Effect of serving a payment order during enforcement vacations

15.2004.139Altro tribunale21 ott 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The cantonal supervisory authority dismissed the debtor’s complaint against a payment order served by post on 15 July 2004, during the summer enforcement vacation. It held that service during the vacation is not void or voidable, but only ineffective until the first day after the vacation, so the objection period runs from then. The court also rejected the challenge to the representative’s authority, stating that Ticino had not restricted professional representation before enforcement offices and that the CPC referral relied on by the debtor applied only to summary proceedings. No court fees or compensation were ordered.

Massima Omnilex

Art. 56 LP; service of a payment order during enforcement vacations and legal consequences of non-compliance; a service effected during the vacation period is neither null nor voidable, but merely ineffective until the first useful day after expiry of the vacation, whereby the objection period begins to run only then (consid. 2-3). Art. 27 LP and Art. 25 LALEF; professional representation before enforcement offices is freely admissible in Ticino absent cantonal regulation, and the CPC referral concerns only summary proceedings in enforcement and bankruptcy (consid. 4).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2004.139

Data decisione, Autorità: 21.10.2004, CEF

Titolo: notifica durante le ferie di un precetto esecutivo. Sanzione. Rappresentanza davanti agli uffici di esecuzione e fallimenti

Incarto n. 15.2004.139

Lugano 21 ottobre 2004 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 19 luglio 2004 di

RI 1 rappr. dall' RA 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica 15 luglio 2004 del precetto esecutivo n. __________ diretto contro la ricorrente su domanda di

PI 1

viste le osservazioni 19 agosto 2004 dell'CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Il 9 luglio 2004, su domanda di __________ __________ a nome del procedente __________ PI 1, l'CO 1 ha emesso il precetto esecutivo n. __________ per l'importo di fr. 800.-- oltre interessi al 5% dal 3 giugno 2004. Il 15 luglio 2004, l'atto è stato notificato tramite posta alla ricorrente, che ha interposto opposizione.

B. Con ricorso 19 luglio 2004, __________ RI 1 impugna tale notifica in quanto effettuata durante le ferie esecutive estive ai sensi dell'art. 56 LEF. Contesta inoltre il potere di rappresentanza di ____________________, che non rientra nella lista delle persone indicate agli art. 64 e 64a CPC.

considerando

in diritto:

  1. In virtù dell'art. 56 LEF, fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi nei periodi preclusi (tra le ore 20 e le 7, di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi), durante le ferie (sette giorni prima e dopo la Pasqua e il Natale, e dal 15 al 31 luglio), salvo nell’esecuzione cambiaria, e contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57–62 LEF).

  2. L’art. 56 LEF non disciplina le conseguenze della sua inosservanza, ossia non determina se l’atto esecutivo eseguito durante i periodi preclusi, le ferie o le sospensioni è nullo, annullabile oppure né nullo né annullabile, ma temporaneamente inefficace, nel senso che esplica i suoi effetti solo a partire dal primo giorno utile seguente la conclusione delle ferie. Per quanto riguarda la notifica di un precetto esecutivo, la giurisprudenza federale conclude proprio che la sanzione è quella dell'inefficacia fino al decorso delle ferie esecutive, così che il termine per interporre opposizione inizia a decorrere solo a partire dal primo giorno utile dopo la fine di quel periodo (DTF 121 III 285; 127 III 176, cons. 3b; cfr. peraltro l'approfondimento in CEF 31 ottobre 2003 [15.03.131]).

  3. In concreto, la notifica del precetto esecutivo n. __________ dell'CO 1, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, non è né nulla né annullabile. Per il resto, basta osservare che essa non ha subito alcun pregiudizio, avendo interposto opposizione già al momento della notifica del precetto esecutivo.

  4. Ma anche la seconda censura ricorsuale non può trovare accoglimento. Infatti, giusta l'art. 27 LEF, i Cantoni possono disciplinare la funzione di rappresentante a titolo professionale delle persone interessate nel procedimento esecutivo. Il Canton Ticino non ha fatto uso di tale competenza. La rappresentanza, anche professionale, davanti agli Uffici del Cantone è pertanto libera. D'altra parte, il rinvio dell'art. 25 LALEF al Codice di procedura civile, e in particolare agli art. 64 e 64a CPC, vale solo per le procedure sommarie in tema di esecuzione e fallimento (cfr. titolo IV della LALEF).

  5. Il ricorso va pertanto respinto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 27, 56 LEF; 64, 64a CPC; 25 LALEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso 19 luglio 2004 di __________ RI 1, __________, è respinto.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a: – __________ __________ RA 1, __________;

– __________ PI 1, __________

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementenforcement vacationpayment orderservice of processineffectivenessrepresentationprofessional representationsupervisory complaintcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether service of a payment order during enforcement vacations is void or voidable

Decisione estratta

Service during the vacation is not null or voidable; it is temporarily ineffective until the first usable day after the vacation ends, and the objection period begins then.

Motivazione estratta

Article 56 LP does not specify the sanction for non-compliance. Federal case law treats service of a payment order during vacations as ineffective only until the vacation period ends, not as invalid.

Questione giuridica chiave

Whether the challenged representative lacked authority under the civil procedure rules invoked by the appellant

Decisione estratta

The objection fails because professional representation before Ticino enforcement offices is not restricted by the cited civil procedure provisions; the cantonal referral applies only to summary proceedings in enforcement and bankruptcy.

Motivazione estratta

Under Art. 27 LP, cantons may regulate professional representation, but Ticino did not do so. The reference in Art. 25 LALEF to the CPC concerns only summary proceedings under Title IV LALEF, not general enforcement office practice.

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