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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.17
Data decisione, Autorità:
25.05.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.17
Lugano
25 maggio
2004 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina
statuendo sul ricorso 26 gennaio 2004 di
RI1
rappr. dalla __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona nell’esecuzione n. 479238 promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI1
viste le
osservazioni 24 marzo 2004 dell’UEF di Bellinzona
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che la
Banca __________ procede nei confronti di __________ __________ per l’incasso
dei propri crediti;
che il 24
gennaio 2004 l’UEF di Bellinzona notificava alle parti l’attestato di carenza
di beni nell’esecuzione n. 479238 non avendo accertato alcun bene e reddito
pignorabile a carico dell’escusso;
che con
ricorso 26 gennaio 2004 la Banca __________ si aggrava contro tale atto
postulandone l’annullamento;
che la
ricorrente sostiene che l’UEF di Bellinzona nel calcolo del minimo di
esistenza avrebbe tenuto conto di un importo troppo elevato a titolo di canone
locatizio;
che nelle
proprie osservazioni 24 marzo 2004 l’UEF di Bellinzona sostiene di aver
riconosciuto spese di trasferta ben al di sotto di quelle effettive;
che
inoltre l’UEF di Bellinzona ha affermato che nel conteggio impugnato è stato
omesso il premio di cassa malati regolarmente pagato dall’escusso;
che nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13);
che per
l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il
provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e
fallimento per un nuovo giudizio,
che se il
provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti l’Autorità
di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è
rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani
un nuovo provvedimento;
che la
decisione sulla specie di effetto rientra nel potere discrezionale
dell’Autorità (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.2 ad art
21, p. 260);
che nel
caso di specie l’UEF di Bellinzona ha omesso di compiere i necessari
accertamenti atti a determinare l’esatta eccedenza pignorabile dell’escusso;
che di
conseguenza l’attestato di carenza beni nell’esecuzione n. 479238 deve essere
annullato;
che
l’incarto viene retrocesso all’UEF di Bellinzona per esperire i necessari
accertamenti e determinare l’eccedenza pignorabile;
che il
ricorso va pertanto accolto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
- Il
ricorso 26 gennaio 2004 di Banca __________, __________, è accolto.
1.1.Di conseguenza e annullato
l’attestato di carenza di beni
nell’esecuzione
n. 479238 promossa nei confronti di, , da __________
1.2. Gli
atti sono retrocessi all’UEF di Bellinzona affinché abbia a determinare
l’eccedenza pignorabile a carico di.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.Intimazione a:
–
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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