Validity of notification in debt enforcement continuation

15.2004.121Altro tribunale13 ago 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The debtor challenged a seizure notice in enforcement proceedings, claiming he had never received the judgment that definitively rejected his opposition to the debt-collection request. The supervisory chamber examined the postal notifications and found that the debtor had personally signed the returned envelopes after refusing delivery, so the judgment was deemed validly notified and final. As a result, the enforcement office was entitled to proceed with execution. The complaint was therefore dismissed, with no court costs or compensation awarded.

Massima Omnilex

Art. 17, 78, 88, 90 LEF; Art. 124 CPC; Art. 25 LALEF; notification of a judgment rejecting opposition and the consequences for continuation of debt enforcement. A judgment refusing definitive opposition is effective only if duly notified; where notification is challenged, the notifying authority bears the burden of proving the deposit of the postal notice. However, if the record shows that the addressee personally refused delivery and signed the envelope, notification is deemed proven and the judgment becomes enforceable. In such circumstances, the enforcement office must proceed with the execution and the supervisory authority will reject a complaint against the seizure notice (consid. 1-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2004.121

Data decisione, Autorità: 13.08.2004, CEF

Incarto n. 15.2004.121

Lugano 13 agosto 2004 FP/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 5 luglio 2004 di

RI1 Cadro

contro

l’operato dell’

CO1

nell’esecuzione 1017892 promossa nei confronti del ricorrente da

PI1

viste le osservazioni 15 luglio 2004 dell’CO1

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il ricorrente contesta l’avviso di pignoramento 2 luglio 2004, asserendo di non avere mai ricevuto una sentenza che accerti la fondatezza del credito e rigetti l’opposizione al PE n.

che dagli atti prodotti dal Giudice di pace supplente del Circolo __________ risulta che non sono state ritirate né la raccomandata contenente la citazione, per il 22 aprile 2004, all’udienza di discussione dell’istanza promossa dal creditore in procedura ordinaria, né quella contenente la sentenza 26 aprile 2004 che condanna il ricorrente a pagare al procedente fr. 945.05, oltre interessi e spese e rigetta in via definitiva l’opposizione al PE n.

che l'Ufficio di esecuzione, e su ricorso l'Autorità di

vigilanza, prima di dare seguito a una domanda di

proseguimento dell'esecuzione, devono d'ufficio verificare che

un'eventuale opposizione sia stata definitivamente rigettata o

ritirata, sotto pena della nullità ex art. 22 LEF dei successivi atti

esecutivi (cfr. CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290],

confermata dal Tribunale federale in STF 7B.29/2002, cons. 2c);

che la decisione di rigetto definitivo (o diventato definitivo) colpita da un grave vizio di procedura – assenza di un dispositivo chiaro, di alcuna motivazione, dell'indicazione dei mezzi d'impugnazione o carente notifica (cfr. Charles Jaques, La mainlevée de l´opposition formée contre la poursuite introduite par une caisse-maladie, in: Jusletter 17 novembre 2003, Rz 21, 25 e 33) – è nulla (recte: inopponibile trattandosi della carente notificazione della medesima, cfr. CEF 5 febbraio 2003 [15.2003.7]; Jaques, op. cit., Fn 22);

che le autorità di esecuzione devono d'ufficio respingere la domanda di prosecuzione dell'esecuzione allorquando constatano l'esistenza di un simile vizio (cfr. Jaques, op. cit., Fn 46);

che in particolare, esse devono considerare inefficace una decisione di rigetto non notificata all'escusso (cfr. Jaques, op. cit., Fn 46; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pp. 217 ss ad d; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 et 124 ad art. 80);

che la notifica delle sentenze di rigetto dell’opposizione così come la citazione all’udienza di rigetto sono rette dal diritto cantonale, tali atti non essendo né atti esecutivi ai sensi dell’art. 64 LEF né comunicazioni degli uffici di esecuzione e fallimenti ai sensi dell’art. 34 LEF (cfr. CEF 15 maggio 2000 [14.99.101], cons. 1a);

