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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.1
Data decisione, Autorità:
19.02.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.1
Lugano
19 febbraio
2004
B/fp/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 dicembre 2003 di
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ e meglio contro la
comminatoria di fallimento emessa il 16 dicembre 2003 nell'esecuzione n.
__________ promossa nei confronti della ricorrente da
viste
le osservazioni 28 gennaio 2004 dell'UEF di __________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
In fatto: A. Con
PE n. __________ del 24 settembre 2003 dell'UEF di __________ la __________ ha
escusso la __________ per l'incasso di un suo credito. Rigettata l'opposizione,
su richiesta della creditrice di proseguire l'esecuzione, il 16 dicembre 2003
l'UEF di __________ ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata
all'escussa il 27 dicembre 2003.
B. Contro siffatto provvedimento si è aggravata la __________
chiedendo l'annullamento della comminatoria di fallimento. La ricorrente
sostiene che il suo rappresentante legale ha inoltrato delle cause penali al
Ministero Pubblico, anche per salvaguardare gli interessi di tutti i suoi
creditori.
C. Con le sue osservazioni l'UEF di __________ ha rilevato che
l'opposizione interposta al PE n. __________ è stata rigettata con sentenza
dichiarata esecutiva il 5 dicembre 2003.
Considerato
In diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all'Autorità
di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando
(cfr. Rudolf Ottomann, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 6 ad art. 160; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 all'art.
160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160
LEF):
-
l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l'esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora
esecutoria;
-
l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons.
2).
-
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
-
La ricorrente allega una motivazione che non rientra tra quelle che
permettono di adire la via ricorsuale (cfr. narrativa fattuale sub B) e che non
può essere analizzata nell'ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF
dinanzi all'Autorità di vigilanza.
La
comminatoria di fallimento in esame è pertanto conforme ai prescritti di
diritto esecutivo. Il ricorso 29 dicembre 2003 della __________ va di conseguenza
respinto.
- Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 39 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 29 dicembre 2003 della __________, è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
__________;
__________;
UEF di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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