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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.105
Data decisione, Autorità:
17.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.105
Lugano
17 agosto 2004
CJ/fp/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
vicepresidente,
Chiesa
e Giani
segretario:
Jaques
statuendo
sul ricorso 1° giugno 2004 di
RICO1
contro
l’operato
dell’CON1 e meglio contro l'avviso d'incanto per beni mobili, crediti e
diritti del 28 maggio 2004 nell'esecuzione n. __________ promossa contro il
ricorrente dallo
PINT1
rappr.
dall'Ufficio esazione e condoni, Bellinzona
viste le osservazioni 22
giugno 2004 dell'Ufficio esazione e condoni e 6 luglio 2004 dell'CON1;
esaminati atti e
documenti
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che il 18 marzo 2003,
l'Ufficio esazione e condoni ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione,
invitando l'CON1 a voler pignorare, oltre ad ogni altro attivo, i crediti di
fr. 210'000.-- e fr. 10'000.-- vantati dal debitore nei confronti di
D__________, __________;
che il 6 giugno 2003, l'CON1
ha proceduto al pignoramento di siffatti crediti;
che sia l'escusso sia il
terzo debitore hanno contestato l'esistenza dei crediti pignorati;
che il 28 maggio 2004, l'CON1
ha emesso l'avviso d'incanto, ordinato per il 6 luglio 2004;
che il ricorrente si
aggrava contro tale provvedimento, ribadendo come il credito pignorato sia
stato estinto nel 2000;
che la contestazione
sull'esistenza o l'importo di un credito non impedisce il suo pignoramento né
pertanto la sua messa all'asta (cfr. Bénédict Foëx,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art.
95, con rif.; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 11 e 55 ad art. 95, n. 22 ad
art. 122 nonché n. 9 ad art. 131, con rif.), a meno che l'escutente vi rinunci;
che la questione
dell'esistenza del credito pignorato andrà se del caso risolta in un'eventuale
causa promossa dall'aggiudicatario del credito contro l'asserito terzo
debitore;
che il ricorso va pertanto
respinto;
che non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art.
17, 20a, 95 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il ricorso 1° giugno
2004 di __________ RICO1 è respinto.
-
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: – __________ RICO1, __________;
– Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona.
Comunicazione
all’CON1.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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