che per il diritto processuale ticinese, la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei regolamenti postali (art. 124 CPC, applicabile in materia di rigetto dell’opposizione in virtù dell’art. 25 LALEF);

che secondo la giurisprudenza cantonale, l’invio giudiziario a mezzo raccomandata è reputato notificato quando viene ritirato all’ufficio postale oppure, se ciò non avviene, il settimo ed ultimo giorno di giacenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124);

che tale pratica è ammessa dal Tribunale federale a condizione che un avviso di ritiro ai sensi dell’art. 157 OSP (disposizione ora abrogata dalla legge 30 aprile 1997 sulle poste – LPO; il punto 2.3.7 delle condizioni generali “Servizi postali” della Posta [ed. gennaio 2001] prevede però tuttora l’allestimento di un “invito di ritiro”) sia stato lasciato nella cassetta delle lettere (o nella casella postale) del destinatario (DTF 116 III 61 c. 1b);

che la prova del deposito dell’avviso di ritiro spetta all’autorità notificatrice (cfr. DTF 122 I 100, cons. 3b; 114 III 51, cons. 3c; 105 III 45, cons. 2a; CEF 5 ottobre 2001 [14.01.55], cons. 3; TRAM 28 maggio 1971 in re B., GAT, 139; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 120 nonché 6 e 7 ad art. 124, con rif.; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 1230 s., con rif.; cfr. pure Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 194 ad art. 17);

che quindi se il destinatario della raccomandata contesta di avere ricevuto tale avviso e la prova del contrario non può essere portata, la notifica va considerata non avvenuta (TF 1.5.1944 ric. Boldi in Rep. 1944, 356; CEF 26.4.1991 in re __________ c/ di Bari e figli, consid. 1f; 15 maggio 2000 [14.99.101], cons. 1b; 23 gennaio 2002 [14.01.98], cons. 1b; Donzallaz, op. cit., n. 1250 s., con rif.);

che, in concreto, il ricorso a tale presunzione non è necessario poiché risulta dagli atti trasmessi dal Giudice di pace supplente che il ricorrente ha respinto entrambi gli invii, firmando di proprio pugno la rispettiva busta;

che di conseguenzala sentenza del Giudice di pace supplente è da considerare validamente notificata poiché addirittura provatamente giunta nelle mani del destinatario;

che di conseguenza l’CO1 ha agito correttamente emettendo l’avviso di pignoramento 2 luglio 2004, essendo la decisione 26 aprile 2004, con la quale il ricorrente è stato condannato a versare al creditore l’importo di fr.945.05 ed è stata rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n.__________, cresciuta in giudicato.

che pertanto il ricorso va respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Richiamati gli art. 17, 78, 88, 90 LEF; 124 CPC; 25 LALEF; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.Il ricorso 5 luglio 2004 di RI1, , è respinto.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  1. Intimazione a: - RI1,;
  • ;

Comunicazione all’CO1 e al__________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementnotificationregistered mailoppositionseizure noticesupervisory complaintfinal judgmentdelivery refusal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the judgment rejecting the opposition was validly notified to the debtor.

Decisione estratta

Yes. The court found the judgment had been validly notified because the record showed the debtor personally refused both registered mailings by signing the envelopes.

Motivazione estratta

A refusal of delivery evidenced by the debtor's own signature on the envelopes established effective notification, so no further presumption analysis was needed.

Questione giuridica chiave

Whether the enforcement office could lawfully issue the seizure notice and continue execution.

Decisione estratta

Yes. Since the opposition had been definitively rejected by a final, duly notified judgment, the enforcement office acted correctly in proceeding.

Motivazione estratta

Before continuing execution, the office must verify ex officio that any opposition has been finally dismissed or withdrawn; that condition was met here.

Questione giuridica chiave

Whether the supervisory complaint against the enforcement office should be upheld.

Decisione estratta

No. The complaint was unfounded and had to be rejected.

Motivazione estratta

Because the underlying judgment was final and effectively notified, the challenged enforcement step was valid.

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