravvicinati e di
piccola quantità;
– sono state interpellate
quattro ditte per i serbatoi in plastica, risp. tre per quello in lamiera
(compreso il rivestimento della vasca di contenimento), le offerte essendo
state comunicate al precedente patrocinatore dei ricorrenti, avv. __________,
già il 5 febbraio 2003, senza riscontro;
– per un immobile del
genere di quello in questione è consigliata la posa di un nuovo serbatoio della
stessa capacità di quello messo fuori uso, cioè di 20'000 litri;
– delle tre ditte
consultate in proposito secondo le indicazioni di un responsabile del
Dipartimento del territorio e di un ingegnere, l'offerta migliore è quella di
__________, ritenuto che __________ non effettua più questi lavori;
– l'installazione del
nuovo impianto avviene senza dover interrompere l'erogazione di calore, quindi
non vi sono problemi d'inadeguatezza del periodo d'intervento;
– che il creditore
ipotecario ha dato il suo consenso per tale intervento;
che
in virtù dell'art. 18 cpv. 2 RFF (per il rinvio dell'art. 102 RFF), se non esiste pericolo nel ritardo, l'ufficio
deve consultare anzitutto i creditori ed il debitore sottoponendo loro delle
proposte concrete sui provvedimenti da prendersi e sul modo di coprirne le
spese, impartendo loro congruo termine per opporvisi;
che
trascorso il termine senza opposizione, le proposte dell'ufficio si avranno per
accettate;
che
se i creditori ed il debitore sono d'accordo su altri provvedimenti, l'ufficio
si conformerà alle loro istruzioni, sempreché i creditori ne anticipino le
spese o che esistano mezzi sufficienti;
che
se gli interessati non sono d'accordo sulle misure da prendersi, l'ufficio si
rivolgerà all'autorità di vigilanza per istruzioni;
che
nel caso concreto, PI1, già il 5 febbraio 2003, aveva comunicato all'avv.
__________ le diverse possibilità d'intervento e le relative offerte, indicando
chiaramente la preferenza ed i motivi a favore della soluzione della
costruzione in loco di un serbatoio in lamiera, secondo l'offerta della ditta
__________ (cfr. doc. 1a allegato alle osservazioni);
che
con scritto 9 febbraio 2004, il creditore ipotecario, CO2, ha dato il suo
consenso ai lavori (cfr. doc. 7 allegato alle osservazioni), mentre i
ricorrenti non si sono determinati nel termine impartito, ma si sono opposti
solo con il ricorso in esame;
che
spetta pertanto a questa Camera dare le necessarie istruzioni del caso ai sensi
dell'art. 18 cpv. 2 RFF;
che
le misure di amministrazione e coltura del fondo ex art. 102 cpv. 3 LEF (per
rinvio dell'art. 155 cpv. 1 LEF) spettanti all'Ufficio di esecuzione devono
limitarsi al necessario, ossia non devono andare oltre alla mera conservazione
della cosa costituita in pegno, in particolare non devono portare ad una
modifica del suo uso o della sua sostanza, seppur ciò dovesse apparire
ragionevole dal profilo economico (cfr. DTF 120 III140, cons. 2b; André E.
Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 14 ad art. 102);
che
la sistemazione attuale delle cisterne all'esterno, con i rischi di
manomissione da parte di terzi e gli inconvenienti, non solo economici,
procurati ai locatari connessi alla necessità di frequenti rifornimenti di
nafta dovuti alla limitata capacità delle cisterne, non può essere mantenuta a
lungo termine;
che
la procedura esecutiva non è vicina alla conclusione, siccome l'opposizione
interposta dai ricorrenti, il cui rigetto provvisorio è stato confermato da
questa Camera il 30 luglio 2001 (CEF 14.2000.111/112), non è tuttora stata
definitivamente tolta, il dibattimento finale della causa di disconoscimento di
debito essendo fissato per il 9 giugno 2004;
che
tenuto conto delle facoltà di ricorso e del tempo necessario per l'attuazione
della procedura di accertamento degli oneri e la fissazione dell'incanto, si
può ritenere che l'immobile non potrà verosimilmente essere aggiudicato prima
della fine dell'anno prossimo;
che
in queste condizioni una sistemazione definitiva della cisterna s'impone;
che
siffatta sistemazione riveste anche un ruolo conservativo, siccome garantisce
il mantenimento delle locazioni e delle possibilità di affittare i locali
sfitti;
che
la soluzione propugnata dall'amministrazione appare quella migliore rispetto
alle altre offerte ricevute ed ha ricevuto l'avallo del creditore pignoratizio;
che
gli escussi non propongono d'altronde offerte migliori;
che
siccome l'offerta di __________ è conforme ai prezzi di mercato, e poiché i
lavori prospettati sarebbero in ogni caso dovuti essere effettuati dagli
aggiudicatari, né i creditori né i debitori vengono pregiudicati con
l'anticipare l'installazione di una nuova cisterna interna;
che
i relativi costi sono da addebitare al conto affitti gestito dalla PI1 per
l’CO1 (CEF 20 ottobre 2003 [15.03.147], dispositivo n. 1.2);
che
il ricorso va pertanto respinto;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 102 LEF; 18, 102 RFF; 61, 62
OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 23 gennaio 2003 di RI1, __________, è respinto.
-
Il
ricorso 23 gennaio 2003 di RI2, __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
RA1, __________;
RA2, __________;
PI1, __________.
Comunicazione all’CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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