Opposition valid; bankruptcy warning declared void

15.2004.100Altro tribunale7 lug 2004Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The debtor challenged a bankruptcy warning issued in enforcement proceedings, asserting that it had timely objected to the payment order. The supervisory court examined the debtor’s and creditor’s copies of the payment order and concluded that the handwritten indication of opposition, date, and signature had been mistakenly placed only on the debtor’s copy, while traces remained on the creditor’s copy. It therefore held the opposition valid as of 19 February 2004, found the request for continuation premature, declared the bankruptcy warning of 11 March 2004 void, and ordered the enforcement office to enter the opposition and cancel all subsequent enforcement acts. No costs or indemnities were awarded.

Massima Omnilex

Art. 74, 76 and 78 cpv. 2 SchKG; validity and proof of opposition to a payment order; the opposition need not satisfy formal requirements beyond a clear manifestation of intent, and the burden of proving timely opposition lies with the debtor (consid. on art. 74). If the debtor establishes that opposition was in fact declared within the statutory time limit, the continuation request is premature and enforcement measures based thereon, including a bankruptcy warning, are null. The opposing party’s copy of the payment order and the debtor’s copy may be compared for traces of the opposition marking to ascertain whether the notation was omitted by clerical error rather than never made. Costs may be waived where the applicable enforcement-cost provisions so provide.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2004.100

Data decisione, Autorità: 07.07.2004, CEF

Incarto n. 15.2004.100

Lugano 7 luglio 2004/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 20 aprile 2004 di

_RICO1

contro

l’operato dell’Ufficio __________ e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa l'11 marzo 2004 nell'esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

_CON1

viste le osservazioni: - 3 maggio 2004 della _CON1

  • 18 maggio 2004 __________

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che con PE n. __________ emesso l'11 febbraio 2004 __________ __________ la _CON1 procede contro _RICO1 per l'incasso di un suo credito;

che con domanda 10 marzo 2004 la _CON1 ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione;

che l'11 marzo 2004 l'__________ __________ ha emesso la comminatoria di fallimento, la quale è stata notificata alla debitrice il 25 marzo 2004;

che con ricorso 21 aprile 2004 l'amministratore unico della_RICO1, __________, ha presentato ricorso contro la comminatoria di fallimento sostenendo di avere il 19 febbraio 2004 interposto opposizione contro il PE in oggetto n. __________ e rilevando che sull'esemplare per il debitore (doc. B) appare in calce sottolineata l'indicazione "opposizione";

che delle osservazioni della CON1 si dirà se del caso , in seguito, mentre l'_________ __________ con le sue osservazioni si è rimesso al giudizio dell'Autorità di vigilanza;

che ex art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto, o entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione;

che secondo l'art. 76 cpv. 1 LEF il contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare e che quando l'opposizione non ha avuto luogo, se ne fa menzione;

che l'opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente che dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta opposizione incombe all'escusso (Balthasar Bessenich, Basler Kommentar zu SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 21 e 27 ad art. 74 LEF);

che dalla verifica dell'esemplare del PE n. __________ destinato alla debitrice (doc. B) si evince la data appostavi a mano "19 febbraio 2004", la sottolineatura dell'indicazione prestampata "opposizione" e la firma di __________;

che da un attento esame dell'esemplare destinato alla creditrice si evincono le tracce della sottolineatura dell'indicazione prestampata "opposizione" risp. della data apposta a mano "19 febbraio 2004", le quali coincidono esattamente con la sottolineatura dell'indicazione "opposizione" prestampata e con la data scritta a mano che appaiono sull'esemplare destinato al debitrice (doc. B);

che pertanto vi è da ritenere che al momento della notifica del PE la sottolineatura dell'indicazione prestampata "opposizione", la data e la firma di __________ sono state erroneamente apposte solo sull'esemplare destinato alla debitrice e non su quello destinato alla creditrice, sul quale vi appaiono però le tracce;

che per l'art. 78 cpv. 2 LEF la validità dell'opposizione rende prematura la domanda di prosecuzione dell'esecuzione, per cui la comminatoria di fallimento dell'11 marzo 2004 va dichiarata nulla;

che il ricorso 20 aprile 2004 della RICO1 va quindi accolto e l'_________ __________ iscriverà l'opposizione dell'escussa in data 19 febbraio 2004 e annullerà tutti gli atti di esecuzione forzata avvenuti dopo tale data;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 74 e 76 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso 20 aprile 2004 della_RICO1, __________, è accolto.

  2. L'opposizione interposta dalla RICO1 al PE n. __________ dell'_________ __________ è dichiarata valida.

2.1. Di conseguenza l'__________ __________ iscriverà l'opposizione della _RICO1 in data 19 febbraio 2004 al PE n. __________.

2.2. È dichiarata nulla la comminatoria di fallimento 11 marzo 2004.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

  3. Intimazione:

-_RICO1,


-_CON1,


Comunicazione all'__________ __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementoppositionpayment orderbankruptcy warningsupervisory complaintproof of filingpremature continuationcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the debtor validly objected to the payment order on 19 February 2004.

Decisione estratta

The opposition was validly filed.

Motivazione estratta

The debtor's copy of the payment order showed a handwritten date, the underlined printed word 'opposition', and a signature; traces on the creditor's copy matched these markings, showing they had been transferred or omitted by mistake on the creditor's copy.

Questione giuridica chiave

Whether the bankruptcy warning of 11 March 2004 was lawful despite the opposition.

Decisione estratta

The bankruptcy warning was void because the opposition made the continuation request premature.

Motivazione estratta

Under Art. 78(2) SchKG, a valid opposition prevents continuation of enforcement until the opposition is removed.

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