Bankruptcy proof review and pro memoria listing

15.2004.115Altro tribunale9 nov 2004Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 and RI 2, represented by RA 1, challenged the bankruptcy ranking table in the bankruptcy of PI 1. They argued that their CHF 38,171.15 leasing claim should have been listed pro memoria because it was already litigated, and that a CHF 907,657.20 claim by __________ in liquidation had been improperly admitted. The supervisory authority held that the first claim was correctly rejected as insufficiently documented and, in any event, belonged only pro memoria because of pending litigation. However, it found that the administration had examined the large claim on an incomplete record and sent the matter back for a fresh review and redeposit of the schedule. No costs or compensation were imposed.

Massima Omnilex

Art. 59, 63 RUF; Art. 244, 250 LEF: treatment of claims in the bankruptcy schedule and scope of supervisory complaint. A claim already subject to pending litigation at the opening of bankruptcy is entered only pro memoria and may not be newly ranked. A proof of claim that is insufficiently documented may be rejected, or the creditor may be invited to furnish additional evidence. By contrast, if the bankruptcy administration admits a claim on the basis of an incomplete file without considering relevant submissions, the ranking table must be remitted for renewed examination, to safeguard the right to challenge under Art. 250 LEF.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2004.115

Data decisione, Autorità: 09.11.2004, CEF

Titolo: esame insinuazione. Collocazione in graduatoria

Incarto n. 15.2004.115

Lugano 9 novembre 2004 PF/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 17 giugno 2004 di

RI 1 RI 2 tutti rappr. da RA 1

contro

l’operato dell’

CO 1

e meglio contro la graduatoria depositata nell’ambito della procedura fallimentare a carico di

PI 1

procedura concernente anche

__________, __________ rappr. da PI 1

richiamata l’ordinanza presidenziale 24 giugno 2004 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

viste le osservazioni

29 luglio 2004 di __________.;

4 agosto 2004 dell’CO 1;

vista le replica 30 agosto 2004 di e RI 1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 4 giugno 2004, l'CO 1 comunicava ai creditori il deposito della graduatoria del fallimento decretato contro PI 1;

che e RI 1 vantano diversi crediti nei confronti del fallito, tra cui un credito di fr. 38’171.15 a titolo di canoni leasing come da fattura del 26 maggio 2002;

che con scritto 4 giugno 2004 l’CO 1 comunicava ai signori RI 1 che il loro credito era stato respinto non essendo sufficientemente documentato;

che con ricorso 17 giugno 2004 e RI 1 si aggravano contro tale decisone sostenendo che il credito sarebbe stato almeno parzialmente documentato con i documenti prodotti nell’ambito dello scambio di allegati di una causa pendente presso la Pretura di __________ tra i ricorrenti ed il fallito e di cui lCO 1 sarebbe a conoscenza, avendo richiamato l’incarto in oggetto;

che di conseguenza essendo il credito oggetto di una lite già pendente sarebbe dovuto essere inserito in graduatoria pro memoria ex art. 63 RUF;

che i ricorrenti contestano inoltre l’ammissione in graduatoria di un credito di fr. 907'657.20 vantato dalla __________ in quanto si tratterebbe di una notifica fittizia effettuata da una società di cui il fallito era azionista e membro del CdA ed il fratello PI 1 liquidatore della stessa società;

che alla luce di tali circostanze CO 1 avrebbe dovuto rifiutare l’ammissione del credito in graduatoria;

che delle osservazioni della __________ in __________ e dellCO 1 si dirà, se del caso, in seguito;

che con atto di replica 30 agosto 2004 RI 1 si riconfermano nelle proprie allegazioni ricorsuali;

che la graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione della graduatoria giusta l’art. 250 LEF, a dipendenza del tipo di censura sollevata (cfr. Dieter Hierholzer, Basler Kommentar zum SchKG III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 8 ad art. 250; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 38 ad § 46);

che con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori procedurali nell’allestimento della graduatoria, quale l'ammissione di un credito non sufficientemente sostanziato (cfr. Hierholzer, op. cit., n. 8 ad art. 250; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 36 ad art. 250; Alexander Brunner/Mark Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 2. ed., Berna 2002, p. 36 ad 2.3.1; Amonn/Walther, op. cit., n. 41 s. ad § 46), mentre con l’azione di contestazione va fatta valere una violazione del diritto materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un credito in graduatoria o l’ammissione di un creditore (cfr. per tutti: Amonn/Walther, op. cit., n. 45 ss. ad § 46; DTF 114 III 113, 119 III 84);

