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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.103
Data decisione, Autorità:
18.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.103
Lugano
18 agosto
2004
CJ/fp/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 21 maggio 2004 e la segnalazione
14 giugno 2004 di
RI1
rappr. dall'amministratore unico __________,
contro
l’operato dell’CO1, e meglio contro la cessione ex
art. 260 LEF del credito di fr. 1'495'000.-- vantato contro la ricorrente dall'
PI1
avvenuta a favore delle società cessionarie
PI2, Panama, e
PI3, __________
entrambe rappr. dall'avv. __________,
RA1, Lugano
viste le
osservazioni 9 giugno 2004 delle società cessionarie e 30 giugno 2004 dell’CO1;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nella
procedura fallimentare in oggetto è stato inventariato un credito verso la
ricorrente RI1 di fr. 1'495'000.--;
che il 13
novembre 2003, l'allora Procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha disposto il
sequestro di siffatto credito nell'interesse delle parti civili annunciatesi
nell'ambito del procedimento penale diretto contro PI1;
che l'11
marzo 2004, lo stesso magistrato ha revocato il sequestro penale, disponendo
però "il sequestro dell'eventuale rimanenza che dovesse risultare a
seguito delle eventuali aste nel corso delle quali potrebbe essere decisa la
sorte del credito di fr. 1'495'000.--";
che con
atto 7 aprile 2004, l'UF di Lugano ha proposto ai creditori la rinuncia della
massa a far valere – segnatamente – il credito postergato nei confronti di RI1
e la sua messa in cessione ex art. 260 LEF;
che il 12
maggio 2004, l'Ufficio ha autorizzato le società PI2 e PI3, che ne avevano tempestivamente
chiesto la cessione, a far valere tale credito in luogo e per vece della massa;
RI1, debitrice del credito ceduto, si aggrava
contro tale cessione, affermando che violerebbe la decisione
"preminente" del Procuratore pubblico;
che si
può prescindere dall'esaminare se alla ricorrente, così come le cessionarie e
l'Ufficio sostengono, difetti la legittimazione per ricorrere (rilevato
comunque che RI1 sembra avere un interesse legittimo ad evitare l'avvio di un
processo civile parallelo a quello penale);
che
infatti il ricorso è comunque privo di fondamento, siccome il sequestro 11
marzo 2004 del Procuratore pubblico riguarda non già il credito poi ceduto ex
art. 260 LEF bensì soltanto un'eventuale eccedenza rivelatasi al termine della
procedura fallimentare;
che
sebbene il Procuratore pubblico abbia menzionato esplicitamente solo l'ipotesi
dell'asta, risulta dalla revoca del precedente sequestro e della limitazione
del nuovo sequestro alla sola "rimanenza" (sottinteso dopo
soddisfacimento dei creditori) che egli intendeva in realtà tutti i modi di
realizzazione, compresa la cessione ex art. 260 LEF, già per il fatto che un
credito contestato può in materia fallimentare essere posto all'asta solo dopo
essere stato offerto in cessione ai creditori (cfr. art. 260 cpv. 3 LEF);
che il
ricorso va pertanto respinto;
che la
ricorrente, in un successivo scritto 14 giugno 2004 all'CO1, trasmesso in copia
a questa Camera, ha inoltre segnalato l'esistenza di una pretesa manifesta
violazione degli art. 18 e 24 LAFE (legge federale sull’acquisto di fondi da
parte di persone all’estero, RS 211.412.41), in quanto l'CO1 non avrebbe
notificato la cessione di credito all'Autorità per l'applicazione della LAFE,
mentre l'una delle due società cessionarie è una persona giuridica con sede
all'estero;
che la
ricorrente ha esplicitamente rinunciato a considerare tale censura quale
ricorso per denegata giustizia;
che in
ogni caso, la cessione ex art. 260 LEF del credito contro la ricorrente non può
in concreto ledere la LAFE, siccome non ha quale oggetto azioni, quote di
partecipazione o finanziamenti di una società immobiliare né tanto meno un
fondo, bensì un semplice credito contro una società – a detta della ricorrente
– immobiliare non legato però in alcun modo con la locazione, l'acquisto o
l'edificazione di un fondo, ciò che non è suscettibile di conferire alle
società cessionarie una posizione analoga a quella del proprietario di un fondo
ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. g LAFE e 1 cpv. 2 OAFE;
che non
ci si trova inoltre in un caso di applicazione dell'art. 19 LAFE;
che non
occorre pertanto dare agli uffici ulteriori indicazioni oltre al disposto
chiaro dell'art. 19 LAFE;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 260 LEF; 4, 19 LAFE; 1 OAFE; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 21 maggio 2004 di RI1, __________, è respinto.
-
La
segnalazione 14 giugno 2004 di RI1, __________, è evasa ai sensi dei
considerandi.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: – RI1, __________;
– RA1,
__________;
Comunicazione
all’CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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