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15.2004.216 ΓÇó Sale by public auction of a co-owned inheritance share
15.2004.216Altro tribunale12 gen 2005Granted
The supervisory chamber of the Ticino Court of Appeal decided an enforcement office’s request concerning the realization of the debtor’s share in an undivided inheritance. After a failed conciliation attempt and no alternative proposal from the creditors within the deadline, the court ordered realization by public auction. The decision was rendered under the debt-enforcement rules governing the realization of rights in common ownership and inheritance co-ownership. A ten-day appeal to the Federal Supreme Court’s debt-enforcement chamber was indicated.
Art. 132 LEF; Art. 9-10 RDC: where the realization of a debtor’s share in an undivided inheritance is to be determined and the conciliation attempt fails, the supervisory authority may order realization by public auction if no interested party submits an alternative proposal within the allotted period. In such circumstances, auction is an appropriate realization method, particularly when also supported by the enforcement office (consid. implicit).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2004.216
Data decisione, Autorità: 12.01.2005, CEF
Titolo: realizzazione
Incarto n. 15.2004.216
Lugano 12 gennaio 2005 PF/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli,
statuendo sull’istanza 22 dicembre 2004 di
IS 1
tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso
PI 1
nell’eredità indivisa relitta dal defunto
PI 1, , composta di:
PI 1,
PI 1, PI 1,
nelle esecuzioni di cui al gruppo n. 308 dell’IS 1 promosse dai creditori ivi partitamente indicati;
preso atto delle domande di vendita presentate il 31 maggio e il 30 settembre 2004;
considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi in data 29 novembre 2004 in conformità della citazione del 29 ottobre 2004;
rilevato che nel termine fissato in data 29 novembre 2004 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, non è giunta all’IS 1 alcuna proposta da parte dei creditori;
ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto anche dall’Ufficio;
visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)
pronuncia: 1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a PI 1, , nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu PI 1 Biasca, composta di PI 1, PI 1, PI 1, , interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui al gruppo n.308 dell’IS 1, promosse dai creditori ivi partitamente indicati.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione all'IS 1 e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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