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Numero d'incarto:
15.2004.122
Data decisione, Autorità:
01.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.122
Lugano
1 agosto 2004
/FP/fp/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sull’istanza 5 luglio 2004 di
IS1
chiedente
la determinazione della rimunerazione per l’attività svolta in seno
alla delegazione
dei creditori nel fallimento PI1
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 9 febbraio 1989 la
prima assemblea dei creditori del fallimento PI1 nominava una delegazione dei
creditori nelle persone degli avvocati __________, __________ e IS1;
che con istanza 5 luglio
2004 l’avv. IS1, ha chiesto il riconoscimento della seguente nota d’onorario
per prestazioni effettuate nel fallimento PI1, dal 23 febbraio 1983 al 6
dicembre 1994, quale membro della delegazione dei creditori:
onorario fr. 900.--
IVA fr. 68.40
Totale fr. 968.40
che nel caso di specie si
tratta di procedura complessa e tale da richiedere indagini defatiganti sul
piano dei diritti e dei fatti (cfr. DTF 114 III 44 cons. 1);
che i valori indicati
appaiono congrui, avuto riguardo alle peculiarità della liquidazione
fallimentare PI1;
che per consolidato
principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III 65 ss.) le
funzioni di membro della delegazione dei creditori del fallimento costituiscono
esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni
connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto
dall’art. 1 OTLEF;
che per quanto attiene l’IVA
occorre rilevare che, giusta l’art. 23 cpv. 1 LIVA, gli UEF non sono
assoggettati all’imposta per le prestazioni effettuate nell’esercizio della
loro sovranità (BlSchK 2001, p. 28–40);
che le tasse e gli anticipi
spese da essi riscossi in virtù della
OTLEF non costituiscono
pertanto una controprestazione imponibile;
che lo stesso vale quando
l’effettuazione di tali prestazioni viene affidata a terze persone, purché
queste eseguano la prestazione nell’ambito dell’espletamento di una funzione
pubblica, sottostiano alla vigilanza dell’autorità e abbiano potere decisionale
giusta la LEF;
che sono considerate terze
persone gli organi straordinari, segnatamente l’amministrazione speciale del
fallimento, l’assemblea dei creditori, la delegazione dei creditori, il commissario
e il liquidatore;
che conformemente a quanto
precede un atto sovrano è dato unicamente quando il medesimo viene effettuato
in applicazione della LEF e le relative spese vengono riscosse in base alla OTLEF;
che nel caso di specie le
prestazioni effettuate dall’avv. IS1, membro della delegazione dei creditori,
non sono soggette all’IVA;
che pertanto dalla notula in
oggetto deve essere stralciato gli l’importo di fr. 68.40 relativo all’IVA.
richiamati gli art. 1 ss., 46 e 47 OTLEF
pronuncia: 1. L’istanza 5
luglio 2004 dell’avv. IS1 , è parzialmente accolta.
-
La rimunerazione
dell’avv. IS1 per l’attività svolta dal 23 febbraio 1989 al 6 dicembre 1994,
quale membro della delegazione dei creditori nell’ambito del fallimento PI1 , è
determinata in fr. 900.--.
-
Non si prelevano
spese.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF
-
Intimazione a:
–
Comunicazione
__________,.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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