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15.2004.187 ΓÇó Late payment of auction price does not justify annulment
15.2004.187Altro tribunale19 nov 2004Granted
In a supervisory complaint concerning a real-estate auction, the buyer challenged the enforcement office's annulment of the adjudication after he paid the balance of the purchase price late but before the office acted definitively. The court held that, despite the strict wording of the enforcement rules, a belated but actually received payment does not justify annulling the sale where the purpose of the rules—simplified liquidation and swift creditor satisfaction—would be frustrated by returning the payment and holding a new auction. The complaint was therefore upheld, the annulment decision set aside, and no fees or indemnities were imposed.
Art. 143 LEF; art. 63 RFF: late but actually received payment of the auction balance does not necessarily justify revocation of the adjudication. Although the literal wording points to annulment upon non-payment within the prescribed period, teleological interpretation prevails where the remaining price has in fact been paid; the purpose of the rules is the simple and rapid realization of the asset and prompt creditor satisfaction (consid. 2). Returning the payment and ordering a new auction would contradict that purpose. Costs may be waived under Art. 61 cpv. 2 lett. a and Art. 62 cpv. 2 OTLEF.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2004.187
Data decisione, Autorità: 19.11.2004, CEF
Titolo: pagamento del prezzo di aggiudicazione
Incarto n. 15.2004.187
Lugano 19 novembre 2004 PF/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 21 ottobre 2004 di
RI 1 rappr. da RA 1
contro
l’operato dell’
CO 1
procedura concernente anche
PI 1 PI 2 rappr. da RA 2 PI 3 PI 4 PI 5
richiamata l’ordinanza presidenziale 26 ottobre 2004 con la quale al ricorso veniva accordato effetto sospensivo
viste le osservazioni:
5 novembre 2004 di e PI 1;
15 novembre 2004 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 5 agosto 2004 nell’ambito della realizzazione immobiliare nelle esecuzioni in via di pignoramento promosse nei confronti di PI 1, veniva venduto a pubblico incanto il fondo part. __________ RFD di __________;
che l’immobile veniva aggiudicato per l’importo di fr. 301'000.-- a RI 1;
che al momento della delibera RI 1 versava fr. 50'000.-- quale acconto sul prezzo di aggiudicazione,
che, conformemente alla condizioni d’incanto, la rimanenza del prezzo di aggiudicazione doveva essere versata entro 30 giorni dalla data dell’incanto, vale a dire entro il 5 settembre 2004;
che con bonifico bancario 10 settembre 2004, giunto all’CO 1 il 16 settembre 2004, RI 1 procedeva al pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione;
che a seguito del ritardo nel pagamento del saldo del prezzo di delibera, l’CO 1 con decisione 13 ottobre 2004, in applicazione degli art. 143 LEF e 63 RFF e su richiesta della creditrice ipotecaria PI 1, annullava l’aggiudicazione della part. __________ RFD di __________;
che con ricorso 21 ottobre 2004 RI 1 si aggrava contro tale decisone postulandone l’annullamento, in quanto la creditrice ipotecaria con la sua richiesta di annullamento dell’asta avrebbe violato il principio della buona fede;
che delle osservazioni di ed PI 2 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;
che in base all’art. 143 cpv.1 LEF se il pagamento non avviene nel termine prescritto, l’aggiudicazione è revocata e l’ufficio di esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto;
che, in conformità con questa norma, l’art. 63 cpv. 1 RFF prevede che ove l’aggiudicatario si trovi in mora col pagamento e le garanzie da esso prestate non possano venir liquidate subito senza promuovere esecuzione o causa, l’ufficio annullerà l’aggiudicazione e ordinerà senza indugio un nuovo incanto;
che, malgrado il chiaro testo di queste disposizioni, il Tribunale federale ha deciso recentemente che contraddirebbe il senso e lo scopo degli art. 143 LEF e 63 RFF il fatto di restituire il pagamento tardivo, ma effettivamente eseguito, della rimanenza del prezzo e di procedere a un nuovo incanto (cfr. DTF 128 III 468);
che infatti, viene considerato scopo delle citate norme, la semplicità della liquidazione e la rapida recitazione del creditore (DTF cit., 469);
che nel caso di specie il pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione pari a fr. 251'000.--, seppure in ritardo, è effettivamente giunto all’CO 1;
che di conseguenza, la decisione impugnata che implicherebbe la restituzione dell’importo pagato al ricorrenteCO 1;
che s’impone quindi l’annullamento della decisione 13 ottobre 2004 con la quale l’CO 1 annullava l’aggiudicazione della part. __________ RFD di __________ a RI 1;
che il ricorso va pertanto accolto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 143 LEF; 63 RFF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.1. Di conseguenza è annullata la decisione 13 ottobre 2004 con la quale CO 1 annullava l’aggiudicazione della part. __________ RFD di __________ a RI 1 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.Intimazione a:
– avv. RA 1, avv. RA 2,
– PI 3,;
– PI 4,
– PI 5,
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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