Income seizure minimum of existence; medical expenses included

15.2004.165Altro tribunale21 ott 2004Granted

Sintesi

The debtor challenged the enforcement office’s wage seizure calculation, arguing that regular medical expenses had been insufficiently considered in the subsistence minimum. The supervisory authority held that documented, necessary and imminent health-related costs must be included ex officio. Based on medical certificates, it accepted monthly medical expenses of EUR 200, converted them to CHF 300, and increased the recognized subsistence minimum by CHF 200 because CHF 100 had already been allowed under a generic insurance item. The complaint was upheld, the minimum existence level was set at CHF 2,977, and no fees or compensation were awarded.

Regest

Art. 93 LEF; determination of the subsistence minimum in wage seizure proceedings and inclusion of medical expenses. The enforcement authority must ascertain ex officio, at the time of seizure, the debtor’s income and needs. Health-related expenses that are sufficiently documented and imminent or recurring during the validity of the seizure must be taken into account, including medical, pharmaceutical and hospital costs, as well as dental care and deductible amounts where applicable. Generic budget items do not suffice where the specific nature of the expense is established; the listed categories must be identified clearly. Subsequent changes in circumstances can only be addressed through a reassessment of the seizure (consid. 1-2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2004.165

Data decisione, Autorità: 21.10.2004, CEF

Titolo: pignoramento di reddito

Incarto n. 15.2004.165

Lugano 21 ottobre 2004 FP/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 1 settembre 2004 di

RI 1

contro

l’operato dell’

CO 1

nell’esecuzione n. __________ promosso nei confronti della ricorrente da

PI 1

viste le osservazioni 29 settembre 2004 dell'CO 1CO 1

ritenuto

in fatto: A. La PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l’incasso del proprio credito.

B. In data 26 agosto 2002 l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escussa:

Minimo di esistenza

Introito fr. 2'881.--

minimo base fr. 990.--

locazione fr. 1’040.--

riscaldamento fr. 100.--

imposte alla fonte fr. 188.--

trasferte fr. 139.--

pasti fuori domicilio fr. 220.--

assicurazioni diverse fr. 100.--

Totale fr. 2'777.--

Eccedenza pignorabile: fr. 104.--

C. Con ricorso 1° settembre 2004 RI 1 si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel minimo di esistenza andrebbero inseriti gli importi relativi alle spese mediche, il cui ammontare sarebbe pari a ca. 200 euro mensili, in quanto l’importo di fr. 100.-- riconosciuto dall’CO 1 (ndr. alla voce assicurazioni diverse) non sarebbe sufficiente a coprire tali costi.

D. Delle osservazioni dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

  1. La ricorrente chiede che nel calcolo del minimo di esistenza venga tenuto conto delle spese mediche che l’escussa è costretta a sopportare regolarmente. Secondo il punto 2.8 della Tabella dei minimi di esistenza l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento. Si deve tenere conto delle spese mediche rilevanti nella misura in cui le stesse sono imminenti al momento del pignoramento (spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere). Lo stesso principio vale anche per le cure dentarie e per la franchigia della cassa malati (cfr. Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n.203, p. 62). In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Orbene, dai certificati medici del dott. , del dott e del dott. __________ si evince che l’escussa soffre di una forma di eczema e di lombalgia e necessita di cure mediche regolari. Sulla base dei documenti prodotti il costo di tali cure può essere determinato in euro 200 mensili. Di conseguenza, applicando un tasso di cambio di fr. 1,50 per 1 euro, si ottiene una spesa mensile di fr. 300.--.

Avendo l’CO 1 già riconosciuto all’escussa l’importo mensile di fr. 100.-- al minimo di esistenza devono essere aggiunti ulteriori fr. 200.--.Da ultimo si ricorda all’CO 1 che nel calcolo del minimo di esistenza le voci di spesa vanno indicate chiaramente, evitando definizioni generiche quali “assicurazioni diverse” come nel caso di specie.

  1. Sulla base di quanto esposto precedentemente il calcolo del minimo di esistenza si presenta come segue:

Minimo di esistenza

Introito fr. 2'881.--

minimo base fr. 990.--

locazione fr. 1’040.--

riscaldamento fr. 100.--

imposte alla fonte fr. 188.--

trasferte fr. 139.--

pasti fuori domicilio fr. 220.--

spese mediche fr. 300.--

Totale fr. 2'977.--

Eccedenza pignorabile: fr. --

  1. Il ricorso di RI 1, va pertanto accolto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 1° settembre 2004 di RI 1, è accolto.

  1. Di conseguenza il minimo di esistenza di RI 1, è determinato in fr. 2'977.-- in luogo di fr. 2'777.--.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a:

  • RI 1;

  • PI 1,;

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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