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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.19
Data decisione, Autorità:
13.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.19
Lugano
13 agosto
2004
CJ/fp/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 23 gennaio 2004 di
RICO1
patrocinata dall' PAT1
contro
l’operato dell’CON1 e meglio contro le condizioni
d'incanto 15 gennaio 2004 relative al fondo n. __________ appartenente alle
seguenti società, ora in fallimento, in ragione di un 1/5 ciascuna:
procedura che
interessa anche il creditore ipotecario
PINT1
rappr. da RAPP1
viste le
osservazioni 9 febbraio 2004 di PINT1 e 8 marzo 2004 dell'CON1;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che la
ricorrente, quale titolare di due cartelle ipotecarie al portatore di secondo e
pari rango gravanti il fondo da porre all'asta, censura in primo luogo il
calcolo degli interessi relativo ai crediti di cui, il 12 gennaio 2004, ha
ottenuto la cessione dal creditore __________ (cfr. doc. C), ritenendo che, per
il periodo dal 1° gennaio 1990 al 22 gennaio 1992, ammontino a fr. 41'039,90
invece dell'importo di fr. 21'773,95 indicato nell'elenco degli oneri allestito
nel fallimento dell'__________ (doc. E, p. 7);
che in
realtà, così facendo, la ricorrente impugna l'elenco degli oneri (o tutti i
cinque elenchi) e non le condizioni d'asta;
che
siffatti elenchi sono stati depositati già il 5 luglio 1995 e sono pertanto
passati in giudicato;
che,
fatta salva la facoltà d'insinuare (nuovi) crediti fino alla chiusura del
fallimento (art. 251 LEF), una volta cresciuta in giudicato, la graduatoria
(compresi gli elenchi oneri) non può più essere modificata (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed.,
1997, n. 5 ad art. 257; Urs Bürgi, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 257), salvo in casi eccezionali quali (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 38 ad art. 250; Dieter Hierholzer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 121 ad art. 247): la nullità
assoluta di una collocazione (in particolare trattandosi di una pretesa che in
realtà è un debito di massa [cfr. DTF 106 III 123-124 con rif.] oppure di una
collocazione ottenuta con un atto illecito [DTF 87 III 79; 88 III 131; 91 III
87), l'assenza, nella graduatoria o nell’elenco oneri, di una decisione chiara
sull’estensione di un credito o di un privilegio (cfr. DTF 97 III 39
ss.), un errore manifesto non oggetto di contestazione (DTF 111 II 84, cons. 3a
e rif. ivi; CEF 29 aprile 1998 [15.97.206], cons. 1b; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 37 ad §46), un fatto nuovo successivo
(cambiamento di titolarità di un credito collocato, estinzione, ecc.) oppure la
ripartizione del dividendo relativo ad un credito contestato con successo in
un’azione retta dall’art. 250 cpv. 2 LEF (cfr. DTF 56 III 22; Staehelin, op. cit., n. 8 ad art. 261);
che nel
caso concreto nessuno di questi presupposti è realizzato;
che il
cessionario di un credito non può avere più diritti del cedente (in virtù del
principio "nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse
habet" alla base degli art. 167-169 CO, cfr. Pierre Engel, Traité des obligations en droit
suisse, 2a ed., Berna 1997, p. 883 ad n. 277);
che deve
pertanto lasciarsi opporre la situazione procedurale esistente al momento della
cessione, in particolare l'autorità di cosa giudicata (res iudicata limitata
alla ripartizione nella liquidazione in corso, cfr. Amonn/Walther, op. cit., n. 62 e 68 ad § 46; Hierholzer, op. cit., n. 115 s.
ad art. 247) – o forza esecutoria (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 250
– della graduatoria (e degli elenchi oneri che ne sono parti integranti)
diventata definitiva (in particolare perché non è stata tempestivamente impugnata,
cfr. Hierholzer, op. cit., n. 119
ad art. 247), autorità che si estende anche ai successori in diritto (cfr. DTF
125 III 11, cons. 3a/aa, con rif.; Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 81 ad cap. 8; Angelo Olgiati, Le norme generali per il
procedimenti civile nel Canton Ticino, tesi 2000, pp. 368 s., ad f; cfr. pure
Fabienne Hohl, Procédure civile,
vol. I, Berna 2001, n. 1297 e 1315, che senza motivazione restringe però
l'opponibilità ai soli successori universali);
che nel
caso concreto, al momento della cessione del credito di __________, il 12
gennaio 2004 (doc. C), gli elenchi oneri erano definitivi da tempo;
che la
ricorrente, per quanto è dato di capire dal punto 4 dell'atto ricorsuale di
difficile comprensione, critica inoltre l'elenco degli oneri allestito nel
fallimento dell'__________, in quanto non riporterebbe determinati oneri invece
menzionati a registro fondiario;
che già
si è detto del fatto che gli elenchi oneri non possono più essere rimessi in
discussione;
che
comunque la censura è capziosa perché il "diritto di limitazione altezza
costruzioni e arretramento a carico part. __________" figura sia
nell'elenco oneri che nel registro fondiario;
che
l'Ufficio fallimenti ha sì erroneamente riportato il numero di riferimento al
giornale ("dg __________") e la data d'iscrizione
("1.11.1972") riferito all'"onere di passo con ogni veicolo a
favore part. __________" invece di quelli indicati nel registro fondiario
("dg 10281"; "1.9.1972"), ma si tratta ovviamente di un
errore di scrittura senza portata per la realizzazione;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 256 LEF; 169 CO; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 23 gennaio 2004 di RICO1 è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: – __________ __________ PAT1 __________;
– PINT1,
Comunicazione
all’CON1 __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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