Sale by public auction of a co-owned inheritance share

15.2004.216Altro tribunale12 gen 2005Granted

Sintesi

The supervisory chamber of the Ticino Court of Appeal decided an enforcement office’s request concerning the realization of the debtor’s share in an undivided inheritance. After a failed conciliation attempt and no alternative proposal from the creditors within the deadline, the court ordered realization by public auction. The decision was rendered under the debt-enforcement rules governing the realization of rights in common ownership and inheritance co-ownership. A ten-day appeal to the Federal Supreme Court’s debt-enforcement chamber was indicated.

Regest

Art. 132 LEF; Art. 9-10 RDC: where the realization of a debtor’s share in an undivided inheritance is to be determined and the conciliation attempt fails, the supervisory authority may order realization by public auction if no interested party submits an alternative proposal within the allotted period. In such circumstances, auction is an appropriate realization method, particularly when also supported by the enforcement office (consid. implicit).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2004.216

Data decisione, Autorità: 12.01.2005, CEF

Titolo: realizzazione

Incarto n. 15.2004.216

Lugano 12 gennaio 2005 PF/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli,

statuendo sull’istanza 22 dicembre 2004 di

IS 1

tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

PI 1

nell’eredità indivisa relitta dal defunto

PI 1, , composta di:

PI 1,

PI 1, PI 1,

nelle esecuzioni di cui al gruppo n. 308 dell’IS 1 promosse dai creditori ivi partitamente indicati;

preso atto delle domande di vendita presentate il 31 maggio e il 30 settembre 2004;

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi in data 29 novembre 2004 in conformità della citazione del 29 ottobre 2004;

rilevato che nel termine fissato in data 29 novembre 2004 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, non è giunta all’IS 1 alcuna proposta da parte dei creditori;

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto anche dall’Ufficio;

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia: 1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a PI 1, , nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu PI 1 Biasca, composta di PI 1, PI 1, PI 1, , interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui al gruppo n.308 dell’IS 1, promosse dai creditori ivi partitamente indicati.

  1. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

  2. Intimazione all'IS 1 e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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