che l’azione di contestazione della graduatoria è preclusa al fallito, il quale può inoltrare unicamente ricorso contro la graduatoria sollevando censure di carattere formale (cfr. Dieter Hierholzer, op. cit., n. 22 ad art. 250);

che giusta l’art. 59 cpv. 1 RUF qualora un’insinuazione non sembri sufficientemente documentata l’amministrazione può respingerla, oppure fissare al creditore un termine per presentare ulteriori mezzi di prova;

che i crediti formanti oggetto di liti già pendenti davanti all’autorità giudiziaria al momento dell’apertura del fallimento vengono registrati nella graduatoria soltanto pro memoria, senza fare oggetto di una speciale decisone da parte dell’amministrazione (cfr. art. 63 cpv. 1 RUF);

che dall’esame degli atti risulta che la pretesa di fr. 38'171.15 è oggetto della causa inc. OA.2002.21 pendente presso la __________ (cfr. risposta con domande riconvenzionali del 27 maggio 2002);

che tale credito è stato inserito in graduatoria per l’importo di fr. 5'000.--, corrispondente a quanto richiesto, in sede riconvenzionale nella causa pendente presso la Pretura di __________, dai ricorrenti;

che di conseguenza CO 1 ha agito correttamente iscrivendo tale credito nella graduatoria soltanto pro memoria ex art. 63 cpv.1 RUF;

che tale credito, non può quindi essere collocato nuovamente in graduatoria, come preteso dai ricorrenti;

che la decisione di rifiutare l’ammissione del credito di fr. 38'171.15 in graduatoria, siccome non sufficientemente documentato, è da ritenere corretta e conforme all’art. 59 RUF;

che il ricorso si rivela quindi, su tale punto, infondato;

che i ricorrenti si dolgono del fatto che l’CO 1 avrebbe ammesso in graduatoria il credito di fr. 907657.20 vantato dalla __________, senza effettuare le necessarie verifiche circa l’effettivo fondamento della pretesa;

che dall’esame degli atti si evince che l’CO 1 ha preso la propria decisione basandosi unicamente sulla scarna documentazione fornita __________ in liquidazione, mentre era totalmente all’oscuro dei documenti presentati dalla creditrice con le proprie osservazioni al ricorso;

che alla luce di tali circostanze si giustifica il rinvio degli atti all’CO 1, affinché proceda ad un nuovo esame dell’insinuazione della __________ in liquidazione, in applicazione di quanto previsto dall’art. 244 e 59 RUF, con contestuale rideposito della graduatoria fallimentare a tutela del dritto di contestazione sancito dall’art. 250 LEF;

che, su tale punto, il ricorso va pertanto accolto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 244, 250 LEF; 59, 63 RUF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.Il ricorso 17 giugno 2004 di e RI 1, , è parzialmente accolto.

2.Di conseguenza gli atti sono retrocessi all’CO 1 affinché abbia a determinarsi in merito all’insinuazione della __________ in liquidazione

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a: – avv. dott. RA 1,;

PI 1,

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

bankruptcy scheduleproof of claimpro memoriainsufficient documentationsupervisory complaintlitigation pendingremandcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the claim of CHF 38,171.15 had to be entered in the bankruptcy schedule as pro memoria because it was already the subject of pending litigation.

Decisione estratta

Yes, because the claim was already pending in court and had to be listed only pro memoria.

Motivazione estratta

Claims that are already the subject of pending litigation at the opening of bankruptcy are recorded only pro memoria under Art. 63 RUF; the administration therefore acted correctly in not entering it again in the schedule.

Questione giuridica chiave

Whether the rejection of the CHF 38,171.15 claim for insufficient documentation was unlawful.

Decisione estratta

No, the rejection was correct because the claim was not sufficiently documented.

Motivazione estratta

Under Art. 59 RUF, an insufficiently substantiated proof of claim may be rejected or the creditor may be invited to produce further evidence; the record showed the administration's rejection was consistent with that rule.

Questione giuridica chiave

Whether the admitted claim of CHF 907,657.20 by the liquidating company had to be re-examined and the schedule redeposited.

Decisione estratta

Yes, the file had to be sent back for a fresh examination of that claim and the bankruptcy schedule redeposited.

Motivazione estratta

The administration relied only on scant documentation and had not considered the documents later filed by the creditor in its observations; to protect the right of challenge under Art. 250 LEF, a renewed examination under Arts. 244 and 59 RUF was required.

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