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15.2004.185 ΓÇó Sale of bankruptcy assets by circular and private auction notice
15.2004.185Altro tribunale6 dic 2004Dismissed
RI 1 challenged the award of bankruptcy inventory sold in summary liquidation after a private auction, arguing he had not been notified and that the auction should be annulled. The supervisory chamber held that consultation of creditors by circular was correct in summary bankruptcy, that the creditors validly approved realization by private treaty, and that the office properly sent the circulars to the shared address provided by the joint offerors. The complaint was dismissed. No fees or indemnities were charged.
Art. 255a cpv. 1 e 231 cpv. 3 n. 3 LEF; consultazione dei creditori per circolare nella liquidazione sommaria del fallimento. In tale procedura la consultazione mediante circolare è conforme al diritto e costituisce la modalità ordinaria; ove i creditori approvino la realizzazione a trattative private ex art. 256 cpv. 1 LEF, non si applicano le regole sulla vendita ai pubblici incanti. Le comunicazioni inviate all’unico indirizzo indicato congiuntamente dagli offerenti sono validamente notificate, quand’anche un offerente invochi di non aver ricevuto personalmente gli avvisi.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2004.185
Data decisione, Autorità: 06.12.2004, CEF
Titolo: realizzazione di beni della massa
Incarto n. 15.2004.185
Lugano 6 dicembre 2004 FP/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 20 ottobre 2004 di
RI 1
contro
l’operato dell’
CO 1
Nell’ambito del fallimento della
PI 2
procedura concernente anche
avv., PI 3 rappr. da: RA 1
richiamata l’ordinanza presidenziale 25 ottobre 2004 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo
viste le osservazioni:
15 novembre 2004 della PI 3;
22 novembre 2004 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell'ambito del fallimento della PI 2 il dott. RI 1 e l’avv. hanno inoltrato, in data 20 luglio 2004, all’CO 1 un’offerta di fr. 5'000.-- per l’acquisto in blocco dell’inventario della fallita;
che con lettera circolare 26 luglio 2004 l’CO 1 ha quindi invitato i creditori a formulare ulteriori offerte entro il 9 agosto 2004;
che in data 9 agosto 2004 la società PI 3 formulava un’offerta di fr. 6'000.-- per l’acquisto dell’inventario;
che l’CO 1 informava i creditori con lettera circolare 26 agosto 2004 dell’esistenza di tali offerte, comunicando inoltre che l’11 ottobre 2004 sarebbe stata indetta una licitazione privata tra le parti interessate;
che i beni sono stati aggiudicati, nel corso di tale licitazione privata, alla società PI 3 per l’importo di fr. 6'000.--;
che con ricorso 20 ottobre 2004 il dott. RI 1 insorge contro tale aggiudicazione, sostenendo di non essere stato a conoscenza della data della licitazione privata e di non aver ricevuto alcuna delle circolari inviate dall’CO 1 ai creditori;
che egli asserisce inoltre che l’offerta per l’acquisto dell’inventario della fallita era stata formulata a titolo personale e che l’avv. non era abilitato a rappresentarlo;
che egli postula quindi l’annullamento della licitazione privata;
delle osservazioni della PI 3 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito;
che per l’art. 255a cpv.1 LEF nei casi urgenti o se non è stato possibile costituire una delle assemblee dei creditori, l’amministrazione può sottoporre proposte ai creditori per mezzo di circolare;
che tale metodo di consultazione dei creditori risulta essere la norma nell’ambito della liquidazione fallimentare in procedura sommaria, come nel caso di specie (cfr. art. 231 cpv.3 n. 3 LEF; Urs Lustenberger, Balser Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ada rt. 231);
che di conseguenza l’CO 1 ha agito correttamente consultando i creditori per mezzo di circolare in merito alle modalità di vendita dell’inventario della fallita;
che i beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell’amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private (cfr. art. 256 cpv.1 LEF);
che in concreto i creditori hanno accettato la proposta di realizzazione a trattative private dei beni della fallita, formulata dall’CO 1 con circolare 26 luglio 2004 quindi alla fattispecie non tornano applicabili, come erroneamente asserito dal ricorrente, né l’art. 257 LEF, né la circolare n. 7/1996 della CEF, non trattandosi di vendita ai pubblici incanti;
che le circolari 26 luglio e 26 agosto 2004 risultano essere state inviate all’avv. il quale ha formulato l’offerta d’acquisto dell’inventario unitamente al ricorrente;
che tale offerta è stata allestita con la carta da lettere dello studio legale del quale l’avv. è consulente, ed è stata firmata da entrambi gli offerenti;
che il ricorrente e l’avv. hanno quindi agito congiuntamente come si evince dal testo dell’offerta (“… i sottoscritti offrono l’importo di franchi cinquemila per l’acquisto dell’inventario del fallimento della società.”);
che l’unico recapito fornito dal ricorrente all’CO 1 è quello dello studio legale dell’avv.
che quindi l’CO 1 ha inviato le comunicazioni concernenti la vendita dell’inventario della fallita all’indirizzo fornito dagli offerenti in comune, avv. e dott. RI 1;
che di conseguenza l’organo di esecuzione forzata ha agito correttamente, né il ricorrente pretende di aver in qualche modo indicato all’ufficio un proprio recapito personale o professionale diverso dallo __________;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 231, 255a, 256 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 20 ottobre 2004 del dott. RI 1, , è respinto
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - dott. RI 1,;
avv.
avv. RA 1,.